Esame avvocato 2018: soluzione dell’atto di diritto penale

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato 2018. Terza giornata 13/12/2018. Soluzione dell’atto in materia penale.

Esame avvocato 2018: soluzione dell’atto di diritto penale

 

Esame Avvocato 2018
Soluzione dell’atto in materia penale

 

Nota preliminare

Quanto segue costituisce uno schema di soluzione meramente orientativo, in cui si individuano gli elementi di fatti rilevanti, la questione sottesa e le norme interessate, i principi giurisprudenziali applicabili e i possibili motivi. È opportuno precisare che la soluzione presentata non è l'unica possibile.

 

1. Traccia e individuazione degli elementi di fatto rilevanti

«In data 9 febbraio 2016 Tizio si trova nei giardini pubblici del Comune di Alfa con il proprio cane di piccola taglia tenuto al guinzaglio.

All'improvviso un cane di grossa taglia senza guinzaglio con comportamento aggressivo si lancia contro il cane di Tizio e cerca di azzannarlo.

Tizio, munitosi di un grosso bastone trovato nelle vicinanze, colpisce violentemente il cane di grossa taglia uccidendolo.

Di lì a breve arriva Caio proprietario del cane ucciso, che stravolto per l'accaduto denuncia Tizio.
All'esito del processo penale di primo grado, il giudice ritiene Tizio responsabile del delitto previsto e punito dall'art. 544 bis c.p. e lo condanna con la pena di mesi 4 di reclusione, senza riconoscere alcuna circostanza attenuante in considerazione del fatto che l'imputato ha diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Ad avviso del giudicante Tizio ha causato la morte del cane di Caio "senza necessità", avendo agito al solo fine di difendere il proprio animale di compagnia.

Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio rediga l'atto giudiziario più idoneo alla difesa del proprio assistito».

 

2. La questione e le norme rilevanti

Si richiede la redazione di un atto di appello.

Senza dubbio, dovrà farsi riferimento al concetto di "necessità", sia come elemento tipico della fattispecie contestata (in termini di assenza di necessità), sia come elemento costitutivo della scriminante dello stato di necessità (in termini di sussistenza della necessità), facendo attenzione al modo in cui la presenza della necessità si inserisce all'interno della tesi difensiva da sostenere. Va da sé che è necessario comprendere cosa si intenda per necessità nel reato di uccisione di animale, al fine di formulare al meglio la doglianza difensiva, concludendo per la domanda non solo più corretta, ma altresì più liberatoria per l'imputato. Infine, in ultima istanza trova spazio la richiesta dei benefici di legge negati in primo grado.

Di seguito, le principali norme che rilevano nel caso di specie (in ordine di trattazione):

- art. 544 bis "Uccisione di animale";

- art. 54 "Stato di necessità"

- art. 62 bis "Attenuanti generiche"

 

3. Giurisprudenza

Si espongono i principi di legittimità applicabili al caso di specie.

La situazione di necessità che esclude la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui ex art. 638 c.p., comprende non soltanto la necessità di cui all'art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per prevenire o evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai propri beni quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (Cass. sentenza 11 novembre 2010 n. 47322)

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di "necessità" che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all'art. 544 bis cod. pen. comprende non soltanto lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (Fattispecie relativa all'uccisione di un alano da parte dell'imputato per tutelare la sua incolumità e quella del suo cane di piccola taglia, aggredito e morso poco prima). (Cass. sentenza 28 novembre 2016, n. 50329)

È configurabile la scriminante dello stato di necessità nel caso in cui il proprietario di un cane di piccola taglia uccida un altro cane per difendere il proprio animale dall'aggressione, posto che nel concetto di necessità è ricompresa ogni situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile (Cass. sentenza 28 novembre 2016, n. 50329)

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, nella nozione di «necessità» che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione (art. 544 bis c.p.) e maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) vi rientra lo stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p. nonché ogni altra situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile. (Cass. pen. n. 44822/2007)

 

4. I possibili motivi e le possibili conclusioni

Per ogni motivo si individua l'oggetto dell'argomentazione, senza tuttavia svilupparla. L'argomentazione resta un'operazione eminentemente soggettiva.

1) Assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, stante la sussistenza della necessità la cui mancanza costituisce elemento tipico del delitto contestato.

