Esame di abilitazione avvocato 2017. Soluzione della I traccia di diritto penale (13-12-2017)
Esame di abilitazione avvocato 2017. Soluzione della I° traccia di diritto penale (data il 13 dicembre 2017).

Nota metodologica
Quanto segue non può considerarsi l’esatta elaborazione del parere richiesto dalla traccia, mancandone la struttura, costituendo piuttosto l’individuazione della questione, dei principi giurisprudenziali risolutivi e della possibile conclusione.
1. Traccia d’esame
«In data 9 febbraio 2016 il Giudice Tutelare di Alfa nomina Caia amministratrice di sostegno di Tizio, affetto da demenza senile tipo Alzheimer, con il compito di gestire il trattamento pensionistico di Tizio e di impugnare, a nome di quest’ultimo un contratto da questi stipulato nel 2015 sotto la spinta di artifici e raggiri perpetuati da terzi.
In data 7 maggio 2017, a seguito delle segnalazioni provenienti da alcuni vicini, i vigili del fuoco accedono d’urgenza nell’appartamento di Tizio rinvenendolo in pessime condizioni igieniche, senza cibo e bevande e con rifiuti all’interno dell’abitazione.
Tizio viene dunque ricoverato in ospedale e, a seguito della corruzione pervenuta, il giudice tutelare revoca la nomina di Caia quale amministratrice di sostegno e trasmette gli atti alla locale Procura della Repubblica ipotizzando la ricorrenza del reato di cui all’art. 591 c.p.
Caia, preoccupata, si rivolge ad un legale per un consulto.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caia, premessi i brevi cenni sul reato di abbandono di persone incapaci, rediga motivato parere esaminando la questione sottesa al caso in esame».
2. La questione
Si richiede di comprendere se nel caso di specie sia configurabile il delitto di abbandono di persone minori o incapaci di cui all’art. 591 c.p., premessi brevi cenni sul delitto in parola.
3. Principi risolutivi del parere
In tema di abbandono di incapace, intendendo per abbandono il fatto di lasciare la persona indifesa in balia di sé stessa così da esporla a pericolo per la sua incolumità o per la sua vita, l'elemento materiale del reato è costituito da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo anche potenziale per l'incolumità dello stesso incapace (Sez. V 12 giugno 2013 n. 2149).
Il delitto di abbandono di persone minori o incapaci, previsto dall'art. 591 cod. pen., è pacificamente considerato un reato proprio, che può essere commesso solamente da parte di un soggetto che riveste una posizione di garanzia nei confronti del soggetto passivo, sia esso un minore o un incapace. Ciò perché la condotta consiste nell'abbandono della vittima, cioè nella volontaria sottrazione anche solo parziale o temporanea dai propri obblighi di custodia o di cura, nella consapevolezza della esposizione a pericolo della vita o dell'incolumità individuale del soggetto incapace di attendervi da solo (Sez. V 19 ottobre 2015 - 26 febbraio 2016 7974).
L'amministratore di sostegno assiste il beneficiario, di regola, nella gestione dei suoi interessi patrimoniali, senza attendere, in linea di principio, alla "cura" della persona e della sua "incolumità", salvo che sia diversamente stabilito nel decreto di nomina. Pur avendo un dovere di relazionare periodicamente (secondo la cadenza temporale stabilita dal giudice) sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, il compito dell'amministratore di sostegno resta fondamentalmente quello di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali e non anche la "cura della persona", poiché l'art. 357 c.c.., che indica tale funzione a proposito del tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate dall'art. 411 tra le "norme applicabili all'amministrazione di sostegno". Ciò significa che, in mancanza di apposite previsioni nel decreto di nomina, l'amministratore di sostegno non assume una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell'incolumità individuale del soggetto incapace. Egli quindi non può commettere il reato di cui all'art. 591 c.p., reato dalla concorde dottrina definito "proprio" (Sez. V 19 ottobre 2015 - 26 febbraio 2016 7974).
4. Possibile conclusione
«Nel caso che qui importa, Caia veniva nominata amministratore di sostegno di Tizio con il compito di gestire il di lui trattamento pensionistico e di impugnare, a nome di quest’ultimo, un contratto da questi stipulato nel 2015 sotto la spinta di artifici e raggiri perpetuati da terzi. Non è invece apprezzabile nel decreto di nomina alcun onere in ordine alla cura della persona e della sua incolumità. Di talché non è possibile individuare una posizione di garanzia in capo a Caia, con la conseguenza che la sua condotta non integra gli estremi del delitto di abbandono di minori o incapaci di cui all’art. 591 c.p.».
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”