Esame di abilitazione 2019: soluzione del primo parere di diritto civile
Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato 2019. Soluzione del primo parere di diritto civile a cura dell’avv. Andrea Diamante

Nota preliminare
Quanto segue costituisce uno schema di soluzione meramente orientativo, in cui si individuano gli elementi di fatto rilevanti, la questione sottesa, le norme interessate, i principi giurisprudenziali applicabili, il possibile iter argomentativo e la possibile conclusione.
È opportuno precisare che la soluzione presentata non costituisce l'unica possibile, quandunque i fatti rechino una pluralità di soluzioni ancorate all’inquadramento giuridico di volta in volta possibile.
1. Traccia e individuazione degli elementi di fatto rilevanti (in grassetto)
«L'imprenditore individuale Tizio si rivolge alla Società Gamma affinché la stessa acquisti un macchinario che è in vendita presso il negozio gestito da Caio e glielo conceda poi in locazione finanziaria.
Il contratto di leasing viene stipulato e prevede il pagamento, a carico dell'utilizzatore Tizio, della complessiva somma di 60.000 euro, suddivisa in rate mensili di 1000 euro ciascuna. Contestualmente, la società Gamma e il fornitore stipulano un patto di riacquisto in forza del quale Caio, in caso di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing e a seguito di apposita richiesta da parte della società Gamma, si obbliga a riacquistare il bene a un prezzo prestabilito.
Nel corso del rapporto contrattuale, però, Tizio non paga le ultime 10 rate pattuite. Caio, pur consapevole di non esservi tenuto e per evitare di essere costretto a riacquistare un bene che, in quanto usato, ha ormai perso gran parte del suo valore commerciale, decide di provvedere lui stesso al pagamento dei residui canoni insoluti e versa alla società concedente la somma di 10.000 euro.
Successivamente Caio cita in giudizio Tizio dichiarando di agire in regresso ai sensi dell'articolo 1950 c.c. e chiedendo la restituzione della somma, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento.
Tizio, ricevuta la notificazione dell'atto di citazione, si rivolge ad un legale per un consulto.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga un parere motivato illustrando le questioni sottese al caso in esame e indicando la linea difensiva più utile a tutelare la posizione del proprio assistito».
2. La consegna
La traccia richiede espressamente al candidato l’indicazione della linea difensiva più utile a tutelare la posizione del proprio assistito, elemento che, non inverosimilmente, potrebbe tradire la presenza di un qualche elemento favorevole agli interessi dell’assistito.
Tuttavia, tale richiesta potrebbe anche veicolare un ulteriore significato. Oltre alla capacità di analizzare i fatti propria del parere pro veritate, si vuole saggiare la capacità del candidato di offrire un approccio critico all'analisi dei fatti e all'interpretazione delle norme. Pertanto, non apparirà fuori luogo l'illustrazione di linee difensive eventualmente foriere di interpretazioni ragionevolmente distoniche rispetto gli orientamenti dominanti nella materia trattata.
3. La questione
Si potrebbe ritenere corretto, anche in forza dell’espresso riferimento normativo che rimanda alla fideiussione, dare da subito rilievo ai contratti di garanzia. Tuttavia, è altresì corretto soffermarsi sull'adempimento del terzo, nella misura in cui nessuna garanzia sia ricollegabile al contratto che rileva.
Rileva sicuramente il patto di riacquisto, che obbliga il fornitore di beni nei confronti del concedente in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore. Si deve pertanto passare dalla qualificazione giuridica di tale patto, vale a dire se lo stesso debba ritenersi un contratto di garanzia (fideiussione o contratto autonomo di garanzia) ovvero un contratto autonomo di vendita tra concedente e fornitore, quindi del tutto avulso dal contratto intercorso tra concedente e utilizzatore, rilevando l'inadempimento dell'utilizzatore quale semplice condizione sospensiva.
4. La normativa
Le principali norme di cui si deve dar conto nell'inquadramento giuridico della vicenda sono le seguenti:
- art. 1936 c.c. "Nozione" con riferimento alla fideiussione”;
- art. 1950 c.c. "Regresso contro il debitore principale";
- art. 1180 c.c. “Adempimento del terzo”
- art. 2041 c.c. “Azione generale di arricchimento”
5. Giurisprudenza
Si espongono i principi di legittimità applicabili al caso di specie (si badi che a rilevare sono i principi, ancorché i casi concreti su cui si innestano riguardino eventualmente circostanze diverse da quelle da prendere in esame):
- Il patto di riacquisto stipulato tra fornitore e concedente può costituire un contratto di garanzia, se in tal maniera viene qualificato dal giudice di merito.
Allorquando un’impresa acquisti dei beni per concederli in locazione finanziaria e contestualmente stipuli con il fornitore dei beni stessi un patto di riacquisto in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing per inadempimento del locatario, e tale patto sia qualificato dal giudice di merito come un contratto di garanzia, si versa in ipotesi non di garanzia autonoma, per configurare la quale occorre che manchi l’elemento dell’accessorietà, ma di garanzia fideiussoria, riconducibile allo schema tipico della fideiussione, con la conseguenza che, nella specie, è applicabile la norma di cui all’art. 1957 c.c. (Cass. n. 15199 del 2005).
- L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore
L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 c.c., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, c.c., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore. (Cass., Sez. U., 29/04/2009, n. 9946)
6. Il possibile iter argomentativo
Una scaletta per affrontare le dovute ed opportune argomentazioni potrebbe essere la seguente.
- La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il giudice di merito possa rinvenire un contratto di garanzia, quale la fideiussione, nel patto di riacquisto sottoscritto dal fornitore e dal concedente condizionato alla cessazione anticipata del rapporto di leasing. Nel caso di specie, le parti hanno negoziato una clausola inquadrabile nella categoria “a semplice o prima domanda”, elemento che pone il patto inquadrabile all’interno dell’alveo dei contratti autonomi di garanzia (il c.d. garantievertrag), atipico ma sulla cui validità non è vi è più revoca in dubbio.
Se a tale schema venisse ricondotto il patto di riacquisto intercorso tra il concedente e il fornitore, allora si dovrebbe affermare la piena applicabilità dell’art. 1955 c.c., come evocato dal fornitore.
- Tuttavia, Caio «pur consapevole di non esservi tenuto e per evitare di essere costretto a riacquistare un bene che, in quanto usato, ha ormai perso gran parte del suo valore commerciale, decide di provvedere lui stesso al pagamento dei residui canoni insoluti». È quindi possibile sostenere con ciò la piena autonomia del contratto di vendita concluso tra il concedente e il fornitore. Infatti, anche Caio, parte del patto di riacquisto, sa di non essere obbligato a far fronte agli inadempimenti di Tizio. Sono quindi apprezzabili elementi che depongono circa l’assenza di elementi di garanzia nella negoziazione avvenuta tra il fornitore e il concedente, tali da permettere di sostenere una diversa ed anche più congrua qualificazione giuridica del patto di riacquisto.
Allora, il pagamento effettuato da Caio costituirebbe un adempimento spontaneo del terzo ex art. 1180 c.c., che determina sì l'estinzione dell'obbligazione, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, restando ferma al più la possibilità per il solvens di esperire l’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c..
7. Le possibili conclusioni
Svolta l'analisi di ogni istituto rilevante e l’opportuna argomentazione, una possibile conclusione avrebbe potuto assumere tale tenore:
«Apprezzandosi elementi che possono far deporre a favore della piena autonomia del contratto di riacquisto concluso tra il fornitore e il concedente rispetto al contratto di leasing stipulato fra quest’ultimo e Tizio, l’adempimento di Caio, terzo al rapporto di leasing, ben potrebbe qualificarsi come adempimento spontaneo del terzo ex art. 1181 c.c..
Invero, la consapevolezza di Caio di non essere tenuto al pagamento offre un chiaro elemento ermeneutico circa la mancanza di accessorietà o comunque la mancanza di collegamento di garanzia con il rapporto tra il concedente e Tizio, che ben si presta nell’ambito degli accertamenti di merito per una qualificazione giuridica in tal senso.
Pertanto, è opportuno che Tizio agisca in giudizio con rituale comparsa di risposta chiedendo l’accertamento dell’infondatezza delle pretese di Caio, sulla base di quanto appena detto».
Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto proc. penale
presso l'Università degli Studi di Enna "Kore"