Sorte dell’acquisto immobile cointestato in regime di separazione dei beni e spese di manutenzione

Cosa accade se il marito acquista un immobile a proprie spese ma cointestandolo anche all’altro coniuge? E sulle successive spese di ristrutturazione o finitura sempre anticipate da uno dei coniugi? Cassazione Ordinanza n. 24160/2018

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Sorte dell’acquisto immobile cointestato in regime di separazione dei beni e spese di manutenzione

Il fatto.

B., spostato con F., usava il proprio danaro per acquistare un immobile, al grezzo, cointestandolo alla moglie. I due si separavano lasciando l’immobile nella medesima situazione giuridica di comproprietà. B. usava, prima e dopo la separazione, altro proprio danaro per eseguire lavori di finitura, per renderlo abitabile. L’immobile veniva, infine, locato a terzi, da parte di B.

A questo punto F. chiede giudizialmente il 50% dei canoni di locazione percepiti essendo comproprietaria dell’immobile.

Resiste in giudizio B. assumendo di essere esclusivo proprietario in quanto unico ad avere sborsato il prezzo d’acquisto in regime di separazione dei beni, solo fiduciariamente cointestandolo alla moglie. Chiede di essere dichiarato unico titolare dell’immobile.

F. assume di avere ricevuto in donazione (indiretta) l’immobile e di nulla dovere.

 

La decisione.

La Corte di Cassazione civile ha deciso sul caso con Ordinanza n. 24160 depositata in data 4 ottobre 2018, evidenziando due passaggi fondamentali: la titolarità dell’immobile da una parte e, da altro lato, la sorte delle spese effettuate dal marito per completare l’immobile di proprietà comune.

 

Acquisto dell’immobile cointestato ai coniugi con danaro di uno soltanto.

La S.C. è categorica sul punto e afferma: “La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il conferimento in denaro effettuato da un coniuge, attraverso il quale l'altro coniuge acquisti un immobile sia riconducibile nell'ambito della donazione indiretta 1, come tale perseguente un fine di liberalità e soggetta ai soli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza l'atto di liberalità, e revocabile solo per ingratitudine”, aggiungendo in merito alla forma che “ ... nell'ipotesi di donazione indiretta - valida anche tra coniugi, essendo da tempo venuto meno il divieto contenuto nell'art. 781 cod. civ. - vanno seguiti, ai fini dell'individuazione della causa e della rilevazione dei suoi vizi, i medesimi principi e criteri che valgono per la donazione diretta”.

 

Spese di finitura e ristrutturazione dell’immobile in comproprietà con danaro di uno dei coniugi.

Secondo la Corte di Cassazione il caso di specie va affrontato secondo due logiche diverse, dividendosi il periodo nel quale queste spese sono state effettuate in costanza di matrimonio e quello successivo, dopo la separazione dei coniugi.

In costanza di matrimonio: ancora donazione indiretta.

Afferma la S.C. “le considerazioni sopra svolte circa il fine di liberalità e la riconducibilità alla donazione indiretta dell'attività svolta da un coniuge per far acquistare all'altro la proprietà di un immobile, valgono a fortiori in riferimento ai conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal coniuge in costanza di matrimonio e volti a finanziare lavori nell'immobile che ha fatto acquistare in proprietà esclusiva dell'altro coniuge o in regime di comproprietà”.

Dopo la separazione.

Secondo la S.C. analoga finalità di liberalità non può riscontrarsi dopo la separazione personale, per i pagamenti fatti o alle spese sostenute per l'immobile in comproprietà.

 


Il termine di prescrizione dei diritti di credito fra coniugi.

Nella controversia era sorta anche la questione legata al possibile decorso del termine di prescrizione per la rivendicazione dei diritti di credito.

La Corte ricorda che l'orientamento attuale della giurisprudenza di legittimità sul punto è il seguente: "La sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all'art. 2941 c.c., n. 1, non trova applicazione al credito dovuto per l'assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione".

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 24160 dep. 04/10/2018

 

I FATTI DI CAUSA

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