Avvocato ed esercizio abusivo: basta la cura di pratiche legali o la predisposizione di ricorsi

Esercizio abusivo della professione di avvocato anche senza partecipare alle udienze. Redazione atti e pratiche legali sono attività riservate. Cassazione penale Sentenza n. 20233/2018

Avvocato ed esercizio abusivo: basta la cura di pratiche legali o la predisposizione di ricorsi

1. La massima

«L'esercizio abusivo della professione legale, ancorché riferito allo svolgimento dell'attività riservata al professionista iscritto nell'albo degli avvocati, non implica necessariamente la spendita al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale della qualità indebitamente assunta, sicché il reato si perfeziona per il solo fatto che l'agente curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi anche senza comparire in udienza qualificandosi come avvocato».

 

2. Il fatto e la quaestio iuris

L'imputato veniva condannato per il reato di esercizio abusivo della professione di avvocato ex artt. 81 cpv. e 348 c.p.1 per aver compiuto atti tipici della professione forense in assenza di titolo abilitativo, in quanto aveva assunto l'incarico di patrocinare in un giudizio civile facendo firmare alle assistite un foglio in bianco destinato a contenere un atto di citazione, aveva curato una trattativa con il legale della controparte, chiedendo per ciò e ottenendo un acconto sulle spese.

Dunque l'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo fra l'altro:

- violazioni di legge e vizi della motivazione in quanto le persone offese non avevano ricevuto alcuna prestazione professionale a fronte delle somme anticipate, configurandosi solo un mero impegno ad assumere il patrocinio non seguito da effettive e concrete attività difensive;

- violazioni di legge riguardo all'erronea attribuzione di rilievo penale alla redazione di un atto citazione non utilizzato e alla conduzione di trattative con il difensore di controparte, invero riferibili a libere prestazioni di mera consulenza effettuate in modo del tutto sporadico e in assenza di qualsivoglia organizzazione, con conseguente difetto dell'elemento psicologico del reato.

 

3. Il decisum

La Suprema Corte ha ritenuta corretta la valutazione dei giudici del merito2, che hanno fatto buon governo dei principi già affermati in sede di legittimità secondo cui l'esercizio abusivo della professione legale non implica necessariamente l'effettivo patrocinio innanzi al giudice o ad altro pubblico ufficiale e dunque l'effettiva spendita della qualità indebitamente assunta, perfezionandosi il reato per il solo fatto che l'agente curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi anche senza comparire in udienza qualificandosi come avvocato3.

Il delitto ex art. 348 c.p. ha natura istantanea e pertanto non esige un'attività continuativa od organizzata, perfezionandosi invece con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata4.

La VI Sezione ha ritenuto corretta ai fini dell'accertamento della penale responsabilità relativa al delitto de quo la valorizzazione di talune circostanze ritenute dirimenti del fatto, ossia:

a) che l'imputato non era legittimato a compiere alcun atto proprio della professione legale per essere stato cancellato dall'albo degli avvocati con provvedimento del Consiglio dell'Ordine di appartenenza;

b) che le persone offese non erano a conoscenza della sua radiazione dall'albo professionale;

c) che la condotta, dall'imputato reiteratamente posta in essere, è consistita nell'assumere l'incarico professionale e nel farsi rilasciare firme su fogli in bianco utilizzati per redigere un atto di citazione, predisponendo un mandato alle liti con facoltà di farsi sostituire nell'attività ed avviando formali contatti e trattative con la controparte ancorché spendendo il nome di un avvocato, per poi farsi rilasciare acconti sulle spese da sostenere per le prestazioni tipiche dell'esercizio della professione legale.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

____________

1 Corte di Appello di Firenze sentenza del 10/11/2014

2 Nonostante abbia deliberato l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

3 Sez. 5, n. 646 del 06/11/2013, dep. 2014.

4 Sez. 6, n. 11493 del 21/10/2013, dep. 2014.

 

---------------------------------------

Di seguito il testo di

Corte di Cassazione penale Sentenza n. 20233 del 08/05/2018:

 

 

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati