I maltrattamenti presuppongono, oltre la stabile convivenza, vessazione e predominanza

La Cassazione (Sentenza n. 27088/2017) torna sui confini della necessaria abitualità per la configurazione del delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi

I maltrattamenti presuppongono, oltre la stabile convivenza, vessazione e predominanza

1. La massima

Per l'integrazione del delitto di cui all'art. 572 cod. pen. è necessaria una condotta di "vessazione" continuativa, che, pur potendo essere inframmezzata da periodi di "calma", deve costituire fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita, poiché altrimenti deve escludersi l'abitualità del comportamento, implicita nella struttura normativa della fattispecie, ed i singoli fatti che ledono o mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia conservano la propria autonomia di reati contro la persona.

Con la sentenza n. 27088 del 19 aprile-30 maggio 2107, La VI Sezione torna a porre i confini della necessaria abitualità per la configurazione del delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi di cui all'art. 572 c.p., con particolare riferimento alla sua declinazione di stabile convivenza, vessazione e predominanza.

 

2. Il fatto

L'imputato veniva tratto in giudizio per rispondere del delitto maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., commesso ai danni della moglie mediante spinte, percosse anche produttive di lesioni, ingiurie e comportamenti umilianti.

Invero, dopo i primi contrasti all'indomani del matrimonio, l'imputato chideva la separazione andando a risiedere presso altra città, mentre la persona offesa lo raggiungeva decidendo di convivere con lo stesso per poi andare di nuovo via e cominciare a vivere insieme ad un'amica, a frequentare altre persone, dichiarando di non sentirsi ancora pronta per il matrimonio. Infine, la persona offesa tornava nuovamente a cercare il marito per convincerlo a ricostituire il legame, ma l'uomo rimaneva fermo nella propria scelta di porre fine al rapporto, contesto in cui si sono verificate le percosse e le condotte altrimenti offensive dell'onore della persona offesa.

 

3. La quaestio iuris

Il fatto veniva rappresentato come commesso mediante spinte, percosse anche produttive di lesioni, ingiurie e comportamenti umilianti.

Il giudice di seconde cure1, assolveva l'imputato dall'accusa di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. in danno della moglie perché il fatto non sussiste e dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso imputato per il reato di lesioni personali in quanto estinto per remissione di querela.

La Corte di appello perveniva all'assoluzione ritenendo l'insussistenza di un rapporto di stabile convivenza tra l'imputato e la persona offesa, nonostante il provato rapporto di coniugio, e ancor prima l'insussistenza di un rapporto di "predominanza" di un partner sull'altro e di una situazione di "vessazione" della vittima.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello presentava ricorso per Cassazione deducendo la violazione di legge in riferimento all'art. 572 c.p. nella misura in cui il giudicante trascurava il vincolo matrimoniale tra imputato e persona offesa e la sicura verificazione di significativi periodi di convivenza tra i medesimi, anche in forza dell'orientamento giurisprudenziale che esclude la necessità della convivenza nel caso di un rapporto familiare di mero fatto o comunque quando è cessata la convivenza se permane il vincolo di coniugio o di filiazione. Inoltre, lamentava il vizio di motivazione in quanto, secondo il ricorrente, da una parte si escludeva l'effettività di una stabile convivenza, dall'altra si dava conto del rapporto di coniugio e dell'esistenza di una relazione sentimentale ed affettiva tra imputato e persona offesa, oltre a valorizzare in termini di proscioglimento l'andamento altalenante nel tempo delle dichiarazioni della persona offesa, comportamento invece ritenutio tipico del denunciante del reato di maltrattamenti in famiglia.

 

4. Il decisum

Secondo la Suprema Corte, tali fatti non risultano sussumibili nel reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., rilevando piuttosto come distinti episodi di percosse, di lesioni, ed eventualmente di diffamazione, non perseguibili per difetto o remissione accettata di querela.

Invero, ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, se da un lato si evidenzia che l'esistenza di un vincolo matrimoniale esclude la necessità della sussistenza di un rapporto di stabile convivenza tra autore e vittima2, dall'altro è necessaria una condotta di "vessazione" continuativa, rectius abituale, anche inframmezzata da periodi di "calma", ma che deve costituire fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita, dovendosi altrimenti escludere l'abitualità del comportamento che caratterizza la struttura tipica della fattispecie, per cui i singoli fatti che ledono o mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia rilevano autonomamente3.

Nel caso di specie, come evidenzia la Corte, viene a mancare la condotta vessatoria abituale, necessaria ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, condotta inesistente stante l'insussistenza di un rapporto di _"predominanza" di un partner sull'altro e di una situazione di "vessazione" della vittima.

Fatta salva l'esistenza di un rapporto tra l'imputato e la persona offesa, proprio quest'ultima ha assunto atteggiamenti indicativi dell'assenza di stabili condizionamenti da parte dell'imputato (l'aver ospitato un'amica tenendo fuori casa il marito, frequentare liberamente persone alle quali diceva di non essere ancora pronta al matrimonio nonostante fosse sposata). Inoltre, è sintomatico dell'assenza di di una prevaricazione vessatoria l'iniziativa dell'imputato a porre fine alla coabitazione e la ferma volontà di porre fine al coniugio nonostante le insistenze della moglie a ricostituire il rapporto.

Le condotte dell'imputato rilevano certamente quali illecite, integranti percosse ed umiliazioni in danno della persona offesa, «ma prive del connotato dell'abitualità, in quanto verificatesi nell'ambito di un rapporto conflittuale, e di volta in volta commesse quale (abnorme) reazione occasionata da specifici comportamenti posti in essere da quest'ultima; perciò, non come espressione della volontà di determinare nella vittima un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita».

 

Dott. Andrea Diamante

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1 - Corte di appello di Genova, sentenza del 1° aprile 2016, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova.

2 - Sez. II, 23 aprile 2015, n. 30934; Sez. VI, 08 luglio 2014, n. 33882C.

3 - Sez. VI, 27 maggio 2003, n. 37019.

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sentenza n. 27088 del 30/05/2017:

 

 

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