Non ricordare chi era alla guida non comporta alcuna sanzione accessoria

Codice della strada: non ricordare chi era alla guida in un determinato giorno non comporta la sanzione accessoria della decurtazione di punti dalla patente. Nuovo orientamento. Cassazione civile Ordinanza n° 9555/2018

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Non ricordare chi era alla guida non comporta alcuna sanzione accessoria

Il caso.

Elevata sanzione per violazione al codice della strada nei confronti di un veicolo senza che questo fosse fatto fermare e quindi notificata la sanzione a distanza di diversi mesi, l'agente accertatore chiedeva al proprietario del veicolo di comunicare il nominativo della persona posta alla guida al momento dell'infrazione.

Il proprietario comunicava tempestivamente di non essere in grado di indicare le generalità di chi era alla guida del veicolo al momento dell'infrazione a causa da un lato del notevole tempo trascorso tra l'infrazione e la notifica del verbale di accertamento, da altro lato a causa della circostanza che il veicolo era utilizzato anche dal coniuge e dalle due figlie, tutti muniti di patente.

Il comando di Polizia Munic. elevava sanzione per la mancata comunicazione del conducente ai sensi dell'art. 126 bis Cod. Str. Il sanzionato impugnava il verbale.

 

La questione.

Secondo il Comune accertatore, sulla base alla normativa vigente, il proprietario del veicolo è sempre tenuto a conoscere le generalità di colui al quale affida la conduzione del mezzo. Nel caso in cui non fosse in grado di saperlo deve rispondere a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento del veicolo stesso.

Argomento che non veniva accolto dal giudice né del primo grado né dell'appello. In particolare in secondo grado il Tribunale richiamava sentenza della Corte Costituzionale n.165/2008, secondo la quale bisogna distinguere la condotta di chi omette del tutto di comunicare alla P.A. le generalità del conducente del veicolo al momento dell'infrazione da quella di colui che invece comunichi l'esistenza di validi motivi idonei a giustificare l'omessa trasmissione dei dati richiesti. I validi motivi di giustificazione consisterebbero nel fatto che la violazione risaliva a circa quattro mesi prima rispetto alla notifica del verbale ed il veicolo era spesso utilizzato anche dal marito e dalle due figlie.

 

La decisione.

La Corte di Cassazione civile si esprime sul ricorso proposto dal Comune con Ordinanza n° 9555 del 18/04/2018.

La Corte preliminarmente precisa che è ben consapevole che propri precedenti giurisprudenziali hanno sempre stabilito che "il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all'autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un'infrazione amministrativa ... " e che "... l'inosservanza di tale dovere di collaborazione è sanzionata, in base al combinato disposto degli art. 126-bis e 180 del codice della strada".

Tuttavia non intende confermare tale orientamento senza apportare un precisazione la quale, nella sostanza, modifica non poco la precedente impostazione. Tenuto conto della Corte Costituzionale, sentenza n. 165 del 2008,  si afferma ora che la scelta in favore di «un'opzione ermeneutica, che pervenisse alla conclusione di equiparare ogni ipotesi di omessa comunicazione dei "dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione", presenterebbe una dubbia compatibilità con l'art. 24 Cost.».

Esprime, infine, nella seguente frase ciò che potrebbe essere indicato quale principio di diritto scaturente dalla pronuncia:

Deve quindi reputarsi che, se resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, viceversa laddove la risposta sia stata fornita, ancorchè in termini negativi, resta devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l'idoneità delle giustificazioni fornite dall'interessato ad escludere la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante.

 

[Vedi ora:
"Ancora sulla comunicazione della identità e patente del conducente al momento dell’infrazione"
Cassazione civile Sentenza n. 30939/2018]

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n° 9555 del 18/04/2018

 

Lette le memorie depositate dal ricorrente e dallacontro ricorrente;

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