Esame di abilitazione 2019. La soluzione del secondo parere di diritto penale
Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato 2019. Soluzione del secondo parere in materia di diritto penale a cura dell’avv. Andrea Diamante

Nota preliminare
Quanto segue costituisce uno schema di soluzione meramente orientativo, in cui si individuano gli elementi di fatto rilevanti, la questione sottesa, le norme interessate, i principi giurisprudenziali applicabili, il possibile iter argomentativo e la possibile conclusione.
È opportuno precisare che la soluzione presentata non costituisce l'unica possibile, quandunque i fatti rechino una pluralità di soluzioni ancorate all’inquadramento giuridico di volta in volta adottato.
1. Traccia e individuazione degli elementi di fatto rilevanti (in grassetto)
«Il diciannovenne Caio conosce su facebook la tredicenne Mevia e tra i due inizia una fitta corrispondenza via chat, senza che mai avvenga un incontro effettivo. Caio, dopo qualche tempo, chiede a Mevia di inviargli delle foto in cui lei mostri le sue parti intime. Mevia gli invia le foto richieste e, a sua volta, chiede a Caio di inviarle qualche foto in cui anch'egli sia nudo. Caio le invia una foto in cui lui stesso e il suo amico coetaneo Sempronio, nel corso di una festa, posavano ubriachi e in slip: foto che Sempronio aveva proibito a Caio di diffondere.
La madre di Mevia, avendo per caso scoperto sul computer della ragazza la fitta corrispondenza intercorsa con Caio e le foto che i due si erano scambiati, denuncia il giovane.
Successivamente anche Sempronio, avendo appreso dalla stampa locale che Caio aveva inviato a Mevia la foto che Lui aveva vietato di diffondere, denuncia l'amico.
Il candidato, assunte le vesti dell'avvocato di Caio, individui le ipotesi di reato configurabili a carico del suo assistito, prospettando, altresì, la linea difensiva più utile alla difesa dello stesso».
2. La consegna
La traccia richiede al candidato di individuare le ipotesi di reato configurabili, senza nessuna preliminare analisi degli istituti rilevanti. Pertanto, nessun classico preambolo quale "brevi cenni". Fermo che il candidato resta libero di optare per una breve e preliminare analisi degli istituti che rilevano onde introdurre l'argomentazione.
La traccia richiede, poi, espressamente al candidato l’indicazione della linea difensiva più utile a tutelare la posizione del proprio assistito, elemento che, non inverosimilmente, potrebbe tradire la presenza di un qualche elemento favorevole agli interessi dell’assistito.
Tuttavia, tale richiesta potrebbe anche veicolare un ulteriore significato. Oltre alla capacità di analizzare i fatti propria del parere pro veritate, si vuole saggiare la capacità del candidato ad un approccio critico all'analisi dei fatti e all'interpretazione delle norme. Pertanto, non apparirà fuori luogo l'illustrazione di linee difensive foriere di interpretazioni ragionevolmente distoniche rispetto gli orientamenti dominanti nella materia trattata.
3. La questione
I delitti ipotizzabili nel caso concreto sembrano essere la detenzione di materiale pornografico ex art. 600-quater c.p. e la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612-ter c.p.
4. La normativa
Le principali norme cui si deve dar contonell'inquadramento giuridico della vicenda sono le seguenti:
- art. 600-ter c.p. "Pornografia minorile”;
- art. 600-quater c.p. "Detenzione di materiale pornografico";
- art. 612-ter c.p. "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti";
5. Giurisprudenza
Si espongono i principi di legittimità applicabili al caso di specie (si badi che a rilevare sono i principi, ancorché i casi concreti su cui si innestano riguardino eventualmentecircostanze diverse da quelle da prendere in esame):
-Il reato di cui all'art. 600-ter c.p. presuppone l'altruità dell'agente rispetto al minore ritratto
Ai fini della configurabilità del delitto di cessione od offerta di materiale pedopornografico, è necessario che il soggetto che produce il materiale pornografico – condotta di per sé punita dal 1° comma dell’art. 600 ter c.p. – sia diverso dal minore oggetto delle raffigurazioni (Cass., Sez. III, 18/02/2016, n. 11675)
- Il procurarsi e il detenere materiale pornografico di cui all'art. 600-quater c.p. sono due modalità di perpetrazione del reato di cui all'art. 600-quater c.p., quindi le due condotte non possono concorrere tra di loro.
A seguito delle modifiche legislative di cui alla L. n. 38 del 2006, il reato di cui all’art. 600-quater c.p. può configurarsi con due condotte: il procurarsi ed il detenere. Detiene il materiale pedopornografico colui che in precedenza se l’è procurato. Non v’è dubbio che le due forme con cui può manifestarsi detenere ed il procurarsi, anche se sembrano tra loro alternative, hanno tuttavia un elemento comune che è costituito dalla detenzione sia pure momentanea del materiale pedopornografico in capo a colui che se lo procura. Non si tratta di due reati diversi, ma di due diverse modalità di perpetrazione del medesimo reato e quindi le due condotte non possono concorrere tra di loro (Cass. Sez. III, 10/06/2019, n. 25558)
6. Il possibile iter argomentativo
Una scaletta per affrontare le dovute ed opportune argomentazioni potrebbe essere la seguente.
- Le foto di Mevia possono ricondursi nel novero della "pornografia minorile" di cui all'art. 600-ter, co. 7, c.p., se riguardano la rappresentazione di attività sessuali esplicite o la rappresentazione dei suoi organi sessuali.
- La minore Mevia invia spontaneamente le foto che ritraggono le sue parti intime, circostanza che esimerebbe in ogni caso Caio da qualsivoglia responsabilità pcon riferimento al reato di pornografia minorile di cui all'art. 600-ter c.p., mancando il requisito dell'altruità dell'agente rispetto al soggetto ritratto.
- Al contrario, Caio parrebbe essere responsabile del delitto di detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600-quater c.p. solo nel caso in cui le parti intime fotografate da Caia riguardino i suoi organi sessuali o attività sessuali esplicite, perché in caso contrario il fatto non sussisterebbe.
In caso di riscontro positivo circa la possibilità di annoverare le foto tra la "pornografia minorile" ex art. 600, co. 7, c.p. (come sembra rilevi dalla traccia, non lasciando il termine “parti intime” diverse e ulteriori alternative interpretative), il fatto che Caio si sia procurato le immagini di Mevia e, poi, ne abbia fatto oggetto di detenzione non rileverebbe in termine di concorso di reati, costituendo le due condotte l'estrinsecazione dell'unica condotta criminosa.
In quest'ultimo caso, il reato si è perfezionato e non appare in nessun modo perseguibile qualsivoglia linea difensiva, se non l'applicazione dei benefici di legge ricorrendone i presupposti.
Tuttavia, se dovesse evincersi che le foto non ritraggono gli organi sessuali della minore o comunque attività sessualmente esplicite, allora Caio non potrebbe essere ritenuto responsabile, non bastando una qualsiasi rappresentazione di minori, ma solo quelle rappresentative di organi genitali o attività sessualmente esplicite.
- Infine, prima facie apparirebbe ipotizzabile anche il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui al neo art. 612-ter c.p.. Tuttavia, trattasi appunto solo di apparenza, in quanto l'immagine che Caio mandava a Mevia ritrae sì Sempronio, la cui diffusone era stata vietata da quest'ultimo, tuttavia l'atteggiamento non è per sessualmente esplicito.
Viene a mancare il presupposto per il perfezionamento del reato di cui all'art. 612-ter c.p., proprio il "contenuto sessualmente esplicito".
Non rileva neppure il reato di diffamazione ex art. 595 c.p., posto che l'immagine, ancorché eventualmente denigratoria per la reputazione di Sempronio, non è stata oggetto di comunicazione "con più persone", ma di uno scambio personale con un solo interlocutore.
7. Le possibili conclusioni
Svolta l'analisi di ogni istituto rilevante e l’opportuna argomentazione, una possibile conclusione avrebbe potuto assumere tale tenore:
«Pertanto, la condotta di Caio non integra in nessun caso il reato di cui all'art. 600-ter c.p., in quanto le foto sono state inviategli spontaneamente da Mevia. Tuttavia, laddove il contenuto di tale foto dovesse soddisfare i requisiti di cui all'art. 600-ter, co. 7, c.p., ritraendo quindi gli organi genitali della ragazza o rappresentando attività sessualmente esplicite, allora Caio risponderebbe certamente del reato di cui all'art. 600-quater c.p..
In quest'ultimo caso, il fatto che le immagini siano state procurate e dopo detenute non realizza il concorso di reati, costituendo due condotte integranti il medesimo reato. Caio potrebbe nel caso solo beneficiare degli eventuali benefici di legge laddove ne ricorressero i presupposti.
Nessuna responsabilità penale è invece possibile contestare in merito all'invio della foto ritraente anche Sempronio, non avendo contenuto sessualmente esplicito».
Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto proc. penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”