Diritti e doveri nell'Unione Civile (effetti, cognome, regime patrimoniale)
Diritti e doveri nell'Unione Civile effetti, cognome comune, residenza, regime patrimoniale, fondo patrimoniale, impresa familiare

Diritti e doveri (effetti, cognome, regime patrimoniale)
(Tratto dla Libro Unioni civili tra persone dello stesso sesso di Davide Giovanni Daleffe)
Gli atti di costituzione dell'unione civile e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile devono essere annotati all’atto di nascita di ciascuna delle parti (ex art. 49 D.P.R. 396/2000), e inseriti nell’archivio informatico tenuto dal Comune ove sono stati formati gli atti e dal Comune di residenza (ex art. 10 D.P.R. 396/2000), al pari degli atti di scioglimento dell'unione civile.
Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni.
La legge riprende pedissequamente il regime legale della comunione che il Codice Civile prevede per il matrimonio.
In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile, e precisamente:
- le convenzioni patrimoniali tra parti di un’unione civile debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità;
- la scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di costituzione dell’unione civile.
- le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'art. 194 c.c., secondo cui la divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo, e il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di una delle parti dell’unione civile l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altra parte dell’unione.
- le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di costituzione dell’unione civile non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui sopra.
- le modifiche delle convenzioni patrimoniali, anteriori o successive alla costituzione dell’unione civile, non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi. Se una delle parti dell’unione civile muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice.
- è consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni patrimoniali relative a parti di un’unione civile. Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni patrimoniali.
- per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto (la parola contratto è impropriamente usata nel codice civile. Più correttamente si può parlare di atto costitutivo dell’unione civile) costitutivo dell’unione civile dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già nominato o da nominarsi.
Sembrerebbe pertanto che anche le convenzioni patrimoniali, ivi incluso il fondo patrimoniale, relative a parti di un’unione civile possano essere stipulate prima dell’unione stessa, sospensivamente condizionata alla successiva costituzione dell’unione.
Le parti non possono derogare nè ai diritti nè ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile.
Si applicano all’unione civile le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, e precisamente le disposizioni relative al regime patrimoniale della famiglia, al fondo patrimoniale, alla comunione legale, alla comunione convenzionale, al regime di separazione dei beni, all'impresa familiare, di seguito analizzate, almeno nelle parti più rilevanti, e il cui testo integrale, in vigore, è in calce riportato.
Fondo Patrimoniale. Ciascuno o ambedue le parti dell’unione civile, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia, con le suddette ulteriori precisazioni:
- la costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione delle parti dell’unione civile.
- l'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
- la costituzione può essere fatta anche durante l’unione civile.
- i titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
- la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambe le parti dell’unione civile, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.
- i frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.
-l'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale.
- se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambe le parti dell’unione civile e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.
La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento dell’unione.
Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.
Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.
Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.
Comunione legale. In merito alla al regime patrimoniale di comunione legale dei beni, costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dalle parti dell’unione civile insieme o separatamente durante l’unione civile, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuna delle parti dell’unione civile, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuna delle parti dell’unione civile se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo la costituzione dell’unione civile.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad una delle parti dell’unione civile anteriormente alla costituzione dell’unione civile, ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
I beni destinati all'esercizio dell'impresa di una delle parti dell’unione civile costituita dopo la costituzione dell’unione civile e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali di ciascuna parte dell’unione civile:
a) i beni di cui, prima della costituzione dell’unione civile, la parte era proprietaria o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente alla costituzione dell’unione civile per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascuna delle parti dell’unione civile ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione di una delle parti dell’unione civile, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683 c.c. (e precisamente: le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione; gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice; gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico), effettuato dopo la costituzione dell’unione civile, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) di cui sopra, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altra parte dell’unione civile.
L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambe le parti dell’unione civile.
Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambe le parti dell’unione civile.
Se una delle parti dell’unione civile rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altra parte può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera d) dell'articolo 177 c.c. fa parte della comunione.
In caso di lontananza o di altro impedimento di una delle parti dell’unione civile, l'altra, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto il consenso di entrambe le parti dell’unione civile.
Nel caso di gestione comune di azienda, una delle parti dell’unione civile può essere delegata dall'altra al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa.
La parte dell’unione civile privata dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.
La esclusione opera di diritto riguardo alla parte interdetta e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione.
Gli atti compiuti da una delle parti dell’unione civile senza il necessario consenso dell'altra e da questa non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683 (e precisamente: le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione; gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice; gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico).
