Pubblicazione dei redditi dei contribuenti e privacy. Multa di 6.000 euro all'Agenzia delle Entrate
Privacy: la parola fine della Cassazione alla più estesa violazione di dati personali in Italia. L'Agenzia delle Entrate sanzionata per 6.000 euro dal Garante per la protezione dei dati personali. Ordinanza n. 15075 del 11/06/2018

La Corte di Cassazione civile, con Ordinanza n. 15075 depositata l’ 11/06/2018 ha chiuso una controversia, in materia di violazione di dati personali, per la quale a suo tempo erano state sollevate grandi discussioni.
Il caso era quello della pubblicazione on-line da parte dell’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi di tutti i contribuenti italiani. Si trattava di una potenziale enorme violazione di dati personali, senza precedenti e senza paragoni in Italia, sulla quale era intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali comminando una sanzione di € 6.000,00.
Dopo l'irrogazione della sanzione, la questione, invece di chiudersi, saliva di tono con l’azione del CODACON con la quale chiedeva all’Agenzia delle Entrate e al Ministero dell’Economia e delle Finanze fra di loro in solido il pagamento di un risarcimento di ben 20 miliardi di euro.
In contemporanea l’Agenzia delle Entrate ricorreva contro la sanzione amministrativa per chiederne l’annullamento.
La vicenda processuale vedeva la conferma da parte del tribunale del provvedimento sanzionatorio e la reiezione della domanda del Codacon. Faceva seguito il ricorso per cassazione.
La Corte di Cassazione conferma la sentenza del Tribunale e lascia tutto come sta. La vicenda, potenzialmente esplosiva, forse troppo, si chiude con una sanzione pecuniaria di € 6.000, punto.
L’analisi della S.C., tuttavia, rimane interessante perché affronta temi di interesse generale.
La mancata legittimazione processuale dell’associazione dei consumatori.
Secondo il tribunale di Roma
1) il Codacons non è associazione avente inidoneità ad agire a tutela dei contribuenti;
2) un'azione meramente risarcitoria non rientra nell'alveo di quelle esperibili dalle associazioni di categoria a tutela degli interessi collettivi;
3) il diritto alla privacy è insuscettibile di un'azione di categoria in quanto individuale e personale;
4) l’azione non poteva essere qualificata come "azione di classe" ex art. 140-bis del Codice del Consumo poiché temporalmente successivo alla causa di cui ci occupiamo e quindi potendo riguardare solo illeciti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore.
La portata delle considerazioni elencate dalla corte territoriale e confermate dalla S.C. hanno un effetto non di lieve portata e mentre più che logica pare la considerazione sub 4) legata alla validità ratione temporis del nuovo codice del consumatore, non ugualmente ci si può esprimere in ordine agli altri elementi. In particolare la motivazione riassunta sub 3) pare togliere spazio alle associazioni di categoria la tutela delle violazioni dei dati personali, quand'anche riguardi enormi quantità di dati e di interessati.
La dichiarazione dei redditi dei contribuenti è pubblica?
L’AdE (Agenzia delle Entrate) aveva chiesto l’annullamento della sanzione del Garante della Privacy sul presupposto che era, a suo avviso, la stessa legge (DPR 600/1973) ad attribuirle il potere di pubblicare le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti. La ratio normativa che permette la consultazione pubblica delle dichiarazioni dei redditi ben lungi dall'avere lo scopo di limitare l'accesso alle stesse mira, al contrario, a fare in modo che il dato venga divulgato nel modo più adatto a garantirne la massima diffusione possibile in modo di promuovere il controllo più diffuso da parte della comunità sull'adempimento degli obblighi tributari dei contribuenti e quindi anche a stimolare il rispetto degli stessi.
La Corte nega che il D.L. 112/2008 che prevedeva in via transitoria che per il periodo antecedente alla sua entrata in vigore la consultazione degli elenchi già pubblicati potesse essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica come definite dal codice in materia di protezione di dati personali, possa assumere la valenza di una sanatoria del pregresso operato dell'amministrazione finanziaria.
L’AdE avrebbe dovuto limitarsi a quanto previsto dalla normativa, vale a dire pubblicare presso i comuni e per il periodo di un anno i redditi dei cittadini ivi residenti. Avrebbe dovuto, in ogni caso, chiedere l’autorizzazione al garante Privacy per procedere ad una diffusione così generalizzata di dati personali.
La pubblicazione dei redditi ad oggi, dopo le modifiche apportate a seguito della vicenda si cui trattiamo, è regolata dall’art Art. 69 (Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti) del DPR 600/73 che così recita:
1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente.
2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.
3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire.
4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:
a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;
b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.
5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.
6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
6-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 6, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici.
La prova dell’elemento soggettivo nella sanzione amministrativa
L’AdE lamentava che il tribunale nel confermare la sanzione di € 6.000 comminata dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali non aveva tenuto conto che il comportamento sanzionato non era stato dalla stessa posto in essere dolosamente o colposamente, nè il Garante aveva dato prova di tale elemento soggettivo.
La S.C. ricorda che in tema di sanzioni amministrative, la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, in presenza del compimento della condotta proibita, pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa.
---------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 15075 del 11/06/2018
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!