Vietato indicare i nominativi dei clienti nel sito internet dell'avvocato
E' fatto divieto all'avvocato di elencare i nomi dei clienti nel proprio sito internet o in altre forme di pubblicità. Cassazione civile a Sezioni Unite Sentenza n. 9861/2017

Riportiamo una recente sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione (Sentenza n. 9861 del 19/04/2017) che conferma una sanzione disciplinare irrorata dal Consiglio Nazionale Forense ad un avvocato per avere pubblicato un elenco nominativo dei propri clienti nel proprio sito internet. Secondo il CNF la pubblicazione dei nomi dei clienti costituiva attività contraria ai principi di legalità e correttezza della professione.
Il caso si riferiva al vecchio codice deontologico forense, anteriore alla novella del 2014, tuttavia è bene ricordare che l'art. 35 del Codice deontologico attualmente vigente, così come modificato di recente dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 22 gennaio 2016 e pubblicato in G.U. n.102 del 3-5-2016 recita testualmente al comma 8:
Art. 35 –Dovere di corretta informazione
... omissis ...
8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorche' questi vi consentano.
... omissis ...
Tuttavia le Sezioni Unite, alla luce delle argomentazioni proposte dal ricorrente in relazione alle potenziali abrogazioni del decreto Bersani del 2006, si soffermano sulle giustificazioni di tale divieto, sulla ratio normativa.
Affermano le SS.UU. che l'avvocato non è solo un libero professionista ma anche il necessario "partecipe" dell'esercizio diffuso della funzione giurisdizionale. E continuano: " ... Il rapporto tra cliente e avvocato non è infatti soltanto un rapporto privato di carattere libero-professionale e non può perciò essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato ...".
E concludono: " ... la pubblicità circa i nominativi dei clienti degli avvocati ... potrebbe finire di fatto per riguardare non solo i nominativi dei clienti del medesimo ma anche l'attività processuale svolta in loro difesa, quindi, indirettamente, uno o più processi, che potrebbero essere ancora in corso e, tra l'altro, in alcuni casi persino subire indirette interferenze da tale forma di pubblicità ...".
In sostanza, il Decreto Bersani non ha inciso sul divieto all'avvocato di pubblicare un elenco dei clienti nelle proprie forme di comunicazioni informative al pubblico ed il divieto rimane un punto fermo.
La questione parrebbe di poco rilievo se non si tenesse conto che, contrariamente a quanto indicato sin qui, vi sono avvocati che ignorano la norma disciplinare e pubblicizzano i propri clienti in modo palese e visibile al pubblico.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sezioni Unite, Sentenza n. 9861 del 19/04/2017:
Ragioni della decisione
Col primo motivo si denuncia violazione del combinato disposto dell'art. 17 codice deontologico forense e D.L. n. 223 del 2006, art. 2, norma, quest'ultima, che ha abrogato tutte le disposizioni prevedenti divieti di pubblicità informativa, tra i quali è da ritenersi compreso quello di rendere noti i nomi dei clienti; col secondo motivo si denuncia violazione del combinato disposto del R.D. n. 1578 del 1933, art. 38 e art. 17 codice deontologico forense anteriore alla novella del 2014, non costituendo la pubblicazione dei nomi dei clienti attività contraria al decoro della professione; con il terzo motivo si denuncia violazione del combinato disposto dell'art. 6 codice deontologico e D.L. n. 233 del 2006, art. 2, non costituendo la pubblicazione dei nomi dei clienti attività contraria ai principi di legalità e correttezza; con il quarto motivo si censura la decisione del C.N.F. per eccesso di potere, attesa la carenza di potestà disciplinare in relazione alle modalità della pubblicità informativa degli avvocati salvo che essa non integri gli estremi della condotta lesiva del decoro professionale.
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