Notifica via PEC del verbale di contravvenzione al Codice della Strada
I Verbali di accertamento delle contravvenzioni al Codice dela Strada verranno notificati via Posta Elettronica Certificata al domicilio digitale. Decreto del Ministero dell'Interno del 18 dicembre 2017

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2018 il Decreto del Ministero dell'Interno datato 18 dicembre 2017 e titolato "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata".
Viene introdotta la possibilità di notificare i verbali contenenti accertamenti di violazioni al codice della strada, con conseguente sanzione, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della persona identificata al momento dell'accertamento.
Si tratta di una novità che si ricollega alle recenti modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale che istituisce il domicilio digitale non solo delle persone giuridiche e professionisti ma anche delle persone fisiche.
La rilevanza delle nuove norme si comprende negli obblighi degli agenti accertatori di chiedere l'indirizzo PEC dell'accertato che ha effettuato l'infrazione e, nell'obbligo, nel caso non vi sia stata l'indicazione, per qualsiasi motivo, dell'indirizzo PEC, di cercarlo attivamente nei registri pubblici a partire dai dati già a conoscenza (comma 2 dell'art. 3).
La notifica viene effettuata via PEC anche al coobbligato in solido con l'autore della violazione e ben si compende che ciò può essere fatto con i semplici dati di proprietà del veicolo.
Tutto ciò dovrà comportare un notevole risparmio di tempo e di danaro per gli enti accertatori, mancando il fenomeno della mancata notifica, dell'indirizzo inesatto o del trasferimento senza indicazione del nuovo indirizzo.
I termini della notifica sono quelli del Codice della Strada.
Tuttavia si specifica, all'art. 4, che la comunicazione si ha per inviata al momento della generazione della ricevuta di accettazione del sistema mentre la notifica per il destinatario si ha al momento in cui si genera la ricevuta di avvenuta consegna. Nel caso in cui vi siano problemi di notifica, quindi mancata generazione della ricevuta di consegna, l'agente accertatore provvede alla notifica classica addebitando i relativi costi all'autore dell'infrazione.
L'oggetto della PEC dovrà contenere la dizione «di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada». La relata di notificazione si troverà su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale.
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Di seguito il testo del Decreto del Ministero dell'Interno datato 18 dicembre 2017:
DECRETO 18 dicembre 2017
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