Comunione legale dei coniugi e acquisto per usucapione

Nel regime patrimoniale della comunione legale dei coniugi entra anche l'acquisto a titolo originario, per usucapione. Cassazione civile Sentenza n. 17033/16

Tempo di lettura: 3 minuti circa
Comunione legale dei coniugi e acquisto per usucapione

Sciolto il vincolo matrimoniale, uno dei coniugi chiedeva giudizialmente lo scioglimento anche della comproprietà dei beni immobili acquisiti da entrambi stante il regime patrimoniale della comunione legale. Fra questi sussistevano beni immobili il cui acquisto era avvenuto a titolo originario, attraverso la dimostrazione dell'avvenuta usucapione.

Si opponeva l'altro coniuge, assumendo che il tempo di legge per l'acquisizione a titolo originario era già intercorso prima della data del matrimonio e che, pertanto, quel bene non poteva ritenersi ricadere nella comunione legale, nonostante il provvedimento di accertamento dell'avvenuta usucapione fosse stato ottenuto in costanza di matrimonio.

Le Corti del merito entrambe accoglievano la domanda di divisione anche per il bene usucapito. Nelle motivazioni si chiarisce, tuttavia, che tale decisione viene presa sia sulla base del fatto che l'eccezione di usucapione era stata formulata tardivamente, sia sulla considerazione che a ben esaminare le date della presunta maturazione dell'usucapione, il soggetto opponente avrebbe iniziato a possedere all'età di 17 anni, quando "era seminarista presso l'Istituto Arcivescovile di Trento".

L'interessante caso viene, tuttavia, esaminato avanti la Corte Cassazione civile, la quale decide con Sentenza n. 17033 del 11/08/2016.

Si chiede alla S.C. di chiarire "la specifica questione legata all'ipotesi in cui il possesso del bene abbia avuto inizio prima dell'instaurazione del regime comunitario, ma il termine di perfezionamento della fattispecie acquisitiva sia sopraggiunto durante il matrimonio".

La Corte chiarisce, prima di ogni altra cosa che secondo acquisita giurisprudenza

" ...  gli acquisti di beni immobili per usucapione effettuati da uno solo dei coniugi, durante il matrimonio, in vigenza del regime patrimoniale della comunione legale, entrano a far parte della comunione stessa, non distinguendo l'art. 177 c.c., comma 1, lett. a), tra gli acquisti a titolo originario e quelli a titolo derivativo. Ne consegue che il momento determinante l'acquisto del diritto "ad usucapionem" da parte dell'altro coniuge, attesa la natura meramente dichiarativa della domanda giudiziale, s'identifica con la maturazione del termine legale d'ininterrotto possesso richiesto dalla legge ... ".

Specificando meglio il concetto con queste parole: "... deve allora considerarsi come il momento rilevante, per il verificarsi dell'acquisto ope legis, ex art. 177 c.c., comma 1, lett. a), del diritto di comproprietà del bene da parte del coniuge non usucapiente, non è quello della pronunzia del decreto del Pretore di Riva del Garda del 1986, di accoglimento della domanda di usucapione, proprio perchè avente natura meramente dichiarativa, bensì quello del compimento del tempus ad usucapionem, accertato in tale decisione".

Ne deriva che qualora la parte fosse riuscita a dimostrare - cosa non accaduta nel caso di specie - che il proprio possesso continuo, ininterrotto e pacifico si fosse protratto, a proprio vantaggio, per tutta la durata del termine di legge, maturandosi prima dell'inizio del regime della comunione legale, il bene sarebbe stato acquisito in via esclusiva dal coniuge allora possessore.

 

----------------------------------------------

Di seguito il testo di
Corte Cassazione civile Sentenza n. 17033 del 11/08/2016:


Svolgimento del processo

Con citazione dell'11 marzo 2005 M.T. convenne davanti al Tribunale di Rovereto O.V., ex coniuge col quale aveva contratto matrimonio il 5 febbraio _____ e dal quale si era separata con sentenza del 18 febbraio 1998, chiedendo lo scioglimento dei beni rientranti nella comunione legale e deducendo che in costanza di matrimonio i coniugi avessero usucapito una serie di immobili nel Comune catastale di Tiarno _____, descritti catastalmente in domanda, e che su una delle particelle usucapite le parti avessero costruito la casa di abitazione. Trattandosi di beni tutti intavolati in capo al V., ma rientranti nella comunione coniugale agli effetti dell'art. 177 c.c., e della disciplina dell'accessione, la T. domandava così la sua quota di comproprietà dei beni e il rimborso della metà del valore della manodopera e dei materiali utilizzati nella costruzione dell'edificio. O.V. si costituiva e opponeva che per i beni descritti fosse maturata in suo favore l'usucapione prima del matrimonio, e come, in ogni caso, l'usucapione, in quanto acquisto a titolo originario, fosse estranea alla previsione di cui all'art. 177 c.c., lett. a. Il convenuto precisava come la proprietà dei beni controversi fosse stata acquistata da lui in forza di decreto del Pretore di Riva del Garda del 1986, ricognitivo di un possesso risalente a data anteriore al matrimonio con la T., e che la casa era stata perciò costruita su suolo di sua esclusiva proprietà.

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati