Esame di abilitazione 2018: soluzione della II traccia di diritto civile
Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato 2018. Prima giornata 11/12/2018. Soluzione della II traccia di diritto civile.

Nota preliminare
Quanto segue costituisce uno schema di soluzione meramente orientativo, in cui si individuano gli elementi di fatti rilevanti, la questione sottesa e le norme interessate, i principi giurisprudenziali applicabili e la possibile conclusione. È opportuno precisare che la soluzione presentata non è l'unica possibile.
Premessa
La traccia sembra essere stata predisposta per far fronte alle esigenze derivanti dalla nuova formula dell'esame di abilitazione (quindi in assenza dei codici annotati con la giurisprudenza). Invero, è possibile apprezzare la carenza di principi di legittimità recenti o comunque strettamente risolutivi del caso presentato, a favore invece della trattazione di questioni giuridiche di più ampio respiro, che postulano la conoscenza istituzionale, ancorché critica, della disciplina.
Da ciò discende una ancora più pregnante necessità di argomentazione. Non sfuggirà infatti che non è possibile apprezzare il classico "premessi brevi cenni su.." riferibile ad un ben precisa problematica, bensì si richiede al candidato di redigere motivato parere «esaminando le questioni sottese al caso». Un piglio certamente più teorico e di ampio respiro, quasi da "tema" più che da "parere", in linea con l'inevitabile effetto della riforma dell'esame di abilitazione.
1. Traccia e individuazione degli elementi di fatto rilevanti
«Tizio gioca una partita a poker con qualche sconosciuto, nel corso del quale viene bevuta da tutti una consistente quantità di whisky.
All’esito della mano finale Tizio perde l’importo di euro 1.000 in favore di Caio. Non avendo con sé tale importo, chiede ed ottiene 24 ore di tempo per saldare il debito, ma non riesce a procurarsi la somma necessaria. Pertanto, dietro pressioni di Caio e degli amici di quest’ultimo che avevano partecipato alla partita, sottoscrive una dichiarazione la quale prometteva il pagamento della vincita a Caio entro le successive 48 ore.
Dopo aver pagato la soma, però, Tizio si rivolge al proprio legale rappresentando che gli altri giocatori avevano barato al gioco e che la promessa di pagamento gli era stata estorta dietro minacce di gravi ripercussioni alla propria integrità fisica.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere esaminando le questioni sottese al caso ed individuando le varie possibilità di tutela offerte dall’ordinamento».
2. La questione e le norme rilevanti
La traccia richiede al candidato un esame dell'istituto dell'obbligazione naturale, con precipuo riferimento al giuoco e alla scommessa, quindi alla possibilità di ripetere quanto pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa. Inoltre, si rende necessaria l'analisi della promessa di pagamento e dell'applicabilità agli atti unilaterali della disciplina dell'annullabilità del contratto.
Di seguito, le principali norme di cui si deve dar conto nell'inquadramento giuridico della vicenda:
- art. 1933 "Mancanza di azione", con riferimento al giuoco e alla scommessa;
- art. 2034 "Obbligazioni naturali"
- art. 1988 "Promessa di pagamento e ricognizione di debito"
- art. 1324 "Norme applicabili agli atti unilaterali"
- art. 1425 "Incapacità delle parti" e art. 428 "Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere"
- art. 1427 "Errore, violenza e dolo"
- art. 1434 "Violenza" e art 1435 "Caratteri della violenza"
3. Giurisprudenza
Non sono apprezzabili pronunce dirimenti del caso, dovendosi piuttosto fare riferimento ai principi elaborati per ogni singolo istituto che rileva per la corretta interpretazione delle disposizioni.
4. Iter argomentativo delle possibili conclusioni
Svolta l'analisi di ogni istituto (che qui si omette), una possibile conclusione avrebbe potuto assumere tale tenore:
«Dunque, certa l'irripetibilità di quanto spontaneamente pagato dal perdente dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa, l'art. 1933 c.c. ancora inoltre l'irripetibilità all'assenza di frode, ammettendo poi in ogni caso la ripetizione se il perdente è un incapace.
Nel caso di specie, Tizio lamenta la scorretteza dei compagni di gioco, i quali a suo dire baravano. Una simile circostanza fa venir meno il generale principio dell'irripetibilità. Senza contare la condizione di Tizio derivante dalla consistente quantità di whisky bevuta durante la partita di poker, circostanza che ben potrebbe ricondurre il suo stato nell'alveo dei cui all'art. 428 c.c., derivandone la ripetibilità della somma pagata per incapacità del perdente.
Con riferimento alla promessa di pagamento sottoscritta da Tizio ex art. 1988 c.c., poi, questa è frutto di pressioni esercitate da Caio e dai di lui amici anch'essi partecipanti alla partita di poker. Posto che Tizio potrà provare che a fondamento della promessa si poneva il debito di gioco (la norma infatti si limita ad esentare dall'onere della prova la persona a favore del quale la promessa è effettuata), le pressioni esercitate su Tizio da Caio e dai suoi amici rendono il pagamento per nulla spontaneo, rendendolo pertanto ripetibile. Invero, l'art. 1933 c.c. predica l'irripetibilità di un pagamento innanzi tutto spontaneo.
In ogni caso, le minacce di gravi ripercussioni all'integrità fisica rappresentate da Tizio quale modalità di estorsione della promessa di pagamento inficerebbero la validità della stessa promessa di pagamento, a cui si estende la disciplina del contratto ai sensi dell'art. 1324 c.c., dunque financo quella dell'annullabilità. Nel caso di specie, sarebbe possibile l'annullabilità della promessa di pagamento per violenza ai sensi dell'art. 1434, ricorrendone i requisiti di cui all'art. 1435 c.c..
Pare d'uopo precisare che i rimedi appena rappresentati postulano che quanto affermato da Tizio venga opportunamente provato in giudizio».
Avv. Andrea Diamnate