Bollo Auto: la prescrizione è sempre triennale

Sulla scorta di quanto statuito da Cass. SS. UU. n.23397/2016, con la pronuncia n. 20425 del 25 agosto 2017, la Corte di Cassazione ha confermato la prescrizione di durata triennale del bollo auto

- di Avv. Giuseppe Savoca
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Bollo Auto: la prescrizione è sempre triennale

Sulla scorta di quanto statuito da Cass. SS. UU. n.23397/2016, con la pronuncia n. 20425 del 25 agosto 2017, la Corte di Cassazione ha confermato la prescrizione di durata triennale della tassa automobilistica, meglio conosciuta come bollo auto

 

1 . Il caso di specie

La contribuente (persona fisica) impugnava l'intimazione di pagamento relativa all'imposta automobilistica per l'annualità 2001 dinanzi la C.t.p. di Roma.
Il ricorso veniva rigettato.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva, pertanto, appello la contribuente dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale, la quale,c on sentenza n. 4136/01/2015, quale accoglieva le argomentazioni sottese all'interposto gravame Contro la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione l'Agente della Riscossione affidato su un motivo unico.

 

2. La decisione della Corte

Con unico motivo di ricorso l'Agente della Riscossione eccepiva l'erroneità della sentenza per violazione e/falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 per aver la C.t.r. di Roma ritenuto che dall'omessa impugnazione della cartella di pagamento, in relazione alla quale era stata emessa l'intimazione di pagamento, non derivasse l'applicazione [rectius: la conversione] del termine ordinario di prescrizione di durata decennale
La Corte Cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ciò in quanto, alla luce di quanto già statuito dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio, con la nota sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, per cui: «[...] la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. ‘`conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti — in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo».

In altri termini, l'omessa impugnazione, da parte del contribuente debitore, di uno degli atti dell'agente della riscossione produce unicamente l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità della pretesa creditoria azionata, ma non comporta la conversione, ovvero l'estensione del termine breve, (nella specie triennale ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 953/1982) in quell'ordinario decennale previsto dall'art. 2953 c.c., tranne in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Da quanto ciò esposto la Corte evidenzia la legittimità della pronuncia impugnata e ciò in quanto, la mancata impugnazione della cartella di pagamento non comporta l'applicazione del termine di prescrizione (10 anni) in ordine alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento.

 

3. Brevi considerazioni

La decisione della Corte di cassazione oggetto del presente contributo è pienamente condivisibile.
Invero la stessa non solo fa buon governo delle disposizioni dettate in materia, ma impedisce e vieta l'equiparazione «non ragionevole», ai fini dell'estensione del termine prescriziona dell'obbligazione tributaria, tra provvedimento giudiziale divenuto definitivo e un atto (della riscossione nel caso di specie) dall'altro.

Avv. Giuseppe Savoca

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Ordinanza n. 20425 del 25/08/201:


FATTO E DIRITTO

La Corte,

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