Clausole contrattuali ambigue e tutela del consumatore
Una clausola di ambigua rinuncia alla rivalsa da parte dell'assicuratore va interpretata a favore del consumatore. Cassazione Civile Sentenza n. 18324/2019

In caso di ambiguità o scarsa chiarezza delle clausole predisposte da uno dei contraenti a sfavore dell'altro nei contratti per adesione, nel dubbio la clausola si interpreta a favore del consumatore.
Il fatto.
A seguito di sottoscrizione per adesione di un contratto di assicurazione auto che prevedeva una clausola c.d. “super” nella quale si chiariva la rinuncia da parte della compagnia di assicurazione dell’azione di rivalsa, si scopriva, nell’applicazione, pratica che il contratto conteneva in realtà nei meandri contrattuali varie deroghe alla rinuncia alla rivalsa stessa (nel caso di specie, per la guida in stato di ebbrezza).
Sorge il contenzioso e il caso viene sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione la quale decide con Sentenza n. 18324 depositata in data 9 luglio 2019.
Interpretazione delle clausole ambigue predisposte dall’assicuratore
Nel caso esaminato dalla Corte, le clausole di rinuncia alla rivalsa risultavano contrastanti con altre che derogavano alla rinuncia creavano una evidente difficoltà di comprensione in chi faceva affidamento su quanto contenuto nella singola polizza, essendo “limitazioni alla rinuncia alla rivalsa, non individuabili da una persona comune pur utilizzando la normale diligenza”.
Secondo la Corte non è necessario scomodare la vessatorietà della clausola e richiama propri precedenti secondo i quali “Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 cod. civ., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo”.
E ancora, “nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c.”.
---------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. III, Sentenza n. 18324 dep. 09/07/2019
FATTI DI CAUSA
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!