L’assegnazione della casa coniugale permane anche dopo il decesso dell’obbligato

L'effetto ultrattivo dell’assegnazione della casa familiare che perdura anche dopo il decesso dell’obbligato. Cassazione civile Ordinanza n. 772/2018

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L’assegnazione della casa coniugale permane anche dopo il decesso dell’obbligato

Il caso.

Tizio, comproprietario assieme al fratello dell’immobile dove vive con la propria famiglia, si separa dalla moglie con la quale aveva avuto un figlio. Nel provvedimento – trascritto - di separazione e poi di divorzio, la casa famigliare viene assegnata alla moglie affidataria del figlio. Dopo un certo periodo l’ex marito vende la propria quota della casa a terzi, precisamente ad un fratello.

Dopo poco l’ex marito lascia questo mondo. Il fratello proprietario dell’immobile chiede il rilascio ritenendo sia venuto meno l’obbligo alla luce del decesso dell’obbligato. Precisamente si legge in sentenza “sul presupposto del venir meno, per effetto del decesso dell'ex coniuge divorziato, dell'obbligo di mantenimento dei figli e del correlato diritto del genitore affidatario dei figli all'assegnazione della casa coniugale”.

Resiste l’ex moglie dell’obbligato.

 

Le motivazioni della Corte.

Secondo la Corte di Cassazione, alla quale è stato sottoposto il caso, “l'assegnazione della casa coniugale non rappresenta … una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole”, e citando se stessa continua: “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, hanno una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano”.

L’assegnazione della casa coniugale ha, pertanto, una ratio pubblicistica tesa alla tutela dell’ambiente domestico dei minori. Si riconferma che il conseguente godimento della casa anche da parte dell’ex coniuge, nel caso la madre del ragazzo, è solo un effetto correlato al principio di cui sopra.

Afferma la corte

Invero, il diritto di abitazione non può dirsi venuto meno per effetto della morte dell'ex coniuge, divorziato, dell'assegnatario, affidatario della prole, trattandosi di un diritto personale di godimento "sui generis", che, in funzione del "vincolo di destinazione collegato all'interesse dei figli", si estingue soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno determinato l'assegnazione (la morte del beneficiario dell'assegnazione, il compimento della maggiore età dei figli o il conseguimento da parte degli stessi dell'indipendenza economica, il trasferimento altrove della loro abitazione) ovvero a seguito dell'accertamento delle circostanze (oggi codificate dall'art. 337 sexies c.c.) legittimanti una revoca giudiziale, quali il passaggio a nuove nozze oppure la convivenza more uxorio del genitore assegnatario ovvero la mancata utilizzazione da parte dell'assegnatario, sempre previa valutazione dell'interesse prioritario dei figli (C.Cost. 308/2008, con riguardo alla disciplina dettata dall'art. 155 quater c.c.)”.

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 772 del 15/01/2018:

 

 

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