Danno Biologico: anche a Roma vanno applicate le Tabelle di Milano

Per il calcolo del Danno Biologico vanno sempre applicate le Tabelle del Tribunale di Milano. Le modalità di calcolo del maggior danno. Corte Appello di Roma Sentenza n. 7200/2016

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Danno Biologico: anche a Roma vanno applicate le Tabelle di Milano

Torna il tema delle Tabelle da applicare nella quantificazione del danno non patrimoniale in una interessante Sentenza della Corte d'Appello di Roma. Interessante per il tema, naturalmente, ma ancora di più per essere stata emessa dalla Corte d'Appello di Roma, in riforma di una sentenza di Tribunale che aveva ritenuto applicabili a Roma le Tabelle del danno biologico elaborate appunto nel foro romano.

E' noto come vi sia una sorta di campanilismo sulla quantificazione del danno biologico sul quale è intervenuta la Corte di Cassazione con la innovativa Sentenza n. 12408/2011, e poi Ordinanza 4 gennaio 2013 e Sentenza n. 10263/15 (fra le altre) con le quale era stato adottato il principio secondo il quale "la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico/fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto".

Il tribunale di Roma, ciò nonostante, ha continuato ad elaborare delle personali tabelle e spesso applicandole nei propri dispositivi di sentenza.

Con la pronuncia in commento la Corte D’appello di Roma interviene a dare un giudizio tranchant su tale prassi romana, richiamando i principi di legittimità ai quali i giudici di merito devono attenersi, anche a Roma.

La sentenza è, oltretutto, interessante, per l'operatore del diritto, anche per la chiara spiegazione del calcolo visto che in parte motiva la Corte d'Appello esegue "in diretta"  il calcolo, secondo varie modalità, comprensivo anche il riferimento all'applicazione dell'interesse legale cumulato con il maggior danno. La CA asserisce, infatti: "al creditore spettano sia la rivalutazione (per compensare il valore intrinseca del bene perduto) che il lucro cessante (per compensare il mancato uso del bene perduto) utilizzando la tecnica di un tasso di interesse da determinare equitativamente".

E continua: "Per effettuare queste operazioni, seguendo un orientamento ormai consolidato si farà ricorso a due diversi tassi ove sia necessario calcolare entrambi gli accessori.
Dove il credito sia stato conteggiato già con rivalutazione (per liquidazione all'attualità) il ricorso agii indici FOI, indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicati dallo ISTAT e reperibili sul sito "istat.it", vengono in rilievo per il calcolo della c.d. somma devalutata.
Per calcolare il lucro cessante, invece, si può far ricorso al rendimento medio dei titolo di stato, sul presupposto che il creditore, se avesse potuto disporre della somma l'avrebbe investita in titoli di stato (c.d. "rendistato", pubblicato dalla Banca d'Italia); ovvero applicare il tasso degli interessi legali (come si ritiene corretto fare in questa sede)
".

La Corte ricorda come "ogni calcolo, comunque, deve tener conto che la data di decorrenza di rivalutazione ed interessi è quella del fatto illecito" con ciò sottolineando che la tabella del danno biologico applicata potrebbe essere l'ultima disponibile e, talvolta, ben posteriore rispetto al momento di verificazione dell'evento dannoso. E, è opportuno ricordare, le nuove tabelle vengono aggiornate sulla base degli indici ISTAT maturati nel frattempo. Ecco allora che, nell'accingersi a calcolare il maggior danno, è opportuno ritornare alla quantificazione originaria del danno, devalutandolo secondo gli indici ISTAT, alla data di partenza.

 

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Di seguito il testo di
Corte d'Appello di Roma Sentenza 21/12/2016:

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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