Ritiro del fascicolo di parte e omesso ri-deposito nei termini. Criteri e regole.

Il deposito del fascicolo del decreto ingiuntivo nella causa di opposizione e omesso ri-deposito in fase di appello dopo il ritiro del fascicolo per la precisazione delle conclusioni. Cassazione Sentenza n. 23455/2018

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Ritiro del fascicolo di parte e omesso ri-deposito nei termini. Criteri e regole.

La Corte di Cassazione civile con Sentenza n. 23455 depositata in data 28 settembre 2018 prende spunto per affermare alcuni principi chiave riguardanti la presenza del fascicolo di parte nel fascicolo d’ufficio.

Il caso di cui si è occupata la Corte era scaturito da un’opposizione a decreto ingiuntivo il cui fascicolo era stato regolarmente depositato nella causa d’opposizione. A conclusione del primo grado veniva proposto appello con fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni durante la quale la parte ritirava, come si usava fare prima del PCT, il fascicolo di parte.

Depositate le conclusionali e repliche, la corte di secondo grado respingeva tutte le domande di quella parte che aveva dimenticato di ridepositare il fascicolo di parte, ritenendo mancante, a quel punto, la prova. Il fascicolo, ovviamente, conteneva anche i documenti posti a supporto della domanda.

Riteneva la Corte d’Appello che il mancato deposito del fascicolo di parte, successivo al ritiro di esso contestualmente alla precisazione delle conclusioni, costituiva una "carenza di carattere probatorio insormontabile".

Seguiva ricorso per cassazione, assumendo parte ricorrente che seppur fosse veritiera la mancanza del fascicolo, gli stessi giudici avevano ogni documento utile e necessario per la decisione e accoglimento della domanda essendo in copia (“velina”) presente nel fascicolo d’ufficio.

La Corte di Cassazione cassa la decisione principalmente argomentando su due importanti questioni: quello della “immanenza della prova acquisita” e quello della interpretazione del termine di cui all’art. 169 c.p.c. limitatamente al primo grado.

 

Sulla immanenza della prova, la S.C. da ben atto della sussistenza del principio riconosicuto nella giurisprudenza della "non immanenza della prova nel processo civile", vale a dire che la prova acquisita non si da per permanentemente acquisita nel fascicolo, con la conseguenza che se al momento della decisione dovesse venire a mancare, di quella prova il giudice non dovrebbe tener conto.

Tuttavia, la stessa Corte ritiene che detto principio “debba essere temperato da quello "di non dispersione della prova ormai acquisita", fondato su motivi di economia processuale e sulla ragionevole durata del processo”. E richiama un proprio precedente che ha stabilito la possibilità di produrre anche in grado di appello, e quindi senza decadenza, documenti allegati al fascicolo del decreto ingiuntivo e non riprodotti in primo grado, nella fase di opposizione.

 

Quanto al termine per il rideposito dal fascicolo di parte previsto dall’art. 169 c.p.c. (il cui secondo comma prescrive che “Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”) la Corte ne limita la valenza al solo primo grado, affermando: “la perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169 cpc, comma 2, deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello”.

 

Come accennato, la Suprema Corte coglie, infine, l’occasione per esprimere una molteplice sequenza di principi di diritto che dovranno regolare la questione posta alla sua attenzione.

I principi affermati sono i seguenti:

a. la documentazione prodotta unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo su cui si fonda la pretesa vantata deve ritenersi acquisita al giudizio anche per le successive fasi di cognizione;

b. la prova documentale e testimoniale esaminata dal giudice di primo grado che, quanto alla sua storicità, ne dà conto in motivazione, pur soggetta a nuova valutazione da parte del giudice d'appello deve ritenersi acquisita agli atti, anche in base alla sentenza di primo grado pronunciata, visto il valore di atto pubblico del provvedimento decisorio del giudice;

c. la perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169 cpc, comma 2, deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 cpc alle sole prove "nuove" e, quindi, ai documenti che si pretenda di introdurre per la prima volta nel secondo grado, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 cpc;

d. nell'ipotesi in cui la costituzione in giudizio dell'appellato avvenga in udienza e ne venga dato atto nel relativo verbale (documento fidefacente) nel quale poi si attesti il ritiro del fascicolo di parte, l'avvenuto deposito di esso (del quale risultano a disposizione del collegio le veline) e la sua esistenza devono ritenersi dimostrate attraverso la susseguenza logica di tali eventi, comprovati dagli atti fidefacenti che ne danno conto;

e. nel caso in cui, nel giudizio d'appello, la parte, dopo essersi costituita, ritiri il fascicolo di parte ed ometta di depositarlo nuovamente dopo la precisazione delle conclusioni, incorre in una mera irregolarità che il giudice di merito può fronteggiare attraverso una prudente valutazione delle veline a sua disposizione o, nel dubbio, attraverso la rimessione della causa sul ruolo.

 

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 23455 dep. 28/09/2018

Svolgimento del processo

La A.V.I.D. Varese Onlus ricorre per la Cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale, era stata accolta l'opposizione proposta da Autoscuola di via Roma di F.M. & C (da ora autoscuola) avverso il decreto ingiuntivo emesso in proprio favore per la somma di Euro 504,00 ed era stata altresì riformata la pronuncia di primo grado in relazione alla domanda riconvenzionale (avanzata nei confronti dell'autoscuola) che era stata pertanto respinta.

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