Violenza sessuale non aggravata se lo stato di ebbrezza non è causato dall'agente
La violenza sessuale non è aggravata se lo stato di ebbrezza non è causato dall'agente. Tuttavia l'uso volontario di alcol da parte della vittima incide sulla valutazione del valido consenso. Cass. Pen. Sentenza n. 32462/2018.

1. La massima
«Relativamente, invece, all'aggravante dell'art. 609 ter, comma 1, n. 2, cod. pen. si deve rilevare che l'assunzione volontaria dell'alcol esclude la sussistenza dell'aggravante, poiché la norma prevede l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti (o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa). L'uso delle sostanze alcoliche deve essere, quindi, necessariamente strumentale alla violenza sessuale, ovvero deve essere il soggetto attivo del reato che usa l'alcol per la violenza, somministrandolo alla vittima; invece l'uso volontario, incide sì, come visto, sulla valutazione del valido consenso, ma non anche sulla sussistenza dell'aggravante».
Così la Sezione III penale con la sentenza n. 32462 del 19/01-16/07/2018.
2. Il fatto e la quaestio iuris
La Corte di appello1 condannava gli imputati per violenza sessuale di gruppo ex art. 609-octies, co. 1 e 3, c.p. aggravata ex art. 609-ter, co. 2, c.p. per aver fatto assumere alla vittima un’eccessiva quantità di vino ponendola in condizione di non riuscire ad autodeterminarsi, riconosciute le prevalenti circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.2.
Gli imputati interponevano ricorso per cassazione denunciando inosservanza di legge con riferimento all’art. 609-octies c.p. e 609-ter, co. 1 n.2, c.p.
Per quanto qui importa, gli imputati lamentavano che la corte di appello, pur evocando lo stato di ebbrezza della persona offesa, non avesse considerato che il preventivo consenso della parte offesa e la sua volontaria assunzione di sostanze alcoliche non consentissero di ritenere né la sussistenza di una condotta violenta dei due imputati, né di una induzione ad uno stato di inferiorità idonea a consentire la donna ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto.
Si ribadiva che l'assunzione delle sostanze alcoliche avveniva volontariamente da parte della persona offesa, come del resto pienamente accertato. Secondo la tesi difensiva, l'utilizzo della locuzione "con l'uso" che vien fatto nell'art. 609-ter, n. 2, c.p., per ragioni letterali e sistematiche, induce a ritenere che il mezzo descritto (alcol, narcotici, stupefacenti..) debba essere imposto contro la volontà della persona offesa, la quale deve assumere la sostanza a seguito di un comportamento violento o minaccioso dell' agente. Per cui dovrebbe ritenersi l'aggravante in questione insussistente laddove si apprezzasse l'assunzione volontaria di sostanze alcoliche da parte della vittima.
3. Il decisum
La Suprema Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso solo con riferimento al motivo relativo all'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 609 ter, n. 2, c.p. (preso in esame pocanzi), peraltro ritenuto fondato3.
È necessario partire dalla certa ubriachezza della persona offesa, circostanza mai contestata.
La III Sezione ha offerto all'uopo delle linee guida sullo stato di ebbrezza della vittima di violenza sessuale.
Invero, rientrano tra le condizioni di "inferiorità psichica o fisica " previste dall'art. 609-bis, co. 2 n. 1, c.p. anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente4. Orbene, anche l'incapacità derivante da una volontaria assunzione di alcol deve valutarsi ai fini della sussistenza del consenso all'atto sessuale, dovendosi quindi porre in attenzione se le condizioni della vittima consentano o meno un consenso ai rapporti sessuali. Per ciò la III Sezione ha affermato che
«integra il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies cod. pen.), con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall'assunzione di bevande alcooliche, essendo l'aggressione all'altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole, anche se la parte offesa ha volontariamente assunto alcool e droghe, rilevando solo la sua condizione di inferiorità psichica o fisica seguente all'assunzione delle dette sostanze».
Se l'assunzione volontaria da parte della vittima incide sulla valutazione del valido consenso, non può affermarsi altrettanto sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 609-ter, co. 1 n. 2, c.p.
L'assunzione volontaria dell'alcol da parte della vittima, infatti, esclude la sussistenza dell'aggravante de qua poiché la norma prevede l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa come necessariamente strumentale alla violenza sessuale, di talché deve essere il soggetto attivo del reato a somministrare l'alcol (o le altre sostanze puntualmente indicate) alla vittima affinché possa sostenersi la sussistenza dell'aggravante in parola.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Corte di appello di Torino, sentenza del 18 gennaio 2017, in riforma della decisione assolutoria del GIP del Tribunale di Brescia, del 30 marzo 2011.
2 «…con violenza consistita nel portarla in camera da letto, nello spogliarla completamente (ad eccezione di reggiseno e calze), mettendosi sopra di lei bloccandola, la costringevano prima ad avere un rapporto orale e successivamente, dopo averla girata sul fianco, a subire una penetrazione anale».
3 « Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter, comma 1, n. 2 cod. pen. e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino, cui rimette la liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.»
4 Sez. 3, n. 45589 del 11/01/2017 - dep. 04/10/2017; Sez. 3, n. 39800 del 21/06/2016 - dep. 26/09/2016; Sez. 3, n. 40565 del 19/04/2012 - dep. 16/10/2012.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sezione III penale, Sentenza n. 32462 del 16/07/2018
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