Esame di abilitazione avvocato 2017. Soluzione dell’atto di diritto civile
Esame di abilitazione avvocato 2017. Soluzione dell’atto di diritto civile (assegnato in data 14 dicembre 2017)

Nota metodologica
Quanto segue non può considerarsi l’esatta elaborazione dell’atto richiesto dalla traccia, mancandone la struttura ed in particolare le necessarie quanto opportune argomentazioni, costituendo piuttosto l’individuazione delle questioni, dei principi giurisprudenziali risolutivi e dei possibili motivi.
Occorre ricordare che le questioni rilevate, i motivi addotti e le conclusioni esposte non sono le uniche possibili, costituendo l’esposizione di un indizio di risoluzione a scopo orientativo. L’impostazione di un’argomentazione, infatti, resta soggettiva, potendo essere più semplice o anche diversa dal quella qui adottata.
1. Traccia d’esame
«Beta è una associazione non riconosciuta che ha per scopo la diffusione della cultura letteraria. Nel settembre del 2015, l’associato Tizio, agendo in nome dell’associazione, conclude con la società Epsilon un contratto per la consegna, presso l’abitazione del Comune di Alfa, di brochure pubblicizzanti una rappresentazione teatrale prevista per il successivo mese di dicembre. Il contratto prevede che l’attività di consegna venga svolta entro la fine del mese di ottobre.
Eseguita regolarmente la prestazione a suo carico nei termini pattuiti, la società Epsilon invia all’associazione Beta, a settembre 2016, la fattura per l’importo concordato di euro 8.000,00.
Non avendo, però ottenuto il pagamento del dovuto, nel luglio del 2017 la predetta società, preferendo non rivolgere istanze giudiziarie contro l’associazione, notifica a Tizio un atto di citazione per l’udienza del 25.01.2018, chiedendo la condanna del convenuto alla corresponsione della somma indicata nella predetta fattura. Ricevuta la notificazione dell’atto di citazione, Tizio, che fino a quel momento non ha ricevuto alcuna richiesta stragiudiziale di pagamento della predetta somma, si reca dal suo legale di fiducia intenzionato a difendersi dalle avverse pretese.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del proprio assistito, facendo valere le opportune ragioni in punto di rito e di merito».
2. Le questioni
Si richiede la redazione di una comparsa di risposta.
Rileva che l’attore per ottenere una somma che gli spetta a seguito di una fornitura a favore di un’associazione non riconosciuta non insti decreto ingiuntivo, bensì proceda con atto di citazione. Inoltre l’attore cita in giudizio il socio che ha agito in nome dell’associazione e non quest’ultima.
Innanzitutto rileva la carenza della condizione di procedibilità della negoziazione assistita, posto che l’art. 3 per la proposizione in giudizio di domande di pagamento di somme non eccedenti i 50.000,00 euro impone l’esperimento della procedura se non si intende procedere con ingiunzione.
Inoltre, rileva che l’associato che agisce in nome e per conto dell’associazione garantisce la solvibilità alla stregua del fideiussore, con la conseguente applicabilità della relativa disciplina (ex multis Sez. 17 giugno 2015 n. 12508), in particolare, per quanto qui occorre, dell’art. 1957 c.c..
3. Principio risolutivo
Nell'associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti. Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli articoli 1944 e 1957 del codice civile (Sez. I 17 giugno 2015 n. 12508 e Sez. III 29 deicembre 2011 n. 29733).
4. Possibili motivi e conseguenti conclusioni
«1) Nel rito. Improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita di cui all’art. 3 D.L. 132/2014»
[L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000,00 euro, tranne nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione]
«2) Nel merito. Carenza di legittimazione passiva dell’odierno convenuito per decadenza dal poter edell’odierno attore ex art. 1957 c.c..»
[Nell'associazione non riconosciuta, l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti, tra gli altri, nell’art. 1957 c.c. secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. Obbligazione eseguita nell’ottobre 2015, fattura inviata all’associazione Beta nel settembre 2016 e citazione in giudizio dell’associato Tizio nel luglio 2017]
«Voglia l’Ecc.so Giudice adito
- in via pregiudiziale, dichiarare l’improcedibilità ai sensi dell’art. 3 D.L. 132/2014;
- in subordine e nel merito, adversis reiectis, accertare e dichiarare la decadenza dell’attore dal diritto di procedere avverso l’odierno convenuto ai sensi dell’ art. 1957 c.c.
- con vittoria di spese e onorari, oltre accessori come per legge».
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”