[Nel caso di specie acquista particolare importanza la corretta qualificazione del concetto di "necessità", la cui asserita mancanza nel caso di specie è stata posta alla base della contestazione e della successiva condanna dell'imputato. Da una parte, l'assenza di "necessità" nel cagionare la morte dell'animale costituisce un elemento tipico della fattispecie, nella specie contestato nella vicenda che ci occupa. Dall'altra, la "necessità" di cagionare la morte fa venir meno, quindi, l'elemento tipico del reato di uccisione di animale.

Invero, da un'attenta lettura dei principi nomofilattici emerge che la "necessità" prevista nell'uccisione di animale ex art. 544 bis c.p. ricomprende ogni situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile. Dunque, se l'uccisione è necessaria, a venir meno è l'elemento tipico del reato.]

2) In subordine. Assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, sì come scriminato dallo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p.

[Al contrario, se non dovesse trovare accoglimento la precedente tesi, trova rilievo la scriminante dello stato di necessità, soddisfatti tutti i presupposti di legge. Con riferimento allo stato di necessità, deve darsi conto di tutti quegli elementi del caso concreto che consentono di ritenere configurabile la scriminante in parola nella vicenda occorsa.]

3) In estremo subordine. Concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. e conseguente rideterminazione della pena. Concessione dei benefici di legge.

[Dato il contesto entro cui la condotta veniva posta in essere, non si apprezza una fredda volontà di cagionare la morte dell'animale senza causa alcuna, bensì l'intenzione di difendere il proprio animale d'affezione. In non calle i precedenti relativi a reati contro il patrimonio, trattandosi comunque di reati che non condividono la stessa indole con quello contestato.]

Conclusioni

"Voglia...

- assolvere l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste;

- in subordine, assolvere l'imputato perchè il fatto non costituisce reato sì come scriminato dallo stato di necessità ex art. 54 c.p.;

- in ulteriore subordine, riconoscere le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. e per l'effetto rideterminare la pena inflitta, concedere altresì gli altri benefici di legge ove ne ricorrano i presupposti di legge".

 

5. Note conclusive. Motivi pericolosi (quindi, da evitare)

Certo che nell'atto difensivo deve sostenersi una tesi di parte, non possono comunque sostenersi tesi forzate e per nulla ragionevoli, dovendo al contrario emergere la capacità di argomentare questioni giuridiche con il massimo rigore tecnico esigibile, specie all'interno di un elaborato che costituisce pur sempre una prova d'esame da sottoporre alla valutazione di una commissione. Di seguito, tre motivi particolarmente pericolosi ai fini della valutazione dell'elaborato.

 

x) Riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 638 c.p.. Mancanza della querela, quindi non doversi procedere ex art. 529 c.p.p.

Trattasi di reato meno grave e la carenza della condizione di procedibilità avrebbe concesso di introdurre un'ulteriore tesi a favore dell'imputato. Ma è altresì vero che la Suprema Corte ha spiegato che le fattispecie di uccisione e maltrattamento di animali di cui all'art. 544 bis c.p. e all'art. 544 ter c.p. si differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui di cui all'art. 638 c.p. sia per la diversità del bene oggetto di tutela penale (proprietà privata nell'art. 638 c.p. e sentimento per gli animali nelle nuove fattispecie), sia per la diversità dell'elemento soggettivo, giacché nel solo art. 638 c.p. la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale ad un terzo è elemento costitutivo del reato (26 marzo 2010 n. 24734). Nel caso di specie, il cane era senza guinzaglio, quindi Tizio non avrebbe potuto rappresentarsi che l'animale appartenesse ad un terzo.

x) Non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

Non viene contestata la crudeltà nell'uccisione, elemento ostativo all'applicabilità dell'istituto, bensì la mancanza di necessità. Inoltre, il riferimento ai diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio non risulta rivelatore dell'abitudinarietà ostativa, in quanto il reato contestato è di diversa indole. Tuttavia, appare veramente difficile, se non addirittura impossibile, sostenere la particolare tenuità dell'offesa nell'uccisione di un animale d'affezione.

x) Sospensione condizionale della pena

Non trova spazio la richiesta di sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., «in considerazione del fatto che l'imputato ha diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio», circostanza che così rappresentata rileva ai sensi dell'art. 164 co.2 n.1 c.p.. Posto che la traccia non specifica se i precedenti abbiano comportato condanne a pene detentive (esistendo reati contro il patrimonio puniti alternativamente con pena detentiva o pecuniaria), non è corretto "azzardare" una richiesta esplicita in tal senso.

 

Avv. Andrea Diamante

 

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati