Pubblicità dell'avvocato: il corrispettivo, quando congruo, può essere enfatizzato

Non è contrario al decoro dell'avvocato un messaggio pubblicitario che enfatizzi il costo il quale costituisce un elemento fondamentale per un’informazione pubblicitaria professionale corretta e completa. CNF Sentenza n. 243/2017

Pubblicità dell'avvocato: il corrispettivo, quando congruo, può essere enfatizzato

1. La massima

In materia di pubblicità professionale degli avvocati, l’art. 10 L. 247/2012 - disciplina poi trasfusa nell’art. 35 del Nuovo Codice Deontologico – consente la pubblicità “con qualunque mezzo”, sottoponendola esclusivamente ai limiti della trasparenza, verità, correttezza e vietando quella comparativa, ingannevole, denigratoria o suggestiva. Non può più considerarsi contrario al decoro ed alla correttezza un messaggio pubblicitario che contenga tutti gli elementi richiesti dalla norma deontologica e che solo enfatizzi quello del corrispettivo che, tra l’altro, come noto, costituisce un elemento contrattuale di interesse primario per il cliente e, quindi, un elemento fondamentale per un’informazione pubblicitaria professionale corretta e completa.

 

2. Il fatto e la quaestio iuris

Il Consiglio dell’Ordine infliggeva al ricorrente avvocato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due «per la violazione del combinato disposto degli art.17 bis e 19 C.D.F. per aver diretto comunicazioni ed informazioni sulla propria attività professionale, utilizzando in modo improprio mezzi consentiti e comunque in modo incompleto rispetto alle indicazioni normative. Il tutto con contenuto, forma e modalità irrispettose della dignità e decoro della professione, con locuzioni integranti messaggio pubblicitario e promozionale ad ampia divulgazione con la pubblicazione di un box pubblicitario sul quotidiano “[ALFA]” n.9 del 7.3.2012 e sul quotidiano “[ALFA]” n.10 del 14.3.2012».

Il box pubblicitario recava in carattere grande il tipo di attività e il corrispettivo di partenza, in carattere estremamente ridotto l'indicazione del sito internet e del numero di telefono, in fondo al box i nomi dei componenti dello studio, degli Ordini di appartenenza e dell’indirizzo.

Il CdO richiamava il concetto di decoro, qui in funzione della salvaguardia della reputazione della professione e dell’accrescimento della qualità delle prestazioni, ritenendo i box pubblicitari così organizzati in contraddizione con l'art. 17 bis Codice Deontologico previgente, carenti delle informazioni dovute e più adatti agli slogan commerciali, anche in ragione della grafica utilizzata e dei richiami e dell’enfasi al dato economico.

L'avvocato quindi chiedeva al CNF l’annullamento della sanzione irrogata, e in subordine la riduzione della sanzione, lamentando tra le altre1:

- l'inesistenza dell’illecito per essere state fornite tutte le indicazioni di cui all’art. 17 bis Codice Deontologico previgente e per essere la pubblicità consentita;

- la genericità del capo di incolpazione che non indica quali degli elementi richiesti dall’art. 17 bis Codice Deontologico sarebbe mancante.

 

3. Il decisum

Premesso che il capo di incolpazione come formulato contiene tutti gli elementi di fatto sufficienti ad individuare la condotta contestata come illecito disciplinare (tanto che il ricorrente ha potuto compiutamente difendersi nel merito dell’incolpazione), secondo il CNF il messaggio contenuto nel box pubblicitario oggetto dell'incolpazione contiene tutti gli elementi richiesti dall’art. 17 bis Codice Deontologico ratione temporis vigente, ossia denominazione dello studio, nominativi dei professionisti che lo compongono, indicazione del dell'Ordine presso cui ciascuno di essi è iscritto e sede dello studio.

Di talché, precisa il CNF, una condotta siffatta potrebbe essere sanzionata solo perché contraria alla dignità ed al decoro se si ritenesse la pubblicità così esplicata un mero slogan commerciale e non un messaggio di informazione professionale. Se non fosse che in tema di pubblicità professionale degli avvocati è intervenuto l’art. 10 L. 247/2012 che consente la pubblicità «con qualunque mezzo», con i soli limiti della trasparenza, verità, correttezza e nel rispetto del divieto di pubblicità comparativa, ingannevole, denigratoria o suggestiva. Come anche stabilito dal vigente Codice Deontologico, precisamente all'art. 35.

L’evoluzione normativa impone di non considerare più contrario al decoro ed alla correttezza un messaggio pubblicitario contenente tutti gli elementi richiesti dalla norma deontologica e che enfatizza il solo momento economico del corrispettivo, notoriamente un elemento contrattuale di interesse primario per il cliente e fondamentale per un’informazione pubblicitaria professionale corretta e completa.

E ciò in particolare quando il corrispettivo indicato, ancorché enfatizzato all'interno del messaggio, risulta congruo ad una prestazione qualitativamente e quantitativamente esigibile.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

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1 Il ricorrente lamentava anche la violazione del principio del ne bis in idem e del principio di unicità della sanzione per la ritenuta continuazione dei tre illeciti oggetto dei tre procedimenti disciplinari. Ciò perchè in altre due occasioni in passato il ricorrente avvocato veniva sanzionato con riferimento alla medesima fattispecie.

Tuttavia, il CNF ribadisce che il principio del ne bis in idem ricorre quando trattasi di un secondo, e nuovo, giudizio sullo stesso, identico, comportamento, ossia "qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata dal giudice sotto l'aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato" (CNF, 142/2015). Nel caso di specie, invece, identica la fattispecie astratta, ma diversi i fatti storici.

 

 

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Di seguito il testo di
Consiglio Nazionale Forense, sentenza 28 dicembre 2017, n. 243

 

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

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