Dichiarare esperienza lavorativa nel proprio CV fa perdere l'assegnazione della casa familiare

Revoca dell'assegnazione della casa familiare a fronte del curriculum della figlia che dimostra autosufficienza economica. Cassazione civile Ordinanza n. 1546 del 22/01/2018

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Dichiarare esperienza lavorativa nel proprio CV fa perdere l'assegnazione della casa familiare

Il caso.

Tizio, padre divorziato che versava, da anni, per la figlia oramai 33enne, un assegno di mantenimento e che, in sede di separazione, aveva visto assegnare la casa di propria proprietà alla ex moglie e figlia, scopre un curriculum vitae dove la figlia dichiarava precedenti esperienze lavorative e assunzioni in svariati lavori.

Tizio, a fronte della suddetta scoperta di chiara prova di autosufficienza economica, si attivava immediatamente per chiedere la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia e la revoca dell'assegnazione della casa familiare. Revoca non ottenuta nel primo grado ma ottenuta, invece, in grado di appello.

La Corte d'Appello riformava, infatti, la decisione di primo grado, revocando l'assegnazione della casa coniugale in favore della madre, e motivando nel seguente modo: " ... posto che la figlia, al momento della decisione d'appello di anni 33, ha ultimato il percorso di studi con la scuola superiore, decidendo di inserirsi nel mondo del lavoro e svolgendo in effetti una pluralità di occupazioni, maturando un'autonoma organizzazione di vita e capacità di mantenimento rispetto ai genitori, onde non sussistono più i presupposti per l'assegnazione della casa alla madre a tutela della prole".

 

La decisione.

Proposto ricorso per cassazione, la Corte di Cassazione civile decide con Ordinanza n. 1546 del 22 gennaio 2018, confermando la bontà e completezza della motivazione della corte di secondo grado, non censurabile nel giudizio di legittimità.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente (ammessa al patrocinio a caricodello Stato) al pagamento delle spese di lite.

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 1546 del 22/01/2018

 

RILEVATO:

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