L'azione può essere proposta dalla parte dell’unione civile il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando la parte dell’unione non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.
Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli sopra indicati, la parte dell’unione civile che li ha compiuti senza il consenso dell'altra è obbligata su istanza di quest'ultima a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione.
In merito agli obblighi gravanti sui beni della comunione, si da atto che i beni della comunione rispondono:
a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
b) di tutti i carichi dell'amministrazione;
c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dalle parti dell’unione civile, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;
d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dalle parti dell’unione civile.
In generale, i beni della comunione non rispondono delle obbligazioni contratte da una delle parti dell’unione civile prima della costituzione dell’unione, e neppure rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dalle parti dell’unione civile durante l’unione civile e non attribuite alla comunione.
Ad ogni regola c’è un’eccezione. I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota della parte dell’unione civile obbligata, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte, dopo la costituzione dell’unione, da una delle parti dell’unione civile per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altra.
I creditori particolari di una delle parti dell’unione civile, anche se il credito è sorto anteriormente all’unione civile, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota della parte dell’unione obbligata. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione.
I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuna delle parti dell’unione civile, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.
La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di una delle parti dell’unione civile, per l'annullamento o per lo scioglimento dell’unione civile, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di una delle parti dell’unione civile.
Ciascuna delle due parti dell’unione civile è tenuta a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni gravanti sui beni della comunione stessa. È tenuta altresì a rimborsare il valore delle obbligazioni contratte separatamente dalle parti dell’unione civile, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lei compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.
Ciascuna delle parti dell’unione civile può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.
I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.
Ciascuna delle parti dell’unione civile che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.
La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di una delle parti dell’unione civile o di cattiva amministrazione della comunione.
Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di una delle parti dell’unione civile o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altra o della comunione o della famiglia, oppure quando una delle parti dell’unione civile non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
La separazione può essere chiesta da una delle parti dell’unione civile o dal suo legale rappresentante.
La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni, con salvezza dei diritti dei terzi.
La sentenza è annotata a margine dell'atto costitutivo dell’unione civile e sull'originale delle convenzioni.
La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di una delle parti dell’unione civile l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altra parte.
Nella divisione ciascuna delle due parti dell’unione civile o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano alle parti stesse prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.
Se non si trovano i beni mobili che ciascuna delle due parti dell’unione civile o i suoi eredi hanno diritto di prelevare essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altra parte.
Il prelevamento autorizzato sopra descritto, non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. è fatto salvo a ciascuna parti dell’unione civile o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altra parte nonché sugli altri beni dell’altra parte.
Comunione convenzionale. Sono altresì applicabili le norme relative alla comunione convenzionale.
Le parti dell’unione civile possono, mediante convenzione stipulata per atto pubblico, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161 c.c., ovvero non facciano riferimento generico a leggi o agli usi.
I beni di uso strettamente personale di ciascuna delle parti dell’unione civile ed i loro accessori, i beni che servono all'esercizio della professione, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione, e i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa non possono essere compresi nella comunione convenzionale.
Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.
I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da una delle parti dell’unione civile prima della costituzione dell’unione, limitatamente al valore dei beni di proprietà della parte stessa prima dell’unione che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.
Separazione dei beni. Le parti dell’unione civile potranno scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, convenendo che ciascuna di esse conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l’unione civile
Ciascuna parte dell’unione civile ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.
Se ad una delle parti è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altra con l'obbligo di rendere conto dei frutti, ella è tenuta verso l'altra secondo le regole del mandato.
Se una delle parti dell’unione civile ha amministrato i beni dell'altra con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, essa ed i suoi eredi, a richiesta dell'altra parte o allo scioglimento dell’unione civile, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.
Se una delle parti dell’unione civile, nonostante l'opposizione dell'altra, amministra i beni di questa o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.
Ciascuna delle parti dell’unione civile che gode dei beni dell'altra parte è soggetta a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.
Ciascuna delle parti dell’unione civile può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altra la proprietà esclusiva di un bene.
I beni di cui delle due parti dell’unione civile non può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambe.
Impresa familiare. E’ infine applicabile la disciplina dell’impresa familiare, secondo cui, salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.
Si intende come familiare il coniuge o l’altra parte dell’unione civile, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge o l’altra parte dell’unione civile, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione all’impresa familiare è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari sopra indicati, col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipanti all’impresa familiare hanno diritto di prelazione sull'azienda.
TRATTO DAL LIBRO
Unioni civili tra persone dello stesso sesso
di Davide Giovanni Daleffe
in Ebook e Cartaceo - ProfessioneGiustizia - Edizioni Decaplus Sas