Detenzione inumana e degradante: l'azione si prescrive in dieci anni (a decorrenza differenziata)
Prescrizione in 10 anni per il diritto a percepire una somma di danaro per detenzione in carcere inumana e dies a quo. Cassazione SS. UU. civili, Sentenza n. 11018/2018

1. Il principio di diritto
«Il diritto ad una somma di denaro pari a otto Euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, previsto dall'art. 35 ter, comma 3, ord. pen., si prescrive in dieci anni, che decorrono dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni. Coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, se non sono incorsi nelle decadenze previste dal D.L. n. 92 del 2014, art. 2, convertito in L. n. 117 del 2014, hanno anch'essi diritto all'indennizzo ex art. 35 ter, comma 3, ord. pen., il cui termine di prescrizione in questo caso non opera prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto legge»
Le Sezioni Unite con la sentenza 11018 del 30/01/2018 - 08/05/2018 hanno risolto la questione di massima di particolare importanza che involgeva il rimedio previsto dall'art. 35-ter, ord. pen. contro la detenzione inumana e degradante contraria ai dettami dell'art. 3 CEDU, con precipuo riferimento al periodo prescrizionale e alla decorrenza dello stesso, partendo dalla natura indennitaria (e non risarcitoria) del compenso.
2. La questione
Il Ministero della Giustizia veniva condannato in primo grado di giudizio dal Tribunale ordinario al pagamento del risarcimento del danno da detenzione previsto dall'art. 35-ter ord. pen. (violazione dell'articolo 3 della CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati) a favore dell'attore in quanto ristretto per una pluralità di periodi tra il 1996 e il 2014 subendo un trattamento inumano a causa delle condizioni di detenzione. Il Ministero eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento per il periodo precedente ai cinque anni, ovvero in subordine ai dieci anni, posto che la richiesta poteva essere azionata secondo le precedenti previsioni normative.
Tuttavia il Tribunale respingeva l'eccezione argomentando sulla carenza di disciplina sul diritto al risarcimento del danno da detenzione degradante prima dell'entrata in vigore della nuova legge istitutiva del rimedio processuale (D.L. 92/2014, convertito con modificazioni dalla L. 117/2014) e perchè la previsione di un termine di decadenza per l'esercizio di un diritto è incompatibile con la decorrenza della prescrizione.
Il Ministero proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo concernente l'eccepita prescrizione, sostenendo che l'art. 35-ter ord. pen. non ha introdotto un diritto nuovo, ma solo una semplificazione processuale dell'azione di risarcimento dei danni prevista dall'art. 2043 c.c. relativamente alle ipotesi di violazione dell'art. 3 CEDU, per rendere il nostro ordinamento compatibile con le prescrizioni contenute nella sentenza Torreggiani della Corte EDU. Con conseguente prescrizione dei periodi anteriori al quinquennio o, in subordine, al decennio.
La III sezione civile rimetteva gli atti al primo presidente ritenendo che la controversia ponesse questioni di massima di particolare importanza, con riferimento alla natura giuridica del rimedio previsto dall'art. 35-ter, ord. pen..
3. La disciplina e i precedenti
L'azione dinanzi al Tribunale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere.
Secondo l'art. 2, co. 1, D.L. 92/2014 coloro che alla data di entrata in vigore della novella normativa avevano terminato la carcerazione possono proporre l'azione di cui all'art. 35-ter, co. 3, ord. pen. entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data di entrata in vigore del decreto.
Invece, i detenuti e gli internati che abbiano già presentato ricorso alla Corte EDU entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto possono presentare domanda ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte della Corte.
Con stretto riferimento all'eccezione di prescrizione (quinquennale o, in subordine, decennale), non sono mancati gli arresti delle sezioni penali anche se con riferimento ai ricorso proposto al Tribunale di sorveglianza, in cui si riconosceva la natura innovativa dell'istituto di cui all'art. 35-ter ord. pen.1, escludendo che la prescrizione potesse decorrere prima della sua introduzione, trattandosi di uno «strumento riparatorio del tutto nuovo»2. Lo strumento de quo è stato definito «una forma di tutela decisamente innovativa, discontinua ed alternativa rispetto all'azione risarcitoria codicistica», con la conseguenza che il relativo termine di prescrizione non poteva decorrere prima della sua introduzione nell'ordinamento3. Da ultimo, le Sezioni Unite nel procedimento Tuttolomondo hanno affermato il principio di diritto secondo cui «la prescrizione del diritto leso dalla detenzione inumana e degradante azionabile dal detenuto ai sensi dell'art. 35 ter, commi 1 e 2, ord. pen., per i pregiudizi subiti anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 92 del 2014, decorre dal 28 giugno 2014», e dunque dalla data di entrata in vigore del decreto legge, in quanto «il rimedio risarcitorio in esame non era prospettabile prima della entrata in vigore della novella del 2014» e l'assenza di un precedente strumento di tutelaeffettivo «integra un impedimento all'esercizio del diritto rilevante ai sensi del generale principio di cui all'art. 2935 cod. civ. in base al quale la prescrizione decorre soltanto dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere»4.
