Il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne, si paga al genitore convivente
Se il padre paga il mantenimento direttamente al figlio che studia all'estero, può evitare di versare l'assegno alla madre? Cassazione civile Sentenza n. 12391/2017

Tizio doveva versare secondo sentenza di divorzio il mantenimento dei propri due figli alla madre con la quale i due convivevano. Passando il tempo uno dei due diventava maggiorenne e, ciò che conta maggiormente, si trasferiva all'estero per studiare, cessando la convivenza con la madre, mantenuto completamente dal padre durante il soggiorno all'estero. Il padre, a questo punto, ritiene non più dovuto il contributo al mantenimento, non sostenendo la madre costi per il suo mantenimento e non rilevando l'occasionale convivenza con il figlio nei periodi in cui egli rientrava in Italia, e cessa il versamento dell'assegno verso la madre.
Ricorre quest'ultima al giudice per chiedere ugualmente il pagamento di quanto previsto dalla sentenza di divorzio non essendovi stato alcun cambiamento nelle iniziali disposizioni.
Resiste il padre aggiungendo che qualora fosse ancora dovuto qualcosa per il mantenimento del figlio per il periodo di soggiono in Italia, questo contributo doveva essere corrisposto, in ogni caso, direttamente al figlio e non all'ex coniuge.
La Corte d'Appello non teneva conto delle modifiche fattuali intervenute e confermava l'obbligo del padre a versare il mantenimento del figlio alla madre, senza neppure considerare una diminuzione dell'importo di tale mantenimento.
Il caso viene affrontato dalla Corte di Cassazione civile con Sentenza n. 12391 del 17/05/2017.
Afferma la Corte che con riguardo alla questione delle modalità di pagamento del contributo in forma diretta al figlio, come richiesto dal ricorrente, o tramite versamento all'ex coniuge, come implicitamente ritenuto dalla Corte d'appello, si deve dare continuità all'orientamento secondo cui: " ... il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio in sede giudiziaria, come nella specie, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anzichè del genitore istante, non avendo egli alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere".
Tuttavia, la stessa Corte, riiene "una insanabile contraddizione che falsa l'applicazione dell'art. 337 septies c.c." il mancato adeguamento, in riduzione, dell'assegno alla nuova situazione. La sentenza è stata cassata sul punto.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 12391 del 17/05/2017
Svolgimento del processo
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