Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto

Pubblicato il Decreto 19/12/2018 del Ministero Economia e Finanze di Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite in relazione alla nuova misura degli interessi legali.

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Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.300/2018 il Decreto datato 19/12/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze titolato "Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi"

Il calcolo del valore dell'usufrutto viene aggiornato al saggio di interesse legale ex art. 1284 del codice civile previsto per il 2019 - che, ricordiamo con il recente Decreto 12 dicembre 2018 sempre del Ministero dell'Economia e delle Finanze (vedasi l'articolo "Fissato il nuovo saggio di interesse legale a partire del primo gennaio 2019") è stato fissato allo 0,8 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Per la visione delle precedenti Tabelle vedasi "Modalità di calcolo dei diritti di usufrutto".

 

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Di seguito il testo del provvedimento.

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 dicembre 2018

Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi.

 

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, l'adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni;
Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014 recante «Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti», in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67;
Visto il decreto del 12 dicembre 2018 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018, con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata allo 0,8 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Decreta;

Art. 1

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 125,00 volte l'annualita'.
2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 125,00 volte l'annualita'.
3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,8 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

 

Art. 2

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019.

Roma, 19 dicembre 2018

 

Allegato

 
COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO A VITA  E
DELLE RENDITE O PENSIONI VITALIZIE CALCOLATI AL SAGGIO DI INTERESSE
DELLO 0,8 PER CENTO. 
 
 
       =======================================================
       |  Eta' del beneficiario  |                           |
       |     (anni compiuti)     |       Coefficiente        |
       +=========================+===========================+
       |       da  0 a 20        |          118,75           |
       +-------------------------+---------------------------+
       |       da 21 a 30        |          112,50           |
       +-------------------------+---------------------------+
       |       da 31 a 40        |          106,25           |
       +-------------------------+---------------------------+
       |       da 41 a 45        |          100,00           |
       +-------------------------+---------------------------+
       |       da 46 a 50        |           93,75           |
       +-------------------------+---------------------------+
       |       da 51 a 53        |           87,50           |
       +-------------------------+---------------------------+
       |       da 54 a 56        |           81,25           |
       +-------------------------+---------------------------+
       |       da 57 a 60        |           75,00           |
       +-------------------------+---------------------------+
       |       da 61 a 63        |           68,75           |
       +-------------------------+---------------------------+
       |       da 64 a 66        |           62,50           |
       +-------------------------+---------------------------+
       |       da 67 a 69        |           56,25           |
       +-------------------------+---------------------------+
       |       da 70 a 72        |           50,00           |
       +-------------------------+---------------------------+
       |       da 73 a 75        |           43,75           |
       +-------------------------+---------------------------+
       |       da 76 a 78        |           37,50           |
       +-------------------------+---------------------------+
       |       da 79 a 82        |           31,25           |
       +-------------------------+---------------------------+
       |       da 83 a 86        |           25,00           |
       +-------------------------+---------------------------+
       |       da 87 a 92        |           18,75           |
       +-------------------------+---------------------------+
       |       da 93 a 99        |           12,50           |
       +-------------------------+---------------------------+
 

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