Sul contributo unificato con condanna in appello al risarcimento danni alla parte civile. Circolare

Determinazione del contributo unificato nei procedimenti penali con condanna in appello al risarcimento danni a favore della parte civile. Circolare Ministero della Giustizia 12/11/2019

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Sul contributo unificato con condanna in appello al risarcimento danni alla parte civile. Circolare

Interviene una Circolare del Ministero della Giustizia (datata 12 novembre 2019) a mettere ordine alla questione riguardante la determinazione del contributo unificato da applicare nei procedimenti penali di impugnazione (appello, ricorso per cassazione) che si concludono con condanna al risarcimento danni a favore della parte civile.

La prassi aveva portato a diverse modalità applicative nei vari distretti. La Circolare mira a dare risposta ai seguenti quesiti:

  • se, nel caso di esercizio dell'azione civile anche nel secondo grado del giudizio„ conclusosi con conferma della sentenza di primo grado che aveva accolto, in tutto o in parte, la domanda risarcitoria, sia dovuto il versamento di un ulteriore contributo unificato, quantificato sulla base dell'importo liquidato dal giudice di primo grado;

  • sempre nel caso di esercizio dell'azione civile anche nel secondo grado del giudizio, in che misura sia dovuto il contributo unificato neí casi di parziale riforma delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado;

  • se il contributo unificato sia dovuto anche ove, nel secondo grado del giudizio conclusosi con sentenza dì conferma o di parziale riforma delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, non vi sia stato esercizio dell'azione civile;

  • se e in che misura debba essere versato il contributo unificato nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione

 

In tutti quei casi nei quali nel primo grado sia previsto il pagamento del contributo unificato (descritti dalla Circolare), allo stesso modo, si affema, “tale contributo è dovuto anche per il grado di appello (anche a prescindere dalla riproposizione, in quella sede, della costituzione di parte civile, oppure dall'impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria) e l'importo dello stesso sarà ancora una volta determinato sulla base di quanto statuito in sentenza: in caso di conferma delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, il contributo sarà di importo pari a quello dovuto per il primo grado del giudizio; in caso di parziale riforma della sentenza di primo grado, il contributo sarà determinato sulla base dell'importo risarcitorio liquidato, anche a titolo di provvisionale, con la sentenza di appello”.

Considerazioni diverse vengono svolte per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione.

 

Per il testo completo della Circolare vedi "Contributo Unificato, parte civile nel processo penale con condanna a risarcimento danni in appello".

 

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