Esame di abilitazione avvocato 2017. Soluzione della II° traccia di diritto penale (13/12/2017)

Esame di abilitazione avvocato 2017. Soluzione della II° traccia di diritto penale (data il 13 dicembre 2017).

Esame di abilitazione avvocato 2017. Soluzione della II° traccia di diritto penale (13/12/2017)

Nota metodologica

Quanto segue non può considerarsi l’esatta elaborazione del parere richiesto dalla traccia, mancandone la struttura, costituendo piuttosto l’individuazione della questione, dei principi giurisprudenziali risolutivi e della possibile conclusione.


 

1. Traccia d’esame

«Tizio, dopo aver lungamente osservato le abitudini del pensionato Mevio, di anni 75, un giorno lo avvicina mentre questi sta rientrando a casa spacciandosi per un amico di vecchia data del di lui figlio Caio e carpitane in tale modo la fiducia lo convince a consentirgli di entrare nell’appartamento.

Qui, rappresentando di vantare un credito di euro 500,00 nei confronti di Caio, di trovarsi in momentanea ristrettezze economiche e di essere, pertanto, intenzionato ad agire in giudizio nei confronti del predetto per ottenere la soddisfazione del proprio credito, Tizio convince Mevio a consegnargli tale somma.

Inoltre, approfittando di una momentanea distrazione di Mevio fruga in un cassetto del soggiorno e si impossessa della ulteriore somma di euro 300,00 ivi rinvenuta dondosi poi alla fuga.

Nell’uscire Tizio si accorge, però, della presenza di telecamere di sicurezza nel palazzo e teme di essere in tal modo identificato, essendo pluripregiudicato per reati specifici; decide, quindi, di recarsi dal proprio legale per un consulto.

Il candidato, assunte le vesti di legale di Tizio, rediga motivato parere individuando i reati configurabili nel caso di specie e la relativa disciplina anche in ordine alla procedibilità dell’azione penale e alla possibilità di applicazione di misure cautelari».

 

2. Le questioni

Procedendo con ordine:

1) sarà necessario soffermarsi sul discrimen tra truffa ex art. 640 c.p. ed estorsione ex art. 629 c.p.. Individuato il delitto che rileva nel caso concreto, sarà necessario analizzare la condotta in ordine alle possibili aggravanti applicabili;

2) è palese la configurabilità del delitto di furto ex art. 624 bis c.p., dovendosi invece scrutinare l’applicabilità al caso di specie dell’aggravante della destrezza di cui all’ert. 625, co. 1, n. 4), c.p.;

3) il regime di procedibilità e l’eventuale possibilità di applicazione di misure cautelari.

 

3. Principi risolutivi del parere

1) Truffa o estersione?

Integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico è l'effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell'agente, quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà a lei ignota (sez. II  18 aprile 2017 n. 21974). Senza dimenticare inoltre che la Suprema Corte ha ritenuto integrato il reato di estorsione e non quello di truffa nel caso di minacciata prospettazione di azioni giudiziarie al fine di ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute, qualora l'agente ne sia consapevole, potendosi individuare il male ingiusto ai fini dell'integrazione del più grave delitto nella pretestuosità della richiesta (sez. II  29 novembre 2012 n. 48733). 

Scendendo più nel particolare, il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, deve essere individuato valutando la concreta efficacia coercitiva della minaccia. Dunque rileva l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile a opera del reo o di altri, poiché in tal caso la persona offesa è posta nell'ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. Al contrario, rileva la truffa quando il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente. In questa prospettiva, se si individua nella concreta efficacia coercitiva della minaccia l'attributo della condotta utile per distinguere la truffa dall'estorsione perde rilevanza anche l'eventuale irrealizzabilità del male prospettato, essendo l'analisi richiesta limitata alla verifica ex ante della concreta efficacia coercitiva dell'azione minatoria, sicché l'eventuale irrealizzabilità del male non consentirebbe comunque di invocare l'art. 49 c.p. (Sez. II  26 gennaio 2017 n. 6278).

Ed invero, si ribadisce quanto elaborato anche precedentemente dalla Cassazione, secondo cui nel caso di incusso timore di un pericolo immaginario si ravvisa il reato di estorsione quando il male ingiusto sia percepito dalla vittima come direttamente o indirettamente proveniente dal reo ed è in grado di coartare la volontà della vittima in quanto irresistibile, mentre rileva il reato di truffa quando il male prospettato venga percepito come proveniente da terzi e quando la minaccia del pericolo irrealizzabile, per la sua intrinseca consistenza, non ha capacità coercitiva ma si limita ad influire sul processo di formazione della volontà deviandolo attraverso la induzione in errore (Sez. II 13 settembre 2016 n. 53610 e sez. II  17 febbraio 2016 n. 11453). Dello stesso tenore Sez. II  27 ottobre 2015 n. 45504).

