Le spese delle bollette e tasse della casa familiare assegnata in sede di separazione
A chi spetta pagare la Tassa Rifiuti e le utenze domestiche dall’assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi in sede di separazione? Cassazione civile Ordinanza n° 10927/2018

Il Caso.
L’abitazione familiare in comproprietà fra i coniugi veniva assegnata alla moglie in sede di separazione. Il primo chiedeva giudizialmente alla seconda il pagamento della TARSU (tassa sui rifiuti solidi urbani) per il periodo successivo all’assegnazione della casa ritenendo che tale tassa fosse a carico dell’utilizzatore della casa.
Resisteva la moglie chiedendo in ogni caso la compensazione di tali somme con quanto da lei pagato per le utenze domestiche della casa all’inizio della separazione assumendo che dette bollette riguardavano il periodo in cui il marito ancora risedeva nella casa.
Il tribunale compensava prendendo per il calcolo il 50% delle bollette e il 50% della tassa rifiuti.
La questione.
La questione sulla competenza del pagamento delle spese riguardanti la casa familiare dopo l’assegnazione della stessa ad uno dei coniugi è tema notoriamente molto sentito anche se la regola da applicare appare piuttosto semplice: le spese di manutenzione ordinaria e legate all’utilizzo sono a carico dell’utilizzatore, tutte le altre al proprietario1.
La decisione.
La Corte di Cassazione civile con Ordinanza n° 10927 depositata in data 7 maggio 2018 riassume in breve il regime della ripartizione delle spese relative alla casa assegnata in sede di separazione, e ricorda che “ … l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, in parte qua, del comproprietario) dell'immobile assegnato, sicché la gratuità dell'assegnazione dell'abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo)”.
Diverso invece il regime delle spese di utilizzo. La S.C. continua affermando che detto esonero : “ … non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle che riguardano l'utilizzazione e la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario”. Quindi anche la tassazione legata all’uso come la tassa rifiuti.
Quanto al tentativo di porre in compensazione le spese per utenze domestiche pagate dalla moglie ma riferentisi al momento in cui il marito ancora risedeva nella casa familiare, secondo la Corte di Cassazione “il contenzioso postconiugale riguarda gli assetti patrimoniali successivi alla separazione e al divorzio, ma non è un'occasione per rimettere in discussione tutte le voci di spesa sostenute da ciascun coniuge, seppure per i figli, durante il rapporto matrimoniale”.
E motiva affermando che per quanto riguarda “le spese per le utenze domestiche nella fase precedente alla separazione, non sussiste il diritto al rimborso delle spese sostenute da un coniuge nei confronti dell'altro coniuge, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.”.
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1 - Per le spese relative a migliorie vedasi Cass. Sentenza n. 10942/15 in “Migliorie alla casa coniugale a spese del marito: in caso di separazione, niente rimborso”. Per la sostituzione di un portone del garage condominiale dell’appartamento in comproprietà vedi Cass. Sentenza n. 2195/16 in “Sugli oneri di manutenzione della casa familiare assegnata in sede di separazione”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n° 10927 del 07/05/2018
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 30 settembre 2013, C.P. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Palermo, la moglie separata, F.D., verso la quale chiedeva di rivalersi per la Tarsu del 2012 che egli aveva corrisposto integralmente, mentre tenuta a corrisponderla era la D.F. per l'intera quota dell'imposta relativa a periodo successivo all'assegnazione della casa coniugale di cui era comproprietaria.
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