Privilegio ex art. 2751-bis n. 2 per IVA e Cassa Previdenza degli Avvocati
Credito privilegiato ex art. 2751-bis n. 2 esteso anche all'IVA e al contributo della Cassa Previdenza esposto nelle fatture degli Avvocati. Una novità della Finanziaria 2018

Ancora una novità riguardante la professione forense portata dalla nuova Legge Finanziaria.
Si tratta di una modifica dell'art. 2751-bis del codice civile, al numero 2 che determina il grado di privilegio per le retribuzioni, compresi i compensi dei professionisti. La modifica introdotta riguarda la vexata quaestio del grado di privilegio delle componenti accessorie del compenso dell'avvocato, in particolare IVA e CPA, ma la questione da sempre riguarda anche le spese generali o le spese vive, le anticipazioni.
La giurisprudenza era orientata nell'escludere il privilegio per le spese generali, o per altri accessori del credito, atteso che il suddetto privilegio spetterebbe solamente per i diritti e gli onorari, ora compensi. Si escludeva, quindi il privilegio anche per i rimborsi, le spese vive, le spese generali, l'IVA e la Cassa di Previdenza Avvocati, adducendosi che dette voci non rientrebbero nella nozione di retribuzione, prevista dall'art. 2751bis, n. 2, c.c.
Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di ricordare che "Il credito [dell'avvocato] per la Cassa previdenza va ammesso in chirografo perché solo per i commercialisti è previsto che tale credito goda dello stesso privilegio del credito principale".
Tale incongruenza viene ora eliminata dal comma 474 della Legge Finanziaria il quale modifica l'art. 2751-bis del codice civile, nel seguente modo:
474. All'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile, dopo le parole: «le retribuzioni dei professionisti» sono inserite le seguenti: «, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto,».
Nel risulta il seguente testo definitivo del numero 2) dell'art. 2751-bis codice civile:
2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione
Nonostante la modifica, nulla viene detto in ordine alle spese anticipate o alle spese generali quantificate forfettariamente in percentuale su diritti e onorari.