Esame avvocato 2018: soluzione dell’atto di diritto civile

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato 2018. Terza giornata 13/12/2018. Soluzione dell’atto in materia civile.

Esame avvocato 2018: soluzione dell’atto di diritto civile

 

Esame Avvocato 2018
Soluzione dell’atto in materia penale

 

Nota preliminare

Quanto segue costituisce uno schema di soluzione meramente orientativo, in cui si individuano gli elementi di fatti rilevanti, la questione sottesa e le norme interessate, i principi giurisprudenziali applicabili e i possibili motivi. È opportuno precisare che la soluzione presentata non è l'unica possibile.

 

1. Traccia e individuazione degli elementi di fatto rilevanti

«Nel gennaio del 2018 la società Alfa ha venduto a Tizio una macchina tipografica esposta all’interno del proprio negozio.

Quest’ultimo però, nonostante le molte sollecitazioni verbali rivoltegli, a distanza di alcuni mesi non ha ancora provveduto a ritirare il bene.

Stante la perdurante inerzia di Tizio, la società Alfa lo ha dunque citato in giudizio contestandogli l’inadempimento all’obbligo di ritirare il bene acquistato nonché lamentando di aver subito un concreto danno alla propria attività imprenditoriale, in quanto la macchina tipografica occupa una parte consistente della superficie del locale utilizzato per l’attività di vendita ed impedisce l’esposizione di altri prodotti. Ha chiesto pertanto, a titolo di risarcimento dei danni, la corresponsione della somma di euro 6.000,00, corrispondente ad una parte dell’importo dei canoni mensili di locazione del predetto locale corrisposti dal gennaio 2018 alla data di redazione dell’atto di citazione, con riserva di richiedere, eventualmente anche in separato giudizio, i danni in seguito maturati.

Ricevuta la notificazione dell’atto di citazione, Tizio si reca dal suo legale di fiducia intenzionato a difendersi dalle avverse pretese.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più idoneo alla difesa del proprio assistito».

 

2. La questione e le norme rilevanti

L'atto richiesto è la comparsa di costituzione e risposta.

Occorre aver riguardo al dovere del creditore di accettare la prestazione del debitore. Di talché, emerge che il debitore che esige il risarcimento del danno derivato dall'asserito rifiuto dell'accettazione da parte del creditore debba correttamente costituire in mora quest'ultimo. Preliminarmente, dovrà accertarsi se l'attore abbia soddisfatto le condizioni di procedibilità della domanda giudiziale.

Di seguito, le principali norme che rilevano nel caso di specie (in ordine di trattazione):

- art. 3 D.L. 132/2014 "Improcedibilità", con riferimento a chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro;

- art. 1182 "Luogo dell'adempimento" e 1510 "Luogo della consegna"

- art. 1206 "Condizioni" relative alla mora del creditore

- art. 1207 "Effetti"

- art. 1208 "Requisiti per la validità dell'offerta"

- art. 1209 "Offerta reale e offerta per intimazione"

- art. 1210 "Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori" e art. 1514 "Deposito della cosa venduta"

 

3. Giurisprudenza

Non sembra apprezzabile un principio risolutivo in particolare. Infatti, ferma la possibilità di ricorrere ai principi di legittimità affermatisi nel tempo, la comparsa poteva essere redatta anche attraverso l'attento esame del dettato normativo.

 

4. I possibili motivi e le possibili conclusioni

Per ogni motivo si individua l'oggetto dell'argomentazione, senza tuttavia svilupparla. L'argomentazione resta un'operazione eminentemente soggettiva.

1. Preliminarmente. Improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita

[La negoziazione assistita si pone come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, perché la domanda attorea riguarda una somma superiore a cinquemila euro].

2. Nel merito. Insussistenza della mora del creditore, quindi infondatezza della domanda attorea

[L'art. 1206 c.c. prevede la costituzione in mora del creditore quando non provvede a ricevere la prestazione del debitore nelle modalità disciplinate dai successivi articoli. In particolare, trattandosi di un bene mobile e non deducendosi elementi da cui desumere patti o usi contrari, la consegna doveva avvenire nel luogo in cui si trovava il bene al momento della vendita ex artt. 1182, co. 2, c.c. e 1510 c.c. Pertanto, il debitore avrebbe dovuto provvedere all'offerta per intimazione di cui all'art. 1209, co. 2, c.c., a cui non possono accomunarsi le sollecitazioni verbali per mancanza degli adempimenti di cui all'art. 1208 c.c. (tra le altre, notifica da parte di un ufficiale pubblico a ciò autorizzato). Semmai, tali sollecitazioni avrebbero potuto rilevare ai sensi dell'art. 1220 c.c..

Solo così il debitore avrebbe costituito in mora il creditore e avrebbe potuto esigere dallo stesso il risarcimento del danno derivante dalla sua mora e le spese per la custodia e la conservazione della cosa ai sensi dell'art. 1207, co. 2, c.c.. Il debitore avrebbe anche potuto eseguire il deposito del bene non ritirato ai sensi degli artt.. 1210 e 1514 c.c., oppure, stante l'asserita dedotta gravosità della custodia, avrebbe potuto farsi autorizzare dal tribunale a vendere la cosa in custodia ex art. 2011 c.c.].

3. In subordine. Insussistenza della prova del danno.

[L'attore non offre la prova del danno subito quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del convenuto. In tema di responsabilità contrattuale, infatti, grava sul danneggiato l’onere di provare l’esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al debitore, come esige l'art. 1223 c.c.]

Conclusioni

"Voglia...

- preliminarmente, dichiarare l'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita;

- nel merito, rigettare l'avversa domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in parte motiva;

- con vittoria di spese e onorari".

 

Avv. Andrea Diamante

 

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