Esame di abilitazione 2018: soluzione della traccia 2 di diritto penale
Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato 2018. Seconda giornata 12/12/2018. Soluzione della II traccia di diritto penale.

Esame di abilitazione 2018: soluzione della II traccia di diritto penale
Nota preliminare
Quanto segue costituisce uno schema di soluzione meramente orientativo, in cui si individuano gli elementi di fatti rilevanti, la questione sottesa e le norme interessate, i principi giurisprudenziali applicabili e la possibile conclusione. È opportuno precisare che la soluzione presentata non è l'unica possibile.
1. Traccia e individuazione degli elementi di fatto rilevanti
«Tizia, insegnante di lingua inglese è sorella gemella di Caia, laureata in Giurisprudenza e funzionario amministrativo comunale, nonchè aspirante alla carriera diplomatica.
Caia, dovendo sostenere le prove del concorso di accesso alla carriera diplomatica e non avendo adeguate conoscenze della lingua inglese, convince la sorella a sostituirla nella relativa prova di esame, promettendole di darle i preziosi orecchini di diamanti ricevuti in eredità dalla comune nonna.
Tizia, pertanto, prende parte all'esame e consegna l'elaborato scritto, esibendo il documento di identità della sorella nonchè firmando la richiesta di attestato di presenza necessario a far giustificare l'assenza da lavoro di Caia.
In quelle stesse ore, Caia, però viene coinvolta in un sinistro stradale mentre si trova alla guida della propria autovettura: i vigili urbani intervenuti redigono verbale dell'accaduto ed elevano a Caia una sanzione amministrativa.
Tizia, riscontrato il superamento del concorso da parte di Caia nonchè temendo di esser scoperta in considerazione di quanto risultante dal citato verbale dei vigili urbani, si rivolge al proprio legale per un consulto.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizia rediga motivato parere illustrando quali possano essere le conseguenze penali della condotta della propria assistita».
2. La questione e le norme rilevanti
La traccia non richiede il preliminare sviluppo di brevi cenni. Quindi si potrà subito esaminare con ordine le fattispecie che rilevano, dunque la sostituzione di persona e la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Pare opportuno altresì soffermarsi sul delitto di truffa. Pertanto sarà necessario accertare se, con riferimento ai reati individuati, sussista un concorso di reati, ovvero un mero concorso apparente di norme con conseguente assorbimento.
Di seguito, le principali norme di cui si deve dar contonell'inquadramento giuridico della vicenda:
- art. 494 "Sostituzione di persona";
- art. 495 "Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri";
- art. 640 “Truffa";
- disciplina del concorso di reati (artt. 71 ss. C.p.) e concorso apparente di norme (art. 15 c.p.) con riferimento ai delitti individuati.
3. Giurisprudenza
Si espongono i principi di legittimità applicabili al caso di specie.
a) Sostituzione di persona e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale
- Primo orientamento: concorso di reati tra sostituzione di persona e altri reati contro la fede pubblica
Il delitto di sostituzione di persona non è assorbito in altra figura criminosa, in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 c.p. sia a quella di altra norma a tutela della fede pubblica (Cass. 19 dicembre 2013, n.6597; 12 febbraio 2014, n. 6597)
- Secondo orientamento: concorso apparente di norme e assorbimento della sostituzione di persona ngli altri reati contro la fede pubblica a fronte dell'unicità del fatto
Il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all’art. 494 del cod. pen., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate (Cass. 17 febbraio 2015, n. 13328)
In tema di reati contro la pubblica fede, poiché il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. ha carattere sussidiario, allorquando l'induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa mediante l'attribuzione di un falso nome in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico, ovvero all'autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), restando assorbito quello sussidiario di sostituzione di persona. (Cass. 15 giugno 2016, n. 45527)
Il delitto di sostituzione di persona ha natura sussidiaria e si applica solo se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica (Cass. 23 gennaio 2017, n. 5781).