4. Il decisum
Nel ritenere condivisibile tale conclusione, queste Sezioni Unite hanno ritenuto di dovere comunque apportare una precisazione al richiamo operato dalla sentenza Tuttolomondo all'art. 2935 c.c., in quanto la formula legislativa «dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» ivi contenuta secondo la giurisprudenza affermatasi nel tempo «deve intendersi con riferimento alla possibilità legale, non influendo sul corso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto»5. Di talché, gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto non impediscono il decorrere della prescrizione, compresa la presenza di una norma costituzionalmente illegittima che limiti o escluda l'esercizio del diritto.
Però l'azione ex art. 35-ter ord. pen. ha creato un rimedio nuovo e distinto da quello desumibile dalla normativa previgente, che peraltro aveva portato alla condanna dello Stato da parte della Corte EDU in favore di Torreggiani e degli altri ricorrenti. Non era nè previsto, nè desumibile dall'ordinamento previgente un diritto alla riduzione della pena e ad un compenso economico secondo i connotati di cui all'art. 35-ter ord. pen..
Il legislatore ha conferito carattere retroattivo alla nuova disciplina, definendo anche le situazioni pregresse attraverso la normativa intertemporale dettata dall'art. 2 del decreto introduttivo dell'istituto. Invero, disciplinando la materia della decadenza, il Legislatore fa riferimento a quelle detenzioni degradanti ed inumane già conclusesi al momento dell'entrata in vigore della legge.
Nonostante la terminologia utilizzata dal Legislatore, che riconosce la riduzione della pena e il compenso in denaro «a titolo di risarcimento del danno», è ormai assodato che si tratti piuttosto di un mero "indennizzo", in quanto il Legislatore si è mosso in una logica di forfetizzazione della liquidazione che tiene conto dell'estensione temporale del pregiudizio e non anche della sua intensità, alle peculiarità del caso e al profilo soggettivo. Trattandosi di indennizzo, oltre al fatto che la responsabilità si radica nella violazione di obblighi gravanti "ex lege" sull'amministrazione penitenziaria nei confronti dei soggetti sottoposti alla custodia carceraria, si esclude l'applicabilità della regola dettata dall'art. 2947, co. 1, c.c. per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, trovando applicazione la regola generale della prescrizione decennale.
Il metodo di calcolo della prescrizione risente della struttura data all'indennizzo, che matura giorno per giorno (otto euro per ogni giorno di detenzione degradante). Mentre la disciplina transitoria fa decorrere il termine di prescrizione dalla data di entrata in vigore della novella già cessate.
Decadenza e prescrizione non sono incompatibili. Infatti, nell'ambito della disciplina transitoria la prescrizione decorre dall'entrata in vigore della legge, estinzione che rimarrà assorbita in tutti i casi in cui il diritto viene meno perchè l'azione non è stata proposta nel termine di decadenza di sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Invece nel meccanismo a regime la prescrizione potrebbe maturare in corso di detenzione (si ricordi che la carcerazione non costituisce impedimento al decorrere del termine di prescrizione con riferimento a pretese di natura civilistica6), quindi prevalendo sulla decadenza che decorre dalla cessazione dello stato di detenzione.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Cass. pen. 876/2016.
2 Cass. pen. 9658/2017.
3 Cass. pen. 31475/2017.
4 SS.UU. 3775/2017 (dep. 2018), sentenza Tuttolomondo.
5 Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; 6 ottobre 2014, n. 21026; 7 marzo 2012, n. 3584.
6 Cass. n. 2696/2015.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sez. Un. civili, Sentenza n. 11018 dep. 08/05/2018
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. C.G. convenne in giudizio il Ministero della giustizia dinanzi al Tribunale di L'Aquila, esponendo di essere stato ristretto in varie case circondariali per una pluralità di periodi tra il 1996 e il 2014 e di aver subito un trattamento inumano a causa delle condizioni di detenzione. Chiese il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 35 ter, dell'ordinamento penitenziario, in misura di 25.512 Euro.
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