Anche nella separazione la nuova convivenza stabile comporta la cessazione del mantenimento

Anche nella separazione la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, comporta la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento. Cassazione civile Sentenza n. 32871/2018

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Anche nella separazione la nuova convivenza stabile comporta la cessazione del mantenimento

Il fatto.

Durante il giudizio di separazione personale dei coniugi, l'obbligato al pagamento dell’assegno di mantenimento faceva presente che l’altro coniuge aveva iniziato una stabile e continuativa relazione con altra persona. Chiedeva, conseguentemente, fosse revocato l’assegno di mantenimento che era stato stabilito nell’udienza presidenziale. Domanda che veniva accolta.

Ricorreva per cassazione la parte che aveva visto la revoca dell’assegno, lamentando che la Corte territoriale non aveva accertato e valutato se, dalla nuova convivenza, la ricorrente ritraesse benefici economici idonei a giustificare la diminuzione dell'assegno o, addirittura, la sua revoca.

 

La decisione.

Sulla cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento conseguente all’inizio di una stabile convivenza da parte del coniuge assegnatario dell’assegno si è scritto già in questa Rivista (1).

Riassumendo si dica che pare principio consolidato quello secondo il quale l’inizio di una nuova stabile relazione porta il venir meno del diritto al mantenimento qualora ne consegua un miglioramento della complessiva situazione economica.

La sentenza in commento si fa notare per un obiter dictum (o meglio, una omissione – forse - parlante) laddove la parte, appunto, come sopra indicato aveva posto l’accento sulla mancata valutazione della modifica in melius della situazione patrimoniale.

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 32871 depositata in data 19 dicembre 2018 sorvola completamente sulla questione della necessità di valutazione della eventuale modifica delle condizioni economiche scaturenti dalla nuova relazione, stante che riduce le proprie argomentazioni limitandosi ad affermare: “la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro”. Affermazione che, poi, nella stesura del principio di diritto diviene ancor più categorica.

A conclusione, infatti, la S.C. espone il seguente principio di diritto:

Anche in caso di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, indipendentemente dalla "risoluzione del rapporto coniugale" (assai più che probabile) si opera una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà (in questo caso, ancora) coniugale, con il conseguente riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venire definitivamente meno.

 

 

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1 - Per tutte citiamo “Costituzione di nuovo nucleo familiare e assegno di mantenimento. Ancora una conferma” la quale richiama altri precedenti e si sofferma sull’onere della prova.

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Sez. I civile, Sentenza n. 32871 dep. 19/12/2018


FATTI DI CAUSA

1. - Con sentenza n. 26 del 2015 la Corte d'appello di Perugia, nel decidere sull'appello proposto dal signor A.C. contro la moglie R.M., nel corso del giudizio di separazione personale dei due coniugi, per quello che ancora rileva ed interessa, ha revocato l'assegno di mantenimento corrisposto dal primo in favore della seconda in considerazione del fatto che risultava provata (anche per mezzo di un certificato del Comune di Gubbio, estratto dal registro delle coppie di fatto, tenuto da quel Comune "ad uso assegni familiari") l'instaurazione di una famiglia di fatto da parte dell'appellata e dunque applicabile al caso la giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile.

2. - Per la cassazione della sentenza la M. ha proposto ricorso con un articolato motivo.

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