Imposta di bollo sulla fattura elettronica. Ancora un ritocco

Un ulteriore ritocco (il terzo) all’art. 12 novies della Legge 58/19. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Aggiornato con Circolare Agenzia delle Entrate del 13/04/2020

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Imposta di bollo sulla fattura elettronica. Ancora un ritocco

Con decreto legge n. 23 dell’8/3/20 titolato “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” viene rettificato (per la terza volta) il regime del versamento dell'imposta di bollo per la fattura elettronica, con modifica dell'art. 1-bis dell'art 17 della Legge 157/2019.

La novità chiarisce e risolve un incerto regime istituito con l'ultima modifica.

Riportiamo la norma del DL 23/20:

ART. 26
(Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

1. All'articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;
b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.".

Andando a sostituire il precedente art. 1-bis la normativa viene completamente sotituita e non si fa più riferimento ai 1000 euro (vedi in calce all'articolo la vecchia normativa).

 

Trattandosi di decreto legge dovrà essere convertito nei termini.

 

Aggiornamento del 14/04/2020

Con Circolare n. 9 del 13 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate interviene nella materia con il testo che segue:

10 SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
Nel presente paragrafo, vengono forniti chiarimenti riguardanti la semplificazione del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, disposta dall’articolo 26.

10.1 Ambito applicativoLa norma modifica l’articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al fine di prevedere che, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno.
Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato, senza  applicazione  di  interessi  e  sanzioni,  nei  termini  previsti  per  il  versamento dell’imposta  dovuta  in  relazione  alle  fatture  elettroniche  emesse  nel  terzo  trimestre dell’anno di riferimento.
Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno.La disposizione sostituisce, pertanto, il comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019 n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 allo scopo di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti.
Prevede, pertanto, a regime, come sopra indicato, nuovi termini di scadenza per il versamento  dell’imposta  di  bollo  relativa  ai  primi  due  trimestri  dell’anno  solare,  a condizione che l’importo da versare sia inferiore ad euro 250.
Per definire la data di scadenza del versamento occorrerà tener conto dell’ammontare dell’imposta di bollo relativa sia al primo trimestre che al secondo trimestre.
Se l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre è inferiore a250 euro, il relativo versamento può essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre,  quindi  entro  il  20  luglio.  
Tale  ultima  scadenza  potrà  essere  ulteriormente prorogata nell’ipotesi in cui l’importo complessivo dell’imposta di bollo, determinato dalla somma dell’importo relativo sia al primo che al secondo trimestre dell’anno solare, sia ugualmente inferiore a 250 euro; in tal caso, infatti, il versamento può essere posticipato alla scadenza prevista per il versamento del terzo trimestre, quindi al 20 ottobre 2020.La disposizione in esame non modifica i termini di versamento relativi all’imposta di bollo  dovuta  sulle  fatture  elettroniche  emesse  sia  nel  terzo  che  nel  quarto  trimestre dell’anno solare.

 

 

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Di seguito il contenuto di questa pagina prima delle modifiche del 09/04/2020

In sede di conversione in legge (ora Legge 19 dicembre 2019, n. 157) del decreto legge n. 124/2019 si è apportato un ulteriore ritocco all’art. 12 novies della Legge 58/19, in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Solo pochi mesi fa era stato modificato il regime delle sanzioni; vedi in questa Rivista: “Modifica al regime delle sanzioni per il mancato versamento imposta di bollo su fatture elettroniche

Ora, in sede di conversione viene aggiunto il comma 1-bis che recita:

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche puo' essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

L’imposta di bollo verrà pagata ogni sei mesi (due versamenti semestrali) qualora l’ammontare dell’imposta non superi i 1000 euro all’anno.

Il che equivarrà alla stragrande maggioranza dei casi, visto che stiamo parlando di 2 euro per ciascuna fattura.

Non di immediata comprensione la modalità di applicazione, visto che l’onere del pagamento dell’imposta di bollo matura con l’emissione delle fatture e quindi prima della fine anno ed è una scommessa preventivare se entro l’anno si supererà il limite massimo ivi previsto.

 

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