Misure cautelari reali e deposito del riesame in una cancelleria diversa dal capoluogo

Misure cautelari reali: le SS.UU. ammettono il deposito del riesame nella cancelleria di un giudice diverso da quello del capoluogo. Cassazione Sezioni Unite penali Sentenza n. 47374/2017

Misure cautelari reali e deposito del riesame in una cancelleria diversa dal capoluogo

1. Il principio di diritto enunciato dalle SS.UU.

Le SS. UU. con la sentenza n. 47374 del 13 ottobre 2017 hanno enunciato il seguente principio di diritto in tema di richiesta di riesame avverso le misure cautelari reali:

«Ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero».

 

2. La quaestio iuris sollevata dalla Sezione rimettente

Il Tribunale di Potenza, con l'ordinanza impugnata, dichiarava inammissibile la richiesta di riesame ex art. 324 c.p.p. proposta dai ricorrenti perché presentata al Tribunale di Lagonegro, diverso da quello individuato ai sensi dell'art. 324, co. 1 e 5, c.p.p., vale a dire il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, nella specie il Tribunale di Potenza.

Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione deducendo l'erronea applicazione degli art. 324 e 582, co. 2, c.p.p. sul rilievo che l'istanza di riesame, ancorché depositata presso la cancelleria degli uffici giudiziari di Lagonegro, doveva ritenersi utilmente e legittimamente proposta, posto che l'interpretazione restrittiva delle norme richiamate da parte del giudice potentino si risolveva in una limitazione della effettività della tutela giurisdizionale.

Con ordinanza del 14 marzo 2017 la III Sezione penale rimetteva la decisione alle Sezioni Unite, formulando il seguente quesito di diritto:

«Se la richiesta di riesame delle misure cautelari reali, di cui all'art. 324 cod. proc. pen., debba essere presentata nella cancelleria del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o possa anche essere presentata nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i loro difensori».,

Invero, la III Sezione era ben consapevole della contrapposizione di due precisi orientamenti:

1) il primo orientamento1 ritiene che la richiesta di riesame ai sensi dell'art. 324 c.p.p. deve essere presentata nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento ed é inammissibile il gravame depositato presso la cancelleria di un diverso tribunale2;

2) il secondo e contrapposto orientamento3 sostiene invece che in tema di riesame delle misure cautelari reali deve essere valorizzato il rinvio contenuto nell'art. 324, co. 2, c.p.p alle forme previste dall'art. 582, co. 2., c.p.p. secondo cui le parti private ed i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano anche se diverso da quello in cui é stato emesso il provvedimento, risultante irrilevante che l'atto pervenga o meno nel medesimo termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato4.

Il Primo Presidente, con decreto del 2 maggio 2017, assegnava il ricorso alle Sezioni Unite.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo «che la richiesta di riesame é un mezzo di impugnazione, sicché trova applicazione ogni norma sulle impugnazioni in generale, tra le quali l'art. 582 c.p.p. e, in secondo luogo, che, nella materia affine delle misure cautelari personali, l'art. 309 c.p.p. prevede una disciplina analoga a quella di cui all'art. 324 c.p.p., ed entrambe non possono che avere una identica lettura, per una imprescindibile esigenza di uniformità di discipline coinvolgenti garanzie in materia di diritti di rango costituzionale. Va poi valorizzato il principio del favor impugnationis, particolarmente vulnerabile, nella fattispecie, tenuto conto dei tempi brevi previsti dall'ordinamento per la tutela disciplinata dalla norma di riferimento».

 

3. Il decisum

La Corte ha ritenuto di maggiore coerenza sistematica, logica e testuale il secondo orientamento ermeneutico anche in virtù del più elevato potenziale applicativo.

Con riferimento all’argomento sistematico, la richiesta di riesame delle misure cautelari reali di cui all'art. 324 c.p.p. costituisce un mezzo di impugnazione al pari della richiesta di riesame di cui all'art. 309 c.p.p. in materia di misure cautelari personali: é pertanto applicabile la disciplina generale sulle impugnazioni di cui al Libro IX e, dunque, la disposizione generale di cui all'art. 582 c.p.p.. Invero, gli artt. 324 e 309 c.p.p. descrivono discipline analoghe con riferimento alla ricezione dell'atto di impugnazione da parte della cancelleria presso l'autorità giudiziaria investita della competenza funzionale per la decisione5. In entrambe le norme, poi, l’indicazione principale si completa con il richiamo all'art. 582 c.p.p.6.

Proprio sul rapporto tra gli artt. 309 e 582 c.p.p., alla Suprema Corte non sfugge che sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 11 del 18/06/1991 che hanno avuto modo di affermare il principio secondo cui «Il rinvio che in tema di presentazione della richiesta di riesame l'art. 309 c.p.p., comma 4, fa alle forme dell'art. 582 c.p.p. comprende anche il medesimo art. 582 c.p.p., comma 2, secondo il quale le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria della pretura in cui si trovano, se tale luogo é diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all'estero. Una volta avvenuta la presentazione della richiesta o dell'appello in tali ultimi uffici nel termine di dieci giorni di cui all'art. 309 cod. proc. pen., comma 3, é del tutto irrilevante, al fine della tempestività, che l'atto raggiunga o meno entro lo stesso termine la cancelleria del tribunale indicato nello stesso art. 309 cod. proc. pen., comma 7».

Mentre la soluzione restrittiva é affidata esclusivamente al dato testuale della norma, da cui si é dedotta l’asserita esclusione del comma 2 dell’art. 582 c.p.p, le Sezioni Unite chiariscono che il dato testuale dell’art. 324 c.p.p. richiama «le forme previste dall'art. 582 c.p.p. nella loro globalità e senza limitazioni che il legislatore, ove avesse inteso porre, avrebbe formulato esplicitamente», tenendo conto che in genere e salvo particolari limitazioni il rinvio operato da una norma alle forme previste da altra disposizione non é limitato ai meri requisiti formali di un atto, ma si estende ad ogni modalità procedurale della norma alla quale il rinvio viene operato.

