Un appello al giornalismo: competenza ed accuratezza!

Un esempio di come il giornalismo giudiziario non andrebbe fatto. Come la stampa ha servito al pubblico la sentenza della Corte di Cassazione sullo stupro di una ragazza ubriaca.

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Un appello al giornalismo: competenza ed accuratezza!

Il tema della notizia distorta, della disinformazione, è ampiamente discusso negli ultimi tempi. Questa Rivista si occupa di diritto e allora viene d’obbligo un approfondimento sulle modalità con le quali è stata trattata e diffusa dai media una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 32462/20181, riguardante lo stupro subito da una ragazza che si trovava, al momento del fatto, in volontario stato di ebbrezza alcolica.

Cosa abbiamo letto.

Le testate ritenute più importanti (il Corriere della Sera2, La Stampa3, Il Fatto Quotidiano4, La Repubblica5, Il Sole 24 Ore6, TGCOM247, Libero Quotidiano8, il Giornale9, ecc.) hanno risuonato all’unisono, tutte sottolineando come la Corte di Cassazione avesse considerato senza aggravante lo stupro visto che la donna si era ubriacata volontariamente prima di subire la violenza10.

"Siamo tornati alse l’è cercata”" e “Torniamo indietro di decenni” sono alcune delle reazioni che abbiamo letto.

Abbiamo letto anche che la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza di secondo grado e rinviato per un nuovo processo affinché fosse rivista la pena “al ribasso”, altro concetto sottolineato dalla stampa nazionale. Addirittura "non c'è più l'aggravante" e "la Cassazione fa discutere".

Si indicava “Cassazione” quale fonte di tale sporca ingiustizia e l’obiettivo al quale indirizzare il sentimento di rancore che alcuni titoli hanno suscitato nel lettore11.

Insomma, un bel quadro della classica disinformazione sensazionalistica, offerta da alcune grandi testate con l’aggravante di essersi mosse da classici “hater”. Al sensazionalismo aggiungiamo il clickbait, ossia la ricerca del titolo accattivante che il più delle volte ha poco a che fare con il contenuto dell’articolo, finalizzato solo ad ottenere il “click” sulla notizia.

Ma è giornalismo questo?

E' il caso di partire dal Testo Unico dei doveri del giornalista, approvato dall'Ordine dei Giornalisti – Consiglio Nazionale nella riunione del 27 gennaio 2016.

In particolare, occorre preliminarmente soffermarsi sull'art. 2, "Fondamenti deontologici", per cui il giornalista «difende il diritto all’informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti».

Ciò detto, appare infondato il clamore mediatico della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 32462/2018 con cui si rilevava l'insussistenza dell'aggravante nel caso di violenza sessuale su soggetto che volontariamente ha provocato lo stato di ebbrezza. Non sfugge infatti la rigorosa applicazione del dettato normativo da parte della Suprema Corte, che ha operato un'analisi ermeneutica facilmente accessibile anche al "profano".

Tuttavia, attorno alla citata pronuncia si è concentrato il sensazionalismo tipico dei titoli di una parte del giornalismo “generalista”, non del settore, causando uno stato di sgomento certamente non giustificabile. È passato il messaggio secondo cui per la Cassazione la violenza sessuale ai danni di una donna ubriaca non avesse particolare importanza, anzi rappresentando o comunque indugiando su contorni asettici se non addirittura cinici della decisione.

Non occorre chissà quale proprietà intellettuale per comprendere che un giornalismo così condotto è nocivo, funzionale solo ad instillare emozioni distorte che veicolano una notizia emotivamente condizionante e per ciò stesso non in grado di assecondare la funzione sua prima: informare.

Informare è una missione e un fardello. Il giornalista informa, rende il cittadino conscio di quanto accade, consapevole della realtà in cui vive. Il giornalista descrive il mondo, rappresenta fatti, spiega i meccanismi più astrusi rendendoli comprensibili. Il giornalista è il garante del diritto all'informazione costituzionalmente garantito dall'art. 18 della Costituzione.

Ma a questo punto appare doveroso l'uso del condizionale.

Appare altresì doverosa una specificazione: qui si tratta di giornalismo di settore (giudiziario). Ma ciò non costituisce un’attenuante, bensì un’aggravante (per rimanere in tema): chi scrive deve essere a conoscenza di ciò di cui parla. Per cui è logica la conseguenza: se non si conosce, non lo si racconta. Perché un giornalista digiuno di diritto avrebbe dovuto leggere l'intera sentenza, leggere con attenzione l'art. 609-bis c.p., poi l'art. 609-ter co. 1 n. 2 c.p., interpellare un professionista del settore e chiedere lumi in merito. Allora nessun giornalista, neppure il meno accorto, avrebbe potuto sollevare una qualche obiezione rispetto una sentenza chiara, semplice e soprattutto corretta.

Il lettore, il quale ha il diritto di non essere un tecnico della materia oggetto della notizia che si appronta a leggere a fronte del dovere di competenza del giornalista, non potrà che affidarsi a quanto gli viene rappresentato. Dovrà trovare rifugio nelle riviste giuridiche? Si ribadisce che il lettore ha il diritto di non essere un tecnico. Tocca al giornalismo compensare le lacune del lettore, compete al giornalista ricercare, raccogliere, elaborare e diffondere con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti.

Non si dimentichi che il più delle volte la notizia giornalistica costituisce l’informazione “di prima mano”, da cui dovrebbe trarsi l’ulteriore responsabilità del giornalismo.

E che il giornalismo abbia questa ulteriore responsabilità è dimostrato dalle uscite di certo poco encomiabili di alcuni personalità di rilievo, perfino parlamentari (uno per ogni area politica!). Infatti, la notizia falsata così come propinata non ha ingannato solamente il "popolino" o comunque l’inesperto.

Citiamo, solo a titolo di esempio, il tweet di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e giornalista:

“Le sentenze non si discutono, ma questa la discuto. Stuprare una donna ubriaca è PIÙ grave, non meno grave, a prescindere se abbia bevuto di sua volontà. Siamo ancora al “se l’è cercata”? La Cassazione ci fa fare un brutto salto all’indietro” . @giorgio_gori

il quale tuttavia si è scusato in un successivo tweet dove spiega di essersi informato meglio.

Citiamo, ancora, il tweet di Paolo Maddalena:

“Riesce incomprensibile l'affermazione, riferita alla Corte di Cassazione, secondo la quale il fatto che la vittima di uno stupro collettivo fossi ubriaca non darebbe luogo alla aggravante dello stupro di gruppo. Questa sentenza ci riporta indietro anni luce”. @AttuareCostituz

Paolo Maddalena, Vice presidente emerito della Corte Costituzionale e Presidente di Attuare la Costituzione.

Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati (Partito Democratico), giornalista professionista, ha commentato:

«Sul corpo e sulla vita delle donne la cultura, soprattutto quella giuridica, non avanza di un passo, anzi. La sentenza della Cassazione ci porta in dietro di decenni. Oggi come allora si trovano attenuanti, come l'aver bevuto volontariamente, a un reato tanto odioso quanto grave. E' una sentenza che rischia di vanificare anni di battaglie". "La violenza fisica e psicologica è difficile da superare e altrettanto da denunciare. Sentenze come questa non aiutano le donne nel loro percorso. [...] È il momento di andare avanti e lasciare indietro episodi come questo»12.

Della stessa idea è Annagrazia Calabria, deputata e leader di Forza Italia Giovani, laureata in giurisprudenza:

«Lascia sconcertati la decisione della Cassazione di negare l'aggravante nel caso in cui la vittima di uno stupro abbia abusato di alcool. Far passare anche solo lontanamente l'idea che approfittare della mancanza di pieno autocontrollo da parte di una donna non sia un comportamento da punire in maniera ancora più dura è un passo indietro nella cultura del rispetto e nella punizione di un gesto ignobile e gravissimo quale è lo stupro»13.

 

Tralasciando qui la miseranda prova di inconsapevolezza offerta, posto che indubbiamente dai rappresentanti delle Istituzioni si attende maggiore attenzione e soprattutto competenza, tanto basti però a comprendere la pericolosità di un giornalismo poco attento o addirittura incompetente.

Che lezione ne ricaviamo? Ognuno sarà in grado di farsi un’idea adeguata dopo quanto abbiamo messo a disposizione nelle righe che precedono. Forse è il caso di non fermarsi al titolo, e a volte neppure al corpo dell'articolo. Meglio andare alla fonte.

Sempre dai social arriva qualche interessante descrizione del fenomeno, e citiamo Giancarlo Loquenzi

La storia della sentenza della Cassazione sullo stupro che ha molto indignato molti è un perfetto segno dei tempi. Comprensione dei testi zero, rapidità di indignazione mille. @gloquenzi

e per concludere con una chicca:

+++ ULTIM’ORA +++
La Cassazione conferma: “non avere assunto alcool prima di commentare a cazzo le mie sentenze è un’aggravante” @Emanuele_Cecala

 

Andrea Diamante

Luca Marco Rasia

 

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10 Al lettore veniva sottoposto l’assioma “aggravante” = “gravità” e trandone quindi la convinzione che lo stupro fosse stato considerato meno grave perché senza aggravante.

12 - Tratta da http://www.ilgiornale.it/news/cronache/stupro-gruppo-cassazione-fa-discutere-se-vittima-ha-bevuto-1554258.html

13 - Tratta da http://www.ilgiornale.it/news/cronache/stupro-gruppo-cassazione-fa-discutere-se-vittima-ha-bevuto-1554258.html

 

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