L’avvocato per avere la pensione di anzianità deve cancellarsi dall’albo.
E' rimasto immutato l'art. 3 L. 20/09/1980, n. 576 che prevede la cancellazione dall'albo degli avvocati quale requisito per l'accesso alla pensione di anzianità a carico della Cassa forense. Cassazione Sentenza n. 29780/2017

Il Caso.
Un avvocato faceva domanda per ottenere la pensione di anzianità ritenendo di avere maturato il diritto mediante la totalizzazione della contribuzione versata presso l'INPS e presso la cassa Forense, per un totale di 36 anni.
Ricordiamo che l'istituto della totalizzazione “riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi maturati presso tali gestioni previdenziali e consente di maturare una pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed indiretta, cumulando, senza alcun onere per l'iscritto, periodi assicurativi non coincidenti tra loro maturati presso gestioni previdenziali diverse, a condizione che non risultino già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una di tali gestioni” (Fonte Cassa Forense).
Nonostante la richiesta di erogazione della pensione l’avvocato conservava, tuttavia, l’iscrizione all’albo degli avvocati.
La pensione veniva negata sul presupposto che l’erogazione sarebbe stata subordinata per legge alla cancellazione dall’Albo. Non altrettanto riteneva il legale, il quale sosteneva che il D.Lgs. n. 42 del 2006, avrebbe introdotto sostanzialmente una nuova fattispecie di trattamento pensionistico di anzianità con l'effetto, nel caso di specie, di far venir meno l'obbligo di cancellazione dagli albi professionali previsto dalla disposizione in tema di pensione di anzianità a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
La Decisione.
Il caso viene posto innanzi alla Corte di Cassazione civile che decide il caso con Sentenza n. 29780 depositata il 12 dicembre 2017.
La sentenza è interessante poiché ripercorre storicamente l’avvicendamento di nuova normativa e sentenze della Corte Costituzionale in materia di totalizzazione, nella quale si innesta la problematica del requisito della cancellazione dall’albo.
La Corte di Cassazione, anche argomentando in via deduttiva alla luce della Sentenza Corte Cost. n. 78/92, ritiene che “la cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore concorre ad integrare, con la prevista anzianità di iscrizione e contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense … la fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di anzianità a carico della stessa Cassa”. E continua asserendo che “ ... è rimasta immutata - in difetto di qualsiasi abrogazione, deroga o modifica - anche la disposizione (L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 3, cit.) ... - che prevede la cancellazione dall'albo professionale degli avvocati e procuratori, quale requisito per l'accesso alla pensione di anzianità a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 29780 del 12/12/2017
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 38/2011, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Verona di rigetto della domanda proposta dall'avvocato N.C. nei riguardi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, per ottenere la pensione di anzianità - avendone maturato il requisito assicurativo e contributivo mediante totalizzazione della contribuzione versata presso l'INPS dal luglio 1970 al marzo 1981 con gli anni di contribuzione alla Cassa compresi tra aprile 1981 e gennaio 2006- pur non avendo provveduto alla propria cancellazione dall'albo professionale.
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