Concorrenza sleale mediante storno di dipendenti

Costituisce concorrenza sleale mediante storno di dipendenti svuotare l'organizzazione concorrente della gran parte delle conoscenze commerciali o produttive. Cassazione civile Sentenza n. 94/2017

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Concorrenza sleale mediante storno di dipendenti

Nel caso di specie, le corti del merito avevano negato la sussitenza della concorrenza sleale in un caso nel quale una gran parte di agenti di commercio di una società, concentrati in poche zone territoriali, erano passati a una società concorrente, provocando la riduzione del 90% il fatturato, in quelle zone, della prima società.

La motivazione addotta dalle corti di merito era che in sede di deposizione testimoniale la società attrice non era riuscita a provare alcuna forma di "pressione esterna" della concorrente, tesa ad accaparrare la forza commerciale della prima società, sembrando che gli agenti fossero passati alla nuova società di loro spontanea volontà.

Si era suggerito, al contrario, che era stato il calo di fatturato a provocare la fuoriuscita degli agenti dall'organico della prima società, e non l'inverso. Permane, tuttavia, la considerazione che tutto il gruppo di ex agenti della prima società erano confluiti nella seconda società.

La Corte Cassazione civile, che si è espressa sul caso con Sentenza n. 94 del 04/01/2017, non concorda con tale impostazione, e riconosce una carenza motivazionale nella sentenza della Corte d'Appello.

Da un lato la S.C. ritiene non adeguatamente presi in considerazione i molti fatti suggeriti dalla difesa della ricorrente in ordine alla sottrrazione, affermando " ... così, ad esempio, nella motivazione, non pare aver avuto adeguata considerazione: il tentativo do sottrarre all'impresa ricorrente "non solo un Capo Area ma tutta una rete di genti da questo gestita" (p. 22 del ric., secondo la testimonianza del teste R.); l'affermazione (non valutata) di un dirigente della società convenuta secondo cui la prassi era quella che "la S. li prepara e R. li acquisisce" (p. 22); l'avvenuta acquisizione da parte della R. del responsabile dell'Area Lazio della ricorrente (tale sig. C.) e di altri tre agenti (p. 23 del ric.); l'ammissione di questi ultimi collaboratori della concorrente "ad un corso di formazione... destinato ai distributori di prodotti" dell'altra società (p. 26 del ric.); i vantaggi economici e organizzativi prospettati ai collaborati della società concorrente, capaci di consentire loro la produzione di incrementi di provvigioni ed altre utilità (p. 28 e ss. del ric.)".

Da altro lato, si evince dalla decisione e motivazione della sentenza della Corte di Cassazione, risulta errato focalizzare la decisione - sulla sussistenza o meno dello storno dei dipendenti - sulla prova della "pressione" esercitata sui dipendenti dell'impresa concorrente. Anzi, la S.C. afferma che " ... al fine di individuare tale animus nocendi, consistente nella descritta volontà di appropriarsi, attraverso un gruppo di dipendenti, del metodo di lavoro e dell'ambito operativo dell'impresa concorrente, nessun rilievo assume l'attività di convincimento svolta dalla parte stornante per indurre alla trasmigrazione il personale di quella".

Deve valutarsi, parrebbe evincersi, il risultato ottenuto, qualunque ne sia la causa. O meglio: La S.C. fa riferimento alla necessità di prova di una "strategia diretta ad acquisire uno staff" fatta, eventualmente, di molti comportamenti che presi singolarmente non avrebbero affatto la caratteristica della "pressione" o del "convincimento".

A conclusione, la Corte di Cassazione afferma il principio di diritto secondo cui:

"Lo storno dei dipendenti di impresa concorrente costituisce atto di concorrenza sleale allorchè sia perseguito il risultato di crearsi un vantaggio competitivo a danno di quest'ultima tramite una strategia diretta ad acquisire uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona determinata, svuotando l'organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative mediante sottrazione del modus operandi dei propri dipendenti, delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi acquisite, nonchè dell'immagine in sè di operatori di un certo settore. Ne consegue che, al fine di individuare tale animus nocendi, consistente nella descritta volontà di appropriarsi, attraverso un gruppo di dipendenti, del metodo di lavoro e dell'ambito operativo dell'impresa concorrente, nessun rilievo assume l'attività di convincimento svolta dalla parte stornante per indurre alla trasmigrazione il personale di quella".

 

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Di seguito il testo di
Corte Cassazione civile Sentenza n. 94 del 04/01/2017:


Svolgimento del processo

1. La Corte d'appello di Venezia, diversamente valutando il materiale probatorio formatosi in prime cure dal Tribunale di Padova, che aveva accolto la domanda di accertamento della concorrenza sleale, con storno di dipendenti, proposta dalla S.M. SpA nei confronti della R. SpA, in relazione al periodo temporale 1996-97, condannando quest'ultima società al pagamento di una somma di danaro e ai due terzi delle spese, in totale riforma della sentenza di prime cure, ha respinto la domanda introduttiva del giudizio, con la condanna dell'attrice appellata alle spese del doppio grado.

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