Non sempre l’inizio di una nuova convivenza stabile fa perdere il diritto al mantenimento
Non sempre l'inizio di una nuova stabile relazione da parte del coniuge separato fa perdere il diritto all'assegno di mantenimento. Cassazione civile Sentenza n° 16982/2018

La Massima.
"Separazione: l’obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento cessa qualora l’altro coniuge instauri una convivenza stabile e continuativa con un altra persona, salva la dimostrazione che la somma dei redditi di questa nuova convivenza non porti in melius le condizioni economiche"
La Corte di Cassazione civile, con Sentenza n° 16982 del 27 Giugno 2018 conferma il proprio orientamento in ordine alle conseguenze della instaurazione di una nuova convivenza stabile del coniuge separato.
Nel caso di specie, la moglie, dopo l’inizio di una relazione con un altro uomo, relazione che è stata oggetto di contraddittorio ai fini dell’eventuale addebito, aveva continuato questa relazione fino a farla diventare stabile e dall’unione con lo stesso era, inoltre, nato un figlio.
Circa la nascita di un figlio dalla nuova relazione la Corte ricorda che questa costituisce circostanza rilevante ma non decisiva.
Il principio.
Secondo la S.C. “la convivenza, diversamente che in passato ... non può ritenersi "di per sè neutra", incidendo direttamente sulla valutazione dell'adeguatezza dei mezzi e sulla quantificazione dell'assegno eventualmente riconosciuto”.
E, ancora, ricorda che secondo la costante giurisprudenza di legittimità è consolidato il “principio secondo il quale l'instaurazione da parte del coniuge di una nuova famiglia, ancorché di fatto, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno a carico dell'altro coniuge, rescindendo ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale; il relativo diritto rimane definitivamente escluso”.
La prova.
La prova della nuova relazione stabile compete al coniuge obbligato al versamento, il quale unico ha interesse a far venir meno il presupposto del suo obbligo di pagamento.
La prova contraria.
La sentenza in commento dedica attenzione alla possibilità, da parte del coniuge che ha iniziato la nuova convivenza, di dimostrare che quella convivenza non influisca in melius sulle proprie condizioni economiche
Se la ratio del principio su indicato, circa la cessazione dell’obbligo al versamento dell’assegno, consiste nella presunzione che, nel caso di inizio di stabile convivenza che denoti progettualità di vita futura, le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare, ne consegue che qualora detta ratio non trovi conforto di fatto il principio deve venire disatteso.
Afferma, infatti, la S.C.: “Resta ferma, come si è detto, la facoltà del coniuge richiedente l'assegno… di allegare e dimostrare che quella convivenza non influisca in melius sulle proprie condizioni economiche, restando i suoi redditi complessivamente "inadeguati" a fargli conservare tendenzialmente il tenore di vita coniugale. Tale prova può essere data dal medesimo coniuge con ogni mezzo anche in via presuntiva che possa fare ritenere - soprattutto con riferimento al tenore di vita e ai redditi della persona convivente, secondo il prudente apprezzamento del giudice - che dalla convivenza egli non tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego, l'eliminazione o la riduzione dell'assegno, in relazione al complesso delle circostanze del caso concreto”.
E in caso di divorzio?
L’inizio di una nuova relazione comporta effetti diversi nel caso di separazione rispetto al divorzio.
La S.C: ci ricorda che “diversamente dallo scioglimento e dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l'attualità del dovere di assistenza materiale, realizzandosi solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione; diversamente dalla solidarietà postconiugale, che è presupposto dell'assegno di divorzio, la separazione instaura un regime che tende a conservare il più possibile gli effetti propri di un matrimonio che è ancora in vita, compatibili con la cessazione della convivenza, e per questo può dirsi che l'assegno di mantenimento sia astrattamente dovuto come continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, a norma dell'art. 143 c.c.”.
---------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n° 16982 del 27/06/2018:
FATTI DI CAUSA
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!