I compensi del difensore d'ufficio possono essere compensati con i debiti fiscali.

I crediti maturati ex artt. 116 e 117 T.U. Spese Giustizia (difesa d'uficio nel processo penale) possono essere compensati con i debiti fiscali ex legge 28 dicembre 2015, n. 208. Circolare Ministero Giustizia 08/06/2018

Tempo di lettura: 2 minuti circa
I compensi del difensore d'ufficio possono essere compensati con i debiti fiscali.

Ancora una Circolare del Ministero della Giustizia in ordine all'applicazione delle disposizioni riguardanti la compensazione dei debiti fiscali (IVA compresa) con i compensi e spese liquidati a favore dell'avvocato nel patrocinio a favore dello stato.

Per precedente Circolare riguardante gli studi associati e società tra avvocati, nonché sul codice tributo, vedasi "Circolare ministeriale su compensazione debiti fiscali con compensi e spese del gratuito patrocinio"

Questo nuovo intervento, emesso il 6 giugno 2018, riguarda i compensi e spese maturati nelle difese d'ufficio prestate a persona irreperibile o con procedura di recupero del credito non andata a buon fine.

 

Di seguito il testo della Circolare

 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO 1—AFFARI CIVILI INTERNI

 

Oggetto: d.m. 15 luglio 2016 — Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato — Crediti ex artt. 116 e 117 d.P.R. n. 115/2002.

È stato segnalato a questa Direzione generale che, presso alcuni Uffici giudiziari, non vengono ammessi alla procedura di compensazione di cui all'oggetto i crediti liquidati in favore degli avvocati per Ie attività svolte nell'ambito del processo penale quali difensori d'ufficio nell'ipotesi in cui "il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali" (art. 116 d.P.R. n. 115/2002), oppure quando l'assistito è "persona irreperibile" (art. 117 d.P.R. cit.).
Al riguardo, premesso che entrambe le norme citate (contenute nel titolo III della parte III del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, dedicata, appunto, all'istituto del patrocinio a spese dello Stato) prevedono che, nelle ipotesi date, "L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio ... sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84" (il quale, a sua volta, rimanda alla procedura di cui al successivo art. 170), nonché considerato che, con il d.m. 15 luglio 2016 in oggetto, è stata prevista, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 778-780 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la possibilità per "gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002", di "compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi" (art. 1), non vi è ragione di dubitare che anche i crediti in esame, siccome "sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti" del citato testo unico, debbano essere ammessi alla procedura di compensazione in oggetto.
Si raccomanda alle SS.LL. di assicurare ampia diffusione della presente presso gli Uffici giudiziari di rispettiva competenza.
Il Presidente del Consiglio nazionale forense vorrà porre in essere ogni attività utile ad assicurare analoga diffusione presso tutti gli avvocati.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
Roma, 8 giugno 2018
IL DIRETTORE GENERALE

 

Fonte: http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/81516/MINISTERO+GIUSTIZIA+-+Compensazione+dei+debiti+fiscali+con+i+crediti+per+spese%2C+diritti+e+onorari+spettanti+agli+avvocati+del+patrocinio+a+spese+dello+Stato+%288-6-2018%29.pdf/185670b2-ce53-4e6d-9d84-56192ba55267

 

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati