Cambiare la serratura impedendo l'ingresso a chi ne ha diritto costituisce violenza privata

Integra il reato di violenza privata ex art. 610 c.p. impedire l'esercizio dell'altrui diritto di accedere ad una stanza di un'abitazione chiudendola a chiave o cambiandone la serratura. Cassazione penale Sentenza n. 38910/2018

Cambiare la serratura impedendo l'ingresso a chi ne ha diritto costituisce violenza privata

La massima

«..l'elemento della violenza nel reato di cui all'art. 610 c.p., si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione. (...) [La Suprema Corte] ha ritenuto integrato il reato di violenza privata nella condotta di chi impedisce l'esercizio dell'altrui diritto di accedere ad un locale o ad una delle stanze di un'abitazione, chiudendone a chiave la serratura».

Così la V Sezione, con la sentenza n. 38910 del 12 giugno - 24 agosto 2018, ribadebdo i principi inerenti al delitto di violenza prevata di cui all'art. 610 c.p., can particolare riguardo all'elmento della violenza.

 

Il fatto e la quaestio iuris

La Corte di appello1 confermava quanto statuito in primo grado circa la responsabilità dell'imputata per il reato di violenza privata di cui all'art. 610 c.p., per avere, con violenza consistita nel cambiamento della serratura di un immobile di esclusiva proprietà del marito, impedito a quest'ultimo di rientrarne in possesso. La persona offesa, infatti, rinveniva anche la serratura sostituita benché funzionante.

La difesa ricorreva per cassazione censurando l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, posto che, come accertato, l'imputata aveva richiesto giudizialmente l'assegnazione della casa coniugale e, sino alla conclusione della procedura, la donna era stata esclusivo possessore dell'immobile a seguito dell'allontanamento spontaneo del marito. In capo all'imputata, si asseriva, era solo riferibile la condotta omissiva della manacata consegna delle nuove chiavi al marito, non configurandosi pertanto la violenza "impropria" contestata ed accertata.

Si deducevano anche vizi di motivazione, ritenendo che fossero state trascurate talune cisrcostanze – quali la momentaneità della trasformazione della cosa resa necessaria dal difettoso funzionamento del lucchetto ancorché riparabile, l'immediata consegna delle nuove chiavi al marito appena quest'ultimo gliene faceva richiesta – che impedivano di ritenere configurato il dolo richiesto dalla fattispecie interessata.

 

Il decisum

Secondo la V Sezione non può ravvisarsi una mera omissione, quanto piuttosto un comportamento commissivo in cui si risaltano gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice individuata.

Quanto alla finalità consapevolmente perseguita dall'imputata di impedire il rientro del coniuge nell'abitazione di cui era proprietario, infatti, è stato correttamente valorizzata la circostanza fattuale del ritrovamento della serratura cambiata dall'imputata da parte della persona offesa, serratura peraltro rivelatasi perfettamente funzionante, circostanza combinata al tentativo di conseguire l'assegnazione esclusiva della casa coniugale in sede di separazione. Tutti elementi, questi, che hanno rappresentato il razionale fondamento della conclusione della sentenza di merito.

In un contesto così rappresentato, la Suprema Corte ha ritenuto che non emergesse il compimento di un atto gestorio di chi, a prescindere dal titolo, occupava l'immobile, semmai invece «una condotta deliberatamente tesa ad ostacolare la riacquisizione della disponibilità dell'immobile».

In tale contesto, la V sezione ha ribadito quanto statuito in passato per un fatto analogo, ossia che l'elemento della violenza nel reato di violenza privata di cui all'art. 610 c.p. «si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione»2. Financo, dunque, la sostituzione di una serratura per impedire l'ingresso a chi invece ne abbia il diritto.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

____________________

1 Corte di appello di Firenze, sentenza del 01/12/2017.

2 Sez. 5, n. 4284 del 29/09/2015 - dep. 02/02/2016, G, Rv. 266020. In applicazione di tale principio, infatti, si è ritenuto integrato il reato di violenza privata anche nella condotta di chi impedisce l'esercizio dell'altrui diritto di accedere ad un locale o ad una delle stanze di un'abitazione solo chiudendone a chiave la serratura.

 

---------------------------------------

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale, Sentenza n. 38910 dep. 24 agosto 2018

 

RITENUTO IN FATTO

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati