Obbligo di iscrizione alla Cassa Forense per avvocato comunitario iscritto anche all'Albo in Italia
Previdenza: l'avvocato straniero iscritto anche all'Albo degli Avvocati in Italia deposita le dichiarazioni alla Cassa Forense e paga i contributi come ogni altro iscritto. Cassazione civile Sentenza n° 6776/2018

Il caso.
Un avvocato tedesco iscritto ad un albo degli avvocati della Germania e iscritto alla Versorgungswerk der Rechtsanwalte, analogo della cassa forense, era anche iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano ed esercitava la propria professione esclusivamente in Italia. Non si iscriveva, tuttavia, alla Cassa Forense.
La Cassa Forense, a seguito di accertamento, provvedeva all'iscrizione d'ufficio e chiedeva il pagamento della contribuzione relativa agli ultimi 10 anni, e ciò sulla base del presupposto che "in assenza di fatturato in Germania, l'attività professionale sarebbe stata svolta, con carattere di continuità, dal 1997, principalmente in Italia, unico luogo di residenza". Del resto l'avvocato in questione dichiarava di non avere maturato redditi nel paese di origine.
La decisione.
L'avvocato in questione rileva come il professionista iscritto a più albi abbia la possibilità di optare a quale cassa rimanere iscritto. Vige, inoltre, il divieto di cumulo degli obblighi previdenziali.
Richiama, il professionista, l'importante precedente costituita da Cass. 24784 del 2009 ove si legge che secondo la L 576/1980: " ... Gli avvocati ed i procuratori iscritti anche in altri albi professionali e alle relative casse previdenziali, che abbiano esercitato l'opzione a favore di una di tali casse, se prevista, non hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni. Essi devono provare l'avvenuto esercizio dell'opzione per escludere gli obblighi contributivi e dichiarativi". Ne discende, in perfetta aderenza alla ratio oltre che alla lettera della disciplina in esame, che anche l'avvocato di un paese dell'Unione europea iscritto all'albo del paese di provenienza, nonchè alla relativa cassa previdenziale estera deve ritenersi destinatario della situazione di esonero dall'obbligo dichiarativo, voluta dalla stessa Cassa, ed, al tempo stesso, che l'opposta interpretazione, in quanto ritroverebbe la sua esclusiva giustificazione nella nazionalità estera del professionista, ancorchè cittadino europeo, o, in altri termini, nel rilievo che verrebbe ad assumere solo l'iscrizione in albi nazionali, sarebbe idonea a determinare una discriminazione sulla base della nazionalità, ed un pregiudizio per la libertà di stabilimento, in violazione dei principi del Trattato".
Il caso di specie fornisce alla Corte lo spunto per riparare una distorsione del sistema che crea una evidente disparità di trattamento fra professionisti stranieri e professionisti italiani.
Secondo la Suprema Corte, il caso di specie è diverso rispetto al caso affrontato dal provvedimento sopra citato, essendo qui accertato che il legale in questione nella sostanza esercitava esclusivamente in Italia o almeno dichiarava in Italia il 100% della sua attività professionale (nessun fatturato era stato prodotto in Germania).
La Corte ribadisce che il sistema previdenziale a cui si è assoggettati non è oggetto di scelta personale: la "indisponibilità ed inderogabilità che connotano la materia previdenziale inducono ad escludere che il soggetto interessato alla tutela previdenziale possa operare una scelta della legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui desidera sia attuata la sua protezione sociale o possa optare di conformarsi o meno alle prescrizioni dell'ente previdenziale deputato a presidiare le regole di sicurezza sociale e, in genere, delle istituzioni di sicurezza sociale dei singoli Stati membri dell'Unione".
Afferma ancora la Corte di Cassazione, che vige l'obbligo di iscrizione alla Cassa forense con comunicazione del reddito professionale " ... perchè trattasi di professionista iscritto all'Albo professionale in Italia dove, con continuità, esercita la professione, produce redditi, assolve l'obbligazione tributaria".
Nella sostanza si dovrà fare riferimento alla "parte sostanziale dell'attività svolta" in ogni diverso stato membro, ai fini dell'individuazione della legislazione applicabile.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n° 6776 del 19/03/2018
FATTI DI CAUSA
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