b) Truffa per superamento di pubblici concorsi
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa finalizzata all'assunzione ad un pubblico impiego è necessaria la prova di un danno immediato ed effettivo, di contenuto economico-patrimoniale, subito dall'amministrazione al momento e in conseguenza della costituzione del rapporto impiegatizio, non essendo, invece, rilevanti, ai fini della consumazione del reato, l'aver arrecato all'amministrazione un danno meramente virtuale – come quello relativo alle spese da sostenere per riparare l'errore e rettificare la graduatoria o per indire le nuove procedure di assunzione – ovvero di natura non immediatamente patrimoniale – come l'assunzione di persona sprovvista dei necessari requisiti professionali e all'alterazione della graduatoria del concorso – ovvero delle conseguenze estranee all'ambito di tutela proprio della norma incriminatrice, quale il pregiudizio per gli altri concorrenti. (Cass. 4 novembre 2016, n. 49382)
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa finalizzata all’assunzione ad un pubblico impiego è necessaria la prova di un danno immediato ed effettivo, di contenuto economico-patrimoniale, subito dall’amministrazione al momento e in conseguenza della costituzione del rapporto impiegatizio, non essendo, invece, rilevanti, ai fini della consumazione del reato, l’aver arrecato all’amministrazione un danno meramente virtuale. (Cass. 2018,n. 22973).
4. Iter argomentativo delle possibili conclusioni
Svolta l'analisi delle fattispecie e degliistituti (che qui si omette), una possibile conclusione avrebbe potuto assumere tale tenore:
«Per quanto sin qui detto, non può revocarsi in dubbio la responsabilità penale di Tizia in concorso con Caia ex art. 110 c.p., la quale ultima chiedeva alla prima di compiere la sostituzione, fornendole i prorpi documenti che poi la sorella avrebbe esibito.
In particolare, rilevando astrattamente i reati di cui agli artt. 494 e 495 c.p., a fronte dei due diversi orientamenti giurisprudenziali venutisi a formare nella giurisprudenza di legittimità, deve necessariamente prendere in considerazione due alternativi esiti a seguito di un futuro, ancorché eventuale, procedimento.
A voler dar seguito all'orientamento più recente, il reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. è assorbito nella fattispecie di falso di cui all'art. 495 c.p.. Una soluzione più aderente al dettato normativo, posto che l'art. 494 c.p. prevede la clausola di sussidiarietà "se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica". Assorbimento che trova giustificazione, come chiarito dalla Suprema Corte, quandunque nell'unicità del fatto. Non appare invece conferente al caso concreto seguire l'orientamento più risalente,per cui la responsabilità ascrivibile alle sorelle riguarderebbe tanto la sostituzione di persona ex art. 494 c.p., quanto la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri ex art. 495 c.p..
In ogni caso, sono altresì apprezzabili financo gli elementi tipici del delitto di truffa ex art. 640 c.p., aggravato come da secondo comma n. 1.. Tuttavia rileverà il delitto de quo nella sua forma tentata ex art. 56 c.p.. Invero, non rileva ai fini della consumazione del reato di truffa finalizzata all’assunzione ad un pubblico impiego l’aver arrecato all’amministrazione un danno meramente virtuale, dovendosi invece provare un danno immediato ed effettivo, di contenuto economico-patrimoniale, subito dall’amministrazione al momento e in conseguenza della costituzione del rapporto impiegatizio.
Sembra sussistere l’aggravante teleologica di cui all’art. 61, co. 1, n. 2, posto che il reato di falsa attestazione e dichiarazione a pubblico ufficiale è stato commesso per eseguire il delitto di truffa, ancorché tentata.
Non è revocabile in dubbio il concorso tra i reati di cui all’art. 495 c.p. e all’art. 56 e 640 c.p., stante la diversità dei beni giuridici tutelati dalle indicate norme incriminatrici e dagli elementi di specificità che ciascuna di esse reca. Anzi, non è erroneo ritenere che i delitti così manifestatisi integrino gli estremi del concorso di cui all’art. 81 c.p., con conseguente eventuale applicazione, in termini sanzionatori, del ben meno afflittivo cumulo giuridico».
Avv. Andrea Diamnate