Diritto ad indennizzo per danni causati da vaccinazione antinfluenzale. Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale (Sentenza n° 268 del 14/12/2017) apre la strada alle richieste di indennizzo dei danni causati dalla vaccinazione antinfluenzale. Si tratta potenzialmente di migliaia di casi ogni anno.

La Corte Costituzionale con Sentenza n° 268 del 14 dicembre 2017 dichiara incostituzionale l’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992 n. 210 titolata "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati", nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale.
Si tratta di una sentenza di portata storica e che potrebbe creare preoccupazioni sul fronte della copertuta finanziaria delle conseguenze del provvedimento emesso poco prima delle vacanze natalizie.
Qual'è la novità.
La Legge 210 del 1992 al comma primo dell'art. 1 ha previsto che tutti coloro che riportano dei danni dalla vaccinazione obbligatoria, prevista come obbligatoria per legge, hanno diritto ad ottenere un indennizzo dallo Stato. Precisamente il suddetto comma 1 prescrive:
1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
Si tratta, è ben vero, di danni permanenti ("menomazione permanente della integrità psico-fisica"), quindi sicuramente rilevanti e non passeggeri, ma non ne è prescritta una misura, potendosi trattare di un danno facente parte del range delle micropermanenti. La ratio legislativa poggia le sue fondamenta sulla necessità di ristorare le lesioni causate a chi non può neppure rifiutare il trattamento sanitario. Di conseguenza se lo Stato impone un trattamento che genera un danno, il danno va risarcito (ma più esattamente indennizzato).
Era stata sollevata questione di legittimità costituzionale1 della norma laddove non prevedeva la possibilità di ottenere un indennizzo nel caso di trattamento non obbligatorio ma semplicemente raccomandato, ma che causi conseguenze dannose al soggetto trattato; il caso più frequente è quello della vaccinazione antinfluenzale della stagione fredda, consigliato dal Ministero della Sanità alle persone anziane e ai bambini.
Diverse centinaia di persone ogni anno lamentano gravi conseguenze alla propria salute causate dalla vaccinazione raccomandata, casi gravi che possono arrivare al decesso del soggetto vaccinato. Un rapporto Aifa che ha messo sotto osservazione le conseguenze delle campagne di vaccinazione del biennio 2014 / 2015 indica oltre 12.000 segnalazioni di reazioni avverse ai vaccini con sospetti di 78 decessi.
Un fenomeno di vasta portata, sul quale la recente sentenza della Corte Costituzionale va ad incidere stabilendo l'iilegittimità costituzionale l’art. 1, comma 1, della L 210/1992 nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale.
Secondo la Corte Costituzionale seppure non si tratti di un trattamento previsto come obbligatorio per legge, esso viene raccomandato pur sempre per ragioni di interesse della collettività. Si legge nella sentenza, infatti: "le autorità sanitarie preferiscono fare appello all’adesione degli individui a un programma di politica sanitaria. La tecnica della raccomandazione esprime maggiore attenzione all’autodeterminazione individuale (o, nel caso di minori, alla responsabilità dei genitori) e, quindi, al profilo soggettivo del diritto fondamentale alla salute, tutelato dal primo comma dell’art. 32 Cost., ma è pur sempre indirizzata allo scopo di ottenere la migliore salvaguardia della salute come interesse (anche) collettivo".
Non solo, il pubblico fa - ed è giusto che sia così - affidamento sulle raccomandazioni delle autorità sanitarie (" Per quanto concerne più direttamente le vaccinazioni raccomandate, in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore dei trattamenti vaccinali, è naturale che si sviluppi un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie:"), con la conseguenza che anche una raccomandazione formulata dalla massima autorità del settore espone tale autorità alle conseguenze che possano derivare dal comportamento suggerito.
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1 - La Corte d’appello di Milano aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge ed alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, in seguito a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antinfluenzale.
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Di seguito il testo di
Corte Costituzionale Sentenza n° 268 del 14/12/2017
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