2) Furto in abitazione semplice o aggravato?

È palese la rilevanza dell’art. 624-bis c.p.. Invero, non sussiste l'ipotesi di furto in abitazione se il ladro entra in casa con il consenso dell'inquilina, mentre ai fini della configurabilità della tale fattispecie incriminatrice, che costituisce un reato complesso nella cui struttura sono presenti gli elementi costitutivi dei reati di furto e di violazione di domicilio, occorre che l'introduzione nell'altrui abitazione sia avvenuta con il dissenso espresso o tacito del soggetto passivo ovvero con il consenso di quest'ultimo carpito con l'inganno (Sez. V sentenza 6 luglio 2011 n. 26259).

Il furto in abitazione ex art. 624 bis c.p. nel caso di specie non può considerarsi aggravato dalla destrezza in quanto le Sezioni Unite hanno chiarito che la circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, co. 1, n. 4, c.p. richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante nell'ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa (Ss. Uu. 12 luglio 2017 n. 34090).

Così hanno concluso le Sezioni Unite, prendendo posizione tra i due orientamenti emersi in passato: secondo il primo orientamento l'aggravante della destrezza quando l'agente approfitti di una condizione contingentemente favorevole o di una frazione di tempo in cui la parte offesa ha momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene in quanto impegnata nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo a curare attività di vita o di lavoro, non richiedendosi dunque speciali abilità (ex multis Sez. V 18 febbraio 2015 n. 20954); il secondo invece faceva leva sulla ratio dell'aggravante della destrezza, preordinata a sanzionare l'aggressione al patrimonio in condizioni di minorata difesa, ritenendo che ciò non può farsi coincidere con il mero impossessamento di una res incustodita, richiedendosi invero speciali abilità nel distrarre la persona offesa (ex multis Sez. IV, 22 aprile 2016, n. 22164).

3) Regime di procedibilità e applicabilità di misure cautelari

Tanto l’estorsione (laddove vorrà ritenersi configurato tale delitto) quanto il furto in abitazione prevedono la procedibilità d’ufficio e la possibilità di applicazione di misure cautelari. A tal proposito sembra rilevare la reiterazione di reati della stessa specie di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p. e le condizioni edittali per l’applicabilità anche della custodia cautelare in carcere.

 

4. Appunti

L’età della persona offesa potrebbe indurre a ritenere configurata l’aggravante della minorata difesa ex art. 61, co. 1, n. 5), c.p.. Tuttavia l'avanzata età della persona offesa può essere condizione sufficiente per riscontrare l'aggravante dell'approfittamento della minorata difesa laddove il giudice accerti che la condotta sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o dall'incapacità di orientamento della vittima nella comprensione degli eventi (Sez. V  02 marzo 2017 n. 31454).

Elementi che non sono apprezzabili nel caso di specie.

 

5. Possibile conclusione

(La conclusione che segue postula un’argomentazione a favore della configurabilità del delitto di estorsione piuttosto che del delitto di truffa. Tuttavia, sarebbe stata possibile una conclusione “aperta”, che tenesse conto delle conseguenze derivanti a seconda della ritenuta rilevanza dell’art. 629 c.p. ovvero dell’art. 640 c.p.)

«Dunque, alla luce dei principi testé richiamati, dovrebbe concludersi per la consumazione del delitto di estorsione ex art. 629 c.p.. A questo punto, rileverebbero le aggravanti di cui all’art. 628, co. 2, n. 3-bis) e 3-quinquies), c.p., ossia l’aver commesso il fatto nei luoghi di cui all’articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa e nei confronti di persona ultrasessantacinquenne, applicabili al delitto di estorsione in forza del co. 2 dell’art. 629 c.p..

Non residuano dubbi sulla configurabilità del furto in abitazione di cui all’art. 624-bis c.p., non configurandosi tuttavia l’aggravante della destrezza come apparentemente poteva indurre la modalità della condotta furtiva.

Le condotte delittuose ben possono ascriversi in un unico disegno criminoso, potendo dunque trovare applicazione l’istituto della continuazione di cui all’art. 81 cpv c.p., con conseguente applicazione del cumulo giuridico in luogo del ben più gravoso cumulo materiale.

Entrambi i suddetti reati sono perseguibili d’ufficio, non occorrendo dunque che la persona offesa presenti formale querela e permettono l’applicabilità di misure cautelari laddove dovessero ricorrere concrete e attuali esigenze cautelari. In particolare, essendo Tizio pluripregiudicato per reati specifici, potrebbe rilevare l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p. con possibilità di applicazione financo della custodia cautelare in carcere, prevedendo tanto l’estorsione quanto il furto in abitazione la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, fermo restando che le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede».


Dott. Andrea Diamante

Cultore della materia in diritto processuale penale

presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

 

 

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