Compenso professionale: niente prescrizione presuntiva in presenza di contratto scritto
Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità: non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta. Cassazione civ. Sentenza n. 763/2017

A fronte della richiesta di pagamento della parcella di un avvocato l'Ente debitore eccepisce l'avvenuta prescrizione presuntiva del credito, rifiutando di adempiere.
Si ricorda che la prescrizione presuntiva non indica strettamente il venir meno di un diritto per il passaggio del tempo previsto dalla legge. Pone, piuttosto, una presunzione di adempimento al compimento di quel tempo. Si presuppone che il pagamento sia avvenuto. Talvolta, invece, ci si lascia ingannare dal termine "prescrizione" applicando i principi processuali delle usuali prescrizioni, come è successo dal caso di specie.
Si tratta di un istituto peculiare da applicarsi in via eccezionale, come sembra di comprendere dalle ultime e interessanti sentenze della Corte di Cassazione e di cui citiamo - in questa rivista - "La prescrizione presuntiva vale solo per i crediti dei professionisti esercenti in forma individuale" e "Il mancato pagamento del compenso professionale non fa maturare il diritto alla rivalutazione".
Il caso viene affrontato dalla Corte di Cassazione civ. con Sentenza n. 763 del 13 gennaio 2017, che ricorda due principi cardine dell'istituto della prescrizione presuntiva.
1) tale istituto non opera se il rapporto trae origina da un contratto stipulato in forma scritta.
La Suprema Corte, citando se stessa afferma: " secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6-3, 8 maggio 2014, n. 9930), le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta; tuttavia delle stesse si può avvalere anche un soggetto obbligato a tenere le scritture contabili, non interferendo tale disciplina con quella dei requisiti di forma dei contratti".
Aggiungendo che correttamente il Tribunale aveva ritenuto "pienamente applicabile la disciplina della prescrizione presuntiva, non ostandovi la circostanza che il predetto ente morale, che usufruisce di contributi ai sensi della L. 14 febbraio 1987, n. 40, sia tenuto a depositare un proprio bilancio".
2) chi pretende di far valere la prescrizione presuntiva deve - se non altro - far intendere di avere già pagato, mai, comunque, di non avervi ancora provveduto. Contestare il credito equivale a dichiarare il mancato pagamento.
La Suprema Corte aggiunge: "l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva è precluso in tutte le ipotesi in cui il debitore ammetta di non aver estinto il debito ovvero contesti, anche per implicito, l'entità della somma richiesta, circostanza, quest'ultima, implicante, in ogni caso, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza del rapporto controverso e l'incompatibilità col presupposto richiesto per l'applicazione della prescrizione presuntiva, costituito dalla presunzione di avvenuta estinzione del debito (Sez. 2 28 maggio 2014, n. 11991)".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civ. Sentenza n. 763 del 13/01/2017:
Fatti di Causa
1. - L'avv. Z.S. chiese ed ottenne dal Giudice di pace di Lecce un decreto ingiuntivo per l'importo di Euro 4.420,60 quale compenso per l'attività di patrocinio prestata nei confronti dell'Ente pugliese per la cultura popolare e l'educazione professionale (EPCPEP) in una controversia civile.
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