La prova in giudizio del giudicato esterno
La parte che intende far valere l’intervenuto giudicato esterno deve provarlo, secondo Cassazione civile Ordinanza n. 20974/2018. Con quali modalità?

Il caso.
In un più complesso giudizio riguardante la nullità di una clausola di contratto di locazione ad uso commerciale, in un successivo giudizio di opposizione all’esecuzione parte locatrice lamentava il fatto che la corte non aveva tenuto in considerazione la sentenza di risoluzione del contratto, divenuta definitiva e da considerarsi, pertanto, cosa giudicata.
La questione.
Riportiamo l’art. 324 c.p.c. riguardante la cosa giudicata.
Art. 324 c.p.c. - Cosa giudicata formale.
1. S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né al regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395.
La certificazione formale riguardante il passaggio in giudicato del provvedimento è regolamentata dall’art. 124 delle disposizione di attuazione al cod. proc. civ., che subito si riporta:
Art. 124 Disp. Att. c.p.c. - Certificato di passaggio in giudicato della sentenza.
1. A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per Cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo 395 del codice.
2. Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'articolo 327 del codice.
La questione riguarda la necessità o meno di dover provare con tale formale certificazione l’intervenuto giudicato esterno, avuto con altro processo, in un processo in corso nel quale tale cosa giudicata possa avere rilevanza, oppure possa essere sufficiente una dichiarazione del procuratore della parte o, come si era avuto modo di affermare, per riconoscimento o mancata contestazione dell’altra parte.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’eccezione di giudicato esterno sia rilevabile d’ufficio in ogni stato del giudizio; esso, al pari del giudicato interno, è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Tale regola, posta a tutela del principio del ne bis in idem, identifica il giudicato al pari della norma di diritto, da tenere necessariamente in considerazione nella formazione del giudizio.
Ciò, tuttavia, ancora non chiarisce se tale cosa giudicata debba essere portata nel giudizio con idonea certificazione o sia sufficiente una più informale produzione o addirittura dichiarazione.
La decisione.
La questione giunge fino alla Corte di Cassazione civile la quale decide sul caso con Ordinanza n. 20974 depositata 23 Agosto 2018.
La Corte da atto di un proprio precedente (Cass n.1554/1971) secondo il quale “nel presupposto pacifico che entro il termine annuale dalla data di deposito di una sentenza (regolarmente esibita) non sia stata proposta alcuna impugnazione, legittimamente può considerarsi acquisita la prova del passaggio in giudicato della medesima, indipendentemente dalla apposizione da parte del cancelliere della formula esecutiva”.
Cita anche un più recente provvedimento (Cass. n. 4803/2018) riguardante la mancata contestazione di controparte e ammissione esplicita di conferma dell’intervenuta cosa giudicata. Secondo tale decisione “la parte che eccepisca la definitività di una sentenza resa in altro giudizio, qualora la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno, non ha l'onere di produrre la decisione munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, come invece avviene nell'ipotesi di mera non contestazione del giudicato, cui non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione”.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 20974/2018 disattende entrambi gli orientamenti e richiara di aderire all'indirizzo maggioritario di legittimità, e più restrittivo, secondo il quale:
“la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità”.