Provvedimento d’urgenza per riaprire la pagina. Casapound contro Facebook

Casapound vince il primo round contro Facebook. Il Tribunale di Roma ordina al social network di riaprire la pagina dell’associazione pena il risarcimento del danno. Tribunale di Roma Ordinanza R.G. 59264 del 12/12/2019

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Provvedimento d’urgenza per riaprire la pagina. Casapound contro Facebook

Il diritto di libertà di espressione e la lotta alle fake news del social network più famoso messi a confronto in un provvedimento del Tribunale di Roma, in accoglimento di un’istanza ex art. 700 c.p.c.

Ne scaturisce un interessante ordinanza, di oggi 12 dicembre, che sicuramente potrà diventare una pietra miliare della giurisprudenza del settore.

Il fatto di cronaca è noto e brevemente riassumiamo.

Facebook, nell’ottica di operare attivamente contro le c.d. fake news, adottando un diverso regime di filtri dei contenuti dei posts, aveva improvvisamente deciso di oscurare la pagina di Casapound Italia e il profilo personale dell’amministratore della pagina.

L’associazione Casapound aveva ripetutamente richiesto di ripristinare la pagina ed il profilo senza riuscire ad ottenere risposta alcuna.

Proponeva, quindi, ricorso al tribunale chiedendo fosse ordinata la riattivazione del profilo e pagina o in subordine di riottenere i contenuti ivi depositati. Chiedeva fosse fissata una somma ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. (condanna agli obblighi di adempimento) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione.

 

Contratto costituito dalle regole della community

Il complesso delle regole derivanti dalle Condizioni d’Uso di Facebook e dagli Standard della Community rappresentano il regolamento contrattuale che l’utente, al momento della registrazione al servizio di Facebook, è tenuto ad accettare e rispettare.

In caso di violazione delle regole pattizie da parte dell’utente” ricorda la Corte, “il suddetto regolamento contrattuale prevede l’irrogazione di misure qualificabili latu sensu quali sanzionatorie rappresentate (in ordine di crescente gravità) dalla rimozione di contenuti, dalla sospensione dall’utilizzo del Servizio Facebook e nei casi più gravi viene prevista la disabilitazione dell’account (sia temporanea che definitiva)”.

La tesi del social è che l’associazione avrebbe divulgato elementi in contrasto con le nuove regole, vale a dire “contenuti di incitazione all’odio e alla violenza attraverso la promozione, nella pagine di Casapound, degli scopi e delle finalità dell’Associazione stessa”.

 

Facebook come soggetto solo parzialmente privato

Il passaggio del provvedimento del Tribunale di Roma riguarda il quesito se questa società possa operare con il proprio social network come proprietario, e quindi bannare i soggetti non graditi con propria assoluta autonomia gestionale.

Sempre, infatti, il gigante californiano si è difeso assumendo che il servizio, oltretutto gratuito, posto a disposizione non obbliga nessuno a restarci. O si fa secondo le regole o si può sempre usare qualche altro social network.

La Corte la pensa in un modo diverso.

Secondo il Tribunale “nessun dubbio pertanto può sussistere sul ruolo centrale e di primaria importanza ricoperto dal servizio di Facebook nell’ambito dei social network e sulla speciale posizione ricoperta dal gestore del servizio ”.

E continua, affermando: “il Tribunale osserva che non è possibile affermare la violazione delle regole contrattuali da parte dell’Associazione ricorrente solo perché dalla propria pagina sono stati promossi gli scopi dell’Associazione stessa, che opera legittimamente nel panorama politico italiano dal 2009”.

Infine: “Sotto altro aspetto è appena il caso di osservare che non è possibile sostenere che la responsabilità (sotto il profilo civilistico) di eventi e di comportamenti (anche) penalmente illeciti da parte di aderenti all’associazione possa ricadere in modo automatico sull’Associazione stessa (che dovrebbe così farsene carico) e che per ciò solo ad essa possa essere interdetta la libera espressione del pensiero politico su una piattaforma così rilevante come quella di FACEBOOK”.

 

 

Il danno (o pregiudizio) derivante dalla chiusura di una pagina Facebook

Il Tribunale di Roma interviene anche in merito alla rilevanza della chiusura di una pagina del social network, ritenuto che “l’esclusione dei ricorrenti da FACEBOOK si pone in contrasto con il diritto al pluralismo di cui si è detto, eliminando o fortemente comprimendo la possibilità per l’Associazione ricorrente, attiva nel panorama politico italiano dal 2009, di esprimere i propri messaggi politici” e “Quanto al profilo relativo all’omesso avviso di disabilitazione della pagina, esso non è previsto in via preventiva dagli Standard della Community: il mancato riscontro della diffida dei ricorrenti può quindi al più rilevare nell’ottica della buona fede ma tale accertamento non rileva rispetto alla misure cautelari invocate in questa sede.

 

Il Tribunale di Roma, con Ordinanza del 12/12/2019 ordina a FACEBOOK IRELAND LIMITED l’immediata riattivazione della pagina dell’Associazione di Promozione Sociale CasaPound Italia e del profilo personale dell'amministratore della pagina; fissa la penale di € 800,00 per ogni giorno di violazione dell’ordine impartito, successivo alla conoscenza legale dello stesso; condanna FACEBOOK IRELAND LIMITED alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CASA POUND ITALIA e D.D.S., liquidate in complessivi € 15.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.

 

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Di seguito il testo di

Tribunale di Roma Ordinanza R.G. 59264 del 12/12/2019

 

TRIBUNALE di ROMA

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