Commette il reato di cui all'art. 388 c.p. il genitore che ostacola l'incontro con l'altro genitore
Costituisce reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ostacolare l'incontro con l'altro genitore, Cassazione penale sentenza n. 38608/2018

1. La massima
In tema di diritto di visita e incontro tra genitore e figlio minore, la ripetuta e ingiustificata assenza agli incontri da parte del genitore affidatario, il suo voler essere presente durante l'incontro, il determinare arbitrarie interruzioni dello stesso e la reiterazione e protrazione nel tempo di condotte oppositive rispetto alle indicazioni rivenienti dai mediatori preposti ad assicurare il diritto di incontro del genitore con il figlio minore costituiscono condotte elusive del provvedimento giudiziale che concerne l'affidamento di minori e quindi rilevanti ai fini di cui all'art. 388 c.p., fattispecie che richiede un qualunque comportamento, anche omissivo, da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese altrui.
Così la Suprema Corte, con la sentenza della Sezione VI n. 38608 del 04/04/2018, 14/08/2018.
2. Il fatto e il decisum
A seguito della reiterazione di condotte ostruzionistiche tenute dalla madre affidataria, anche rispetto alle indicazioni fornite dai mediatori preposti ad assicurare il diritto di incontro del genitore non affidatario con il figlio minore, i giudici di merito1 ritenevano configurato il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ex art. 388, co. 2, c.p. (con riferimento al caso di specie, elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di minori) per la persistente elusione del provvedimento con cui il giudice civile regolava i diritti di visita e di incontro tra il figlio minore e il di lui padre.
Nel giudicare inammissibile il ricorso per cassazione interposto dall'imputata per aspecificità dei motivi, la Suprema Corte ha sottolineato quelle condotte che, nell'ambito delll'esecuzione di un provvedimento relativo all'affidamento dei minori, possono essere sussunte all'interno del paradigma normativo di cui all'art. 388 c.p.
In particolare, la ripetuta e ingiustificata assenza agli incontri da parte del genitore affidatario, il suo voler essere presente durante l'incontro, il determinare arbitrarie interruzioni dello stesso e la reiterazione e protrazione nel tempo di condotte oppositive rispetto alle indicazioni rivenienti dai mediatori preposti ad assicurare il diritto di incontro del genitore con il figlio minore costituiscono condotte elusive del provvedimento giudiziale che concerne l'affidamento di minori e quindi rilevanti ai fini di cui all'art. 388 c.p., fattispecie che richiede un qualunque comportamento, anche omissivo, da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese altrui2.
Nel caso di specie, la condotta oppositiva della madre del minore si traduceva in un'attività elusiva dell'esecuzione del provvedimento del giudice civile, condotta certamente in grado di frustrare la pretesa legittima del coniuge di incontrare il figlio minore.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Corte di appello di Catanzaro, sentenza 07/06/2017, conferma Tribunale di Cosenza, sentenza del 24/05/2013
2 Sez. 6, n. 43292 del 09/10/2013.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 38608 del 14/08/2018:
RITENUTO IN FATTO
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