Il danno dinamico-relazionale rientra nel danno biologico?
Il danno biologico si distingue in conseguenze ordinarie dell'evento dannoso, liquidate tabellarmente, e conseguenze straordinarie da valutarsi attraverso la personalizzazione. Cassazione Ordinanza n° 7513/2018

La terza sezione della Corte di Cassazione civile, con Ordinanza n° 7513 del 27 Marzo 2018 delinea in modo definitivo l'ambiguità del proliferare di denominazioni delle varie componenti del danno biologico che sorgono nel tentativo di personalizzare il danno ma che, sovente, non fanno altro che duplicare lo stesso.
Il caso prende il via dall'accoglimento di un aumento del 25% del danno non patrimoniale, liquidato con le ordinarie tabelle milanesi, in virtù dell'esistenza di un presunto ulteriore danno dinamico-relazionale, accertato in sede di CTU medico-legale. Liquidazione in aumento concessa in primo grado ma negata in grado di appello. Corte d'appello, che, nel negare l'aumento, pure riconosce la sussistenza del danno dinamico-relazionale evidenziato dalla CTU. Secondo il ricorrente ciò costituisce una contraddizione in termini.
Le argomentazioni del quinto motivo del ricorso aiutano l'interprete a farsi strada nelle ambiguità anzidette.
Fa sorridere per quanto fondato e riconosciuto nella prassi quotidiana è l'assunto secondo il quale: "L'esigenza del rigore linguistico come metodo indefettibile nella ricostruzione degli istituti è stata già segnalata dalle Sezioni Unite di questa Corte, allorchè hanno indicato, come precondizione necessaria per l'interpretazione della legge, la necessità di "sgombrare il campo di analisi da (...) espressioni sfuggenti ed abusate che hanno finito per divenire dei "mantra" ripetuti all'infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato (...), (che)resta oscuro e serve solo ad aumentare la confusione ed a favorire l'ambiguità concettuale nonchè la pigrizia esegetica" (sono parole di Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015)". Richiamo effettuato non solo ai legali, ai magistrati, ma anche e soprattutto ai medici-legali.
Si prefigge, allora, la S.C. di " ... stabilire cosa debba rettamente intendersi per "danno dinamico-relazionale"; e, prima ancora, se esista in rerum natura un pregiudizio così definibile". Esposto un escursus storico del termine, la Corte afferma che " ... con l'espressione "compromissione degli aspetti dinamico-relazionali" non si volle designare un danno a sè, ma la si usò puramente e semplicemente come perifrasi della nozione di danno biologico".
E continua: "il danno biologico consiste in una "ordinaria" compromissione delle attività quotidiane (gli "aspetti dinamico-relazionali"); quando però esso, a causa della specificità del caso, ha compromesso non già attività quotidiane comuni a tutti, ma attività "particolari" (ovvero i "particolari aspetti dinamico-relazionali"), di questa perdita dovrebbe tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente. ... Per la legge, dunque, l'espressione "danno dinamico-relazionale" non è altro che una perifrasi del concetto di danno biologico ..." e infine "... l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico". Più chiaro di così non poteva essere formulato. L'uso diversificato dei suddetti termini diventa una tautologia ingannevole e che confonde il reale significato degli stessi.
Cosa intendono, quindi, i promotori di un concetto di danno "dinamico-relazionale" distinto dal danno biologico? L'uso del termine, come ci insegna la terza sezione, non è appropriato, ma allora come si deve chiedere quell'aggiunta di danno e correttamente formulare la domanda?
Afferma la S.C.: "Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità:
- conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale; la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto".
La scriminante deve essere la straordinarietà del danno rispetto all'aspettativa. La corte non usa la locuzione "id quod plerumque accidit" ma sembra difficile non richiamare il concetto.
Il corollario della distinzione fra un danno usuale, ordinario da liquidarsi tabellarmente, rispetto ad un danno straordinario, ha incidenza sul piano probatorio.
Leggiamo in sentenza: "questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione ... le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore".
A conclusione la Suprema Corte riassume come segue i principi esaminati ed elaborati:
1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.
2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomeno logicamente) unitaria.
3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.).
4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio.
6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).
7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione).
9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n° 7513 del 27/03/2018
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2005 C.P. convenne dinanzi al Tribunale di Frosinone la società S. DOC s.r.l., B.A., la società Zurich Insurance p.l.c. e l'Inail, esponendo che:
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