Una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con quel favor impugnationis cui é indubbiamente ispirato il sistema processuale, con implicazione dell’art. 24 Cost. che porta a preferire l'interpretazione più aderente alla salvaguardia del diritto di difesa costituzionalmente garantito, principio che non può essere sacrificato sull’altare di esigenze di semplificazione e di celerità procedimentale su cui invece si fonda l’orientamento restrittivo. Senza tacere che la tesi restrittiva esclude, di fatto, la possibilità di tutela dei residenti all'estero.

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

 

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1 - Sez. 3, n. 12209 del 03/02/2016, Lococo, Rv. 266375; Sez. 3, n. 31961 del 02/07/2015, Borghi, Rv. 264189; Sez. 2, n. 18281 del 29/01/2013, Bacharm, Rv. 255753; ed in tempi meno recenti, Sez. 4, n. 33337 del 19/07/2002 Cannavacciuolo, Rv. 222663; Sez. 5, n. 2915 del 22/05/2000, Fontana, Rv. 216655.

2 - Le pronunce che hanno assunto tali conclusioni ermeneutiche valorizzano, innanzitutto, il tenore letterale della norma richiamata ed il limite, ivi contenuto, al comma 2, del riferimento alla sole "forme" del citato art. 582 c.p.p., anche al fine di corrispondere ad esigenze di semplificazione ed accelerazione del procedimento. Secondo tale orientamento «teso a riferire alla norma in esame contenuti restrittivi, l'art. 324 cod. proc. pen., per il tenore letterale dei commi 1 e 5, contiene una previsione specifica del luogo ove deve essere presentata la richiesta di riesame della misura cautelare reale: la cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. Previsione questa la quale prevale, pertanto, sulla norma di carattere generale di cui all'art. 582 cod. proc. pen., che al comma 2 prevede la possibilità di presentare l'atto di impugnazione anche in luoghi diversi, facendo salva peraltro, al comma 1, la possibilità di disposizioni in deroga al principio generale ("salvo che la legge disponga altrimenti").

Di qui l'ulteriore conseguenza che il riferimento, pur contenuto nell'art. 324 cod. proc. pen., comma 2, alla norma generale di cui all'art. 582 cod. proc. pen., va interpretato come relativo esclusivamente alle "forme" con le quali la richiesta va presentata e non già al luogo di presentazione.

Si valorizza infine, a favore della tesi in esposizione, la circostanza che l'obbligo di presentazione della domanda presso l'ufficio competente meglio favorirebbe le esigenze di semplificazione ed accelerazione del sistema».

3 - Sez. 2, n. 2664 del 21/12/2016, dep. 2017, Visconti, Rv. 269111; Sez. 3, n. 23369 del 26/01/2016, Schena, Rv. 266822; Sez. 3, n. 1369 del 27/05/2015, dep. 2016, Moscoloni, Rv. 265963; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265462; Sez. 2, n. 45341 del 04/11/2015, De Petrillo, Rv. 2648721.

4 - Detto orientamento, «viceversa finalizzato a fornire la norma di più ampi contenuti applicativi, il rinvio compiuto dall'art. 324 c.p.p., comma 2, all'art. 582 c.p.p., norma generale in materia di impugnazioni, consente il deposito della richiesta di riesame di misure cautelari reali anche nei luoghi in essa indicati; eppertanto, visto il comma 2, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti si trovano, pur se questo é diverso da quello in cui é stato emesso il provvedimento, con l'ulteriore corollario che é tempestivo il deposito dell'impugnazione nel termine di dieci giorni se entro tale termine la richiesta sia depositata presso uno degli uffici indicati dalla norma generale di cui all'art. 582 c.p.p..

Secondo le richiamate pronunce militano a favore della interpretazione estensiva della norma processuale in esame plurime ragioni. Innanzitutto il confronto dell'analoga disciplina in tema di misure cautelari personali, là dove sia l'art. 309 c.p.p. che l'art. 324 cod. proc. pen. fanno riferimento, come luogo di deposito della relativa richiesta, agli uffici del giudice competente e là dove entrambe le norme richiamano le "forme" di cui all'art. 582 cod. proc. pen., di guisa che sarebbe incongruo differentemente applicare le due discipline in considerazione del rilievo che, sull'art. 309 cod. proc. pen., le Sezioni Unite, già con sentenza n. 11 del 18/06/1991, D'Alfonso, Rv. 187922, ebbero ad accreditare la soluzione ermeneutica più ampia.

Il riferimento, inoltre, alle "forme" di cui all'art. 582 c.p.p. contenuto nell'art. 324 c.p.p., comma 2, secondo tale lezione interpretativa, deve essere inteso a tutto l'articolo, in quanto regolatore di una disciplina generale, e non già al solo comma 1, in coerenza peraltro col principio, anch'esso di valenza generale, del favor impugnationis».

5 - Il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, nella fattispecie disciplinata dall'art. 324, commi 1 e 5, c.p.p.; il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello nella cui circoscrizione é compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza, nella ipotesi regolata dall'art. 309, co. 4 e 7, c.p.p..

6 - L'art. 324, co. 2, c.p.p. recita «La richiesta é presentata nelle forme previste dall'art. 582 c.p.p.», mentre l'art. 309, co. 4, c.p.p. dispone, nel secondo periodo, «Si osservano le forme previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p.».

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, Sentenza n. 47374 del 13/10/2017

 

Svolgimento del processo

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