Regime fiscale nella procedura di querela di falso. Contributo Unificato

Non sempre è agevole la determinazione del regime fiscale degli atti nelle procedure civili, e del contributo unificato nello specifico. Il caso della querela di falso

Regime fiscale nella procedura di querela di falso. Contributo Unificato


La determinazione del regime fiscale degli atti nelle procedure civili, e del contributo unificato nello specifico, “soffre” della mancanza di un indirizzo generale che ne determini “regole” comuni ed applicabili in tutti gli uffici giudiziari.

La natura tributaria del contributo unificato 1 non ne ostacola le divergenze di applicazione dell’istituto .

Divergenze non sempre risolte da specifici indirizzi ministeriali e a cui sopperisce, sempre più spesso, l’intervento giurisprudenziale.

È il caso della querela di falso 2, disciplinata dagli articoli 221 e seguenti del codice di procedura civile .

Querela di falso che, ai sensi del primo comma dell’articolo 221 codice di procedura civile, si può proporre sia in via incidentale 3 sia in via principale 4 .

Il richiamato articolo 221 , ultimo comma, dispone, inoltre, che nel processo per querela di falso è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero.

Presentata, in via principale o incidentale, la querela di falso viene, ai sensi dell’articolo 223 codice procedura civile, formato processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere del documento di cui si contesta l’autenticità.

L’operazione di deposito presuppone la presenza del pubblico ministero e delle parti, e il processo verbale che se ne forma contiene “ la descrizione dello stato in cui il documento si trova con indicazione di presenza, nel documento, di eventuali cancellature, abrasioni, aggiunte,scritture interlineari e di ogni altra particolarità che vi si riscontra “.

Il documento impugnato, per garantirne “l’autenticità ai fini della querela di falso” viene “firmato” dal giudice, dal pubblico ministero e dal cancelliere .

Laddove il documento si trovi presso terzi, il giudice, ex art. 224 codice di procedura civile, può ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice di procedura penale e, successivamente, si redigerà il processo verbale di cui all’articolo 223 codice procedura civile.

In caso di sequestro a terzi, ai sensi dell’articolo 258 codice di procedura penale, “l’autorità giudiziaria può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente “ .

Ai sensi dell’articolo 100 disposizione di attuazione del codice di procedura civile “il cancelliere non può rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza l’autorizzazione del giudice istruttore. L’autorizzazione è data con decreto.”

La querela di falso presentata in via principale non pone, ai fini del presente lavoro, particolari criticità diversamente a quanto concerne la proposizione in via incidentale.

Proposta in via principale la querela si apre un procedimento civile che, in assenza di espressa normativa esentiva, è soggetto al pagamento del contributo unificato 5, dell’anticipazione forfettaria dai privati all’erario nel processo civile 6 , dei diritti di copia 7, dei diritto di certificazione8, dell’imposta di registro 9.

Il problema della “quantificazione” del contributo unificato in mancanza di espressa disposizione normativa e/o di indirizzi ministeriali è stato risolto dalla giurisprudenza.

Per la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia 10Il contributo unificato, relativamente alla querela di falso, è quello previsto per le vertenze annoverabili tra quelle di valore indeterminato…”

Per la giurisprudenza di legittimità 11il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile “

Sempre per i giudici di legittimità 12il Tribunale , in materia, ha competenza funzionale ed inderogabile “.

In virtù di quanto sopra il contributo unificato è, quindi, individuato nell’importo di cui all’articolo 13 comma 1 lettera d) DPR 115/02 13.

La querela di falso proposta in via incidentale ha, invece, posto problemi circa l’individuazione della natura processuale del giudizio.

Giudizio, se pur incidentale, autonomo o sub procedimento?

E, nel caso di sub procedimento, lo stesso è ricompreso, dal punto di vista fiscale, da quanto già pagato, come contributo unificato, nel procedimento principale?

Anche tale problematica è stata risolta dalla giurisprudenza tributaria e di legittimità.

Per i magistrati tributari 14 “..la sentenza che decide sulla querela di falso rappresenta l’epilogo di un procedimento che, pur se attivato in via incidentale, è comunque autonomo ed ha per oggetto l’accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata.

L’autonomia dei procedimenti non consente, per il calcolo del contributo unificato, di far riferimento, nell’an o nel quantum, a quello che lo ha generato, riferendola così alle vertenze di valore indeterminabile”

Per i Giudici di legittimità 15anche quando viene proposta incidentalmente, la querela di falso raffigura una azione a sé, posto che persegue un proprio risultato particolare, consistente nell’accertamento della verità o della falsità di un documento rilevante ai fini della decisione della causa principale. Accertamento da pronunziarsi con sentenza che, una volta passata in giudicato, fa stato a tutti gli effetti “.

Per la Corte di Cassazione 16In materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità”

Quindi giudizio autonomo anche quando la querela di falso è presentata in un giudizio già pendente e, in quanto tale, soggetta al regime fiscale pari a quello della querela di falso presentata in via principale.

A cura del
dottor Caglioti Gaetano Walter
Dirigente Procura Generale di Catanzaro

___________

1 - Corte Costituzionale, sentenza 11 febbraio 2005 n. 73

2 - La querela di falso è uno strumento processuale civilistico che consente di contestare l’autenticità di un documento chiedendo che ne venga accertata la falsità con “il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione"

3 - ossia all'interno del procedimento in cui il documento è stato prodotto

4 - instaurando un autonomo procedimento per far dichiarare la non autenticità del documento

5 - Dovuto da chi ex articolo 14 DPR 115/02 introduce, in qualsiasi forma, un giudizio civile.

6 - € 27 ex articolo 30 DPR 115/02

7 - Articoli 266 e ss

8 - Articolo 273 DPR 115/02

9 - DPR 131/86 testo unico imposta di registro.

10 - sentenza n. 983 sez. 36 depositata il 17 marzo 2015

11 - Corte di Cassazione sez. 3 sentenza n. 15642 del 23/06/2017

12 - Cassazione civile, sez. III, 11 dicembre 1991, n. 13384

13 - Attualmente € 518

14 - Commissione Tributaria Lombardia sentenza n. 983 sez. 36 depositata il 17 marzo 2015

15 - Cassazione civile, sez. II, 28 maggio 2007, n. 12399

16 - Cassazione civile sez. 3 sentenza n. 15642 del 23/06/2017

 

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati