Sulla utilizzabilità di registrazioni audio raccolte illecitamente
Le registrazioni audio raccolte in modo illegittimo sono inammissibili e non possono costituire materiale probatorio, neanche nel giudizio civile. Cassazione civile Ordinanza n. 22677/2016

La Corte di Cassazione civile (con Ordinanza n. 22677 del 08/11/2016) ha modo di esprimersi, anche se con poche righe in questa ordinanza di rigetto, in ordine alla valenza probatoria e alla utilizzabilità in giudizio di registrazioni audio effettuate da uno dei coniugi e "cadute" nelle mani del difensore dell'altro coniuge per mezzo dell'opera di un anonimo dispensatore di file.
La compromettente registrazione audio, infatti, era in possesso ("proprietà") del marito riguardandolo. Qualcuno, di fatto anonimo, aveva sottratto quella registrazione e fatta avere al legale della moglie, il quale l'aveva utilizzata in una combattuta causa di separazione, condotta sia in primo grado che, ovviamente, in appello.
Quei file audio avrebbero contenuto "la prova dei condizionamenti che il [padre] esercita sui figli".
Nonostante le varie argomentazioni difensive nonché la produzione dei files audio, il Tribunale e poi la Corte d'Appello disponeva l'affido condiviso dei figli con residenza prevalente presso il padre, il quale, tuttavia, era onerato del pagamento di un assegno di mantenimento a favore della moglie.
Entrambe le corti del merito respingevano la prova fornita dalle registrazioni audio ritenendole non ammissibili.
Avanti la Suprema Corte viene chiesta la cassazione della sentenza d'appello per non avere quest'ultima tenuto in debita considerazione quelle registrazioni. Aggiunge la ricorrente che nel giudizio civile, contrariamente a quello penale, deve essere ammessa anche se oggetto di sottrazione.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e afferma: "va rilevata la implicita motivazione della Corte di appello con riferimento a quanto già affermato dalla sentenza di primo grado in tema di inutilizzabilità del materiale probatorio raccolto illecitamente e con riferimento altresì alla irrilevanza delle conversazioni fra i coniugi nel contesto delle acquisizioni probatorie di cui la Corte distrettuale ha potuto disporre al fine di decidere sul regime di affidamento dei figli. Per altro verso non sembra fondato l'assunto della ricorrente circa la utilizzabilità in un giudizio civile, e a differenza del giudizio penale, del materiale probatorio acquisito mediante sottrazione fraudolenta alla parte processuale che ne era in possesso".
La ricorrente lamenta, altresì, che il Tribunale avrebbe acquisito nella causa, e tenuto in considerazione ai fini della decisione, una relazione tecnica in modo illegittimo. Secondo la ricorrente, infatti, le corti del merito avevano "basato la propria decisione sulla relazione della dottoressa P. acquisita irritualmente agli atti e quindi inutilizzabile nel processo"
La Corte di Cassazione non è dello stesso parere, poiché la relazione costituiva semplicemente un allegato alla relazione dei Servizi Sociali. E afferma: "Quanto alla utilizzabilità della consulenza P. la Corte di appello ha rilevato che la relazione P. è stata allegata a quella dei Servizi Sociali e come tale era comunque acquisibile alla valutazione del giudice ai fini di una decisione connotata dal rilievo pubblicistico perchè diretta alla realizzazione della miglior tutela nel superiore interesse dei minori coinvolto nella controversia".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 22677 del 08/11/2016:
Svolgimento